Sottovoce · Capitolo 44 · Voce 4418

4418.82

4418.82: Legno lamellare a strati incrociati (CLT o X-Lam)

4418.82 è una sottovoce a sei cifre della voce 4418, lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, capitolo 44.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 4418 82 00 Legno lamellare a strati incrociati (CLT o X-Lam) Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0355/22, Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Iraq, Siria
    Atto giuridico
    Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
  • Controllo all’importazioneControllo delle importazioni di legname e di prodotti del legno soggetti al sistema di licenze FLEGT
    Si applica alle merci originarie di
    Indonesia
    Atto giuridico
    Decision 0284/14
    Documenti
    • C690 Licenza FLEGT per le importazioni di legname
    • Y070 Esenzione dall'obbligo di presentare una licenza FLEGT in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio
    • Y057 Merci che non richiedono la presentazione di una licenza FLEGT per le importazioni di legname
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo delle importazioni di legname e di prodotti del legno soggetti al sistema di licenze FLEGT-Ghana
    Si applica alle merci originarie di
    Ghana
    Atto giuridico
    Decision 0151/10
    Documenti
    • C690 Licenza FLEGT per le importazioni di legname
    • Y070 Esenzione dall'obbligo di presentare una licenza FLEGT in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio
    • Y057 Merci che non richiedono la presentazione di una licenza FLEGT per le importazioni di legname

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi2,1 Mln €-18,9% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione1,92 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 48K €feb 2024: 155K €mar 2024: 14K €apr 2024: 153K €mag 2024: 34K €giu 2024: 279K €lug 2024: 79K €ago 2024: 121K €set 2024: 79K €ott 2024: 108K €nov 2024: 122K €dic 2024: 66K €gen 2025: 215K €feb 2025: 207K €mar 2025: 333K €apr 2025: 319K €mag 2025: 362K €giu 2025: 134K €lug 2025: 227K €ago 2025: 402K €set 2025: 192K €ott 2025: 296K €nov 2025: 283K €dic 2025: 94K €gen 2026: 254K €feb 2026: 95K €mar 2026: 95K €apr 2026: 147K €mag 2026: 90K €giu 2026: 321K €lug 2026: 115K €ago 2026: 108K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 447K € 21,4% -39,1%
Cina 430K € 20,6% +152,5%
Serbia 353K € 16,9% +228,4%
Ucraina 306K € 14,7% -33,6%
Norvegia 245K € 11,7% +131,9%
Svizzera 142K € 6,8% -83%
Vietnam 114K € 5,4% -7,1%
Bosnia ed Erzegovina 33K € 1,6% +37,2%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

4418.82 · 390,1 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 232,8K USD232,8K USD+1,4 Mln USD+7,4 Mln USD+> 46,6 Mln USD

Esportazioni: 53
  1. Austria: 266,9 Mln USD
  2. Germania: 46,6 Mln USD
  3. Cechia: 18 Mln USD
  4. Canada: 10,7 Mln USD
  5. Svezia: 9,9 Mln USD
  6. Australia: 7,4 Mln USD
  7. Lettonia: 5,6 Mln USD
  8. Estonia: 4,2 Mln USD
  9. Belgio: 2,9 Mln USD
  10. Spagna: 2,6 Mln USD
  11. Russia: 2,5 Mln USD
  12. Stati Uniti: 2,1 Mln USD
  13. Italia: 1,4 Mln USD
  14. Francia: 1,4 Mln USD
  15. Nuova Zelanda: 1,3 Mln USD
  16. Polonia: 1,3 Mln USD
  17. Giappone: 792,6K USD
  18. Finlandia: 478,4K USD
  19. Paesi Bassi: 451,7K USD
  20. Cina: 378,2K USD
  21. Ucraina: 284,8K USD
  22. India: 281,2K USD
  23. Svizzera: 268,2K USD
  24. Serbia: 253,6K USD
  25. Romania: 245,1K USD
  26. Sudafrica: 232,8K USD
  27. Regno Unito: 232,2K USD
  28. Uruguay: 200,8K USD
  29. Vietnam: 196,3K USD
  30. Slovacchia: 145K USD
  31. Croazia: 138,2K USD
  32. Bosnia ed Erzegovina: 138,1K USD
  33. Lituania: 120,6K USD
  34. Singapore: 91,4K USD
  35. Turchia: 81,5K USD
  36. Indonesia: 69,9K USD
  37. Cile: 47,7K USD
  38. Danimarca: 41,6K USD
  39. Slovenia: 41,5K USD
  40. Ungheria: 29,8K USD
  41. Malaysia: 22,3K USD
  42. Mauritius: 16,8K USD
  43. Irlanda: 13,8K USD
  44. Perù: 12,7K USD
  45. Portogallo: 6,4K USD
  46. Bulgaria: 4,1K USD
  47. Grecia: 600 USD
  48. Lussemburgo: 300 USD
  49. Malta: 200 USD
  50. Brasile: 100 USD
  51. Cipro: 100 USD
  52. Nigeria: 0 USD
  53. Thailandia: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Austria 266,9 Mln USD 68,4%
2 Germania 46,6 Mln USD 11,9%
3 Cechia 18 Mln USD 4,6%
4 Canada 10,7 Mln USD 2,7%
5 Svezia 9,9 Mln USD 2,5%
6 Australia 7,4 Mln USD 1,9%
7 Lettonia 5,6 Mln USD 1,4%
8 Estonia 4,2 Mln USD 1,1%
9 Belgio 2,9 Mln USD 0,7%
10 Spagna 2,6 Mln USD 0,7%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Germania 83,1 Mln USD 21,3%
2 Italia 46,4 Mln USD 11,9%
3 Svizzera 31,1 Mln USD 8%
4 Paesi Bassi 30,2 Mln USD 7,8%
5 Regno Unito 27,3 Mln USD 7%
6 Francia 22,9 Mln USD 5,9%
7 Stati Uniti 19,4 Mln USD 5%
8 Belgio 17,9 Mln USD 4,6%
9 Austria 13,3 Mln USD 3,4%
10 Norvegia 12,2 Mln USD 3,1%

Decisioni vincolanti per merci simili 1

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N347843 U.S. CBP 22 aprile 2025 · 4418.82.00.00

    The tariff classification of cross-laminated timber panels from Austria

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. GB Sanzioni · Si applica dal:

    The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) Regulations 2026

    S.I. 2026/543 · Fonte: legislation.gov.uk

Modifiche normative →

Storia del codice

In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 4418.60, 4418.91, 4418.99.

La sottovoce 4418.82 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 4418.82 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 4418.82 per 2,1 Mln € (−19% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 1,92 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 21%, davanti alla Cina.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 390,1 Mln USD, con un aumento dell’1,1% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è l’Austria, con il 68,4% del totale, davanti alla Germania.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «legno lamellare a strati incrociati (CLT o X-Lam)»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 4418.82 del Sistema armonizzato (voce 4418), nella sezione IX. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «legno lamellare a strati incrociati (CLT o X-Lam)» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 4418.82 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «legno lamellare a strati incrociati (CLT o X-Lam)» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 4418.82 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «legno lamellare a strati incrociati (CLT o X-Lam)»?

L’Austria, con 266,9 Mln USD nel 2024 (il 68,4% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 1,4 Mln USD (lo 0,4% del totale mondiale) e si colloca al 13º posto su 53 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 4418.82?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (21%), la Cina (21%) e la Serbia (17%), su importazioni totali per 2,1 Mln €.

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