Sottovoce · Capitolo 48 · Voce 4805

4805.93

4805.93: di peso uguale o superiore a 225 g per m2

Cartone non patinato oltre 225 g/m2, altro

La sottovoce SA 4805.93 – cartone non patinato oltre 225 g/m2, altro – rientra nella voce 4805, nel capitolo 48.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi · su 2 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 3
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 4805 93 di peso uguale o superiore a 225 g per m2:
  2. 4805 93 20 a base di carta riciclata Esente—
  3. 4805 93 80 altri Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 4

  • Controllo all’importazioneControllo delle importazioni di legname e di prodotti del legno soggetti al sistema di licenze FLEGT
    Si applica alle merci originarie di
    Indonesia
    Atto giuridico
    Decision 0284/14
    Documenti
    • C690 Licenza FLEGT per le importazioni di legname
    • C631 Lettera formale che convalida l'utilizzo di materiale non legnoso o riciclato per prodotti della carta, emessa dal ministero dell'Industria del paese partner FLEGT AVP del quale i prodotti sono originari
    • Y057 Merci che non richiedono la presentazione di una licenza FLEGT per le importazioni di legname
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi48,6 Mln €+29,9% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,75 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 2,8 Mln €feb 2024: 2,5 Mln €mar 2024: 3,1 Mln €apr 2024: 3,6 Mln €mag 2024: 2,9 Mln €giu 2024: 3,4 Mln €lug 2024: 3,2 Mln €ago 2024: 3,5 Mln €set 2024: 2,6 Mln €ott 2024: 3,8 Mln €nov 2024: 2,8 Mln €dic 2024: 2,5 Mln €gen 2025: 3,2 Mln €feb 2025: 2,8 Mln €mar 2025: 3,4 Mln €apr 2025: 3 Mln €mag 2025: 3,4 Mln €giu 2025: 3,4 Mln €lug 2025: 3,5 Mln €ago 2025: 2,8 Mln €set 2025: 3,3 Mln €ott 2025: 3,8 Mln €nov 2025: 3,4 Mln €dic 2025: 2,8 Mln €gen 2026: 3 Mln €feb 2026: 3,6 Mln €mar 2026: 3,8 Mln €apr 2026: 4,9 Mln €mag 2026: 5,1 Mln €giu 2026: 5,3 Mln €lug 2026: 5 Mln €ago 2026: 4,6 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 15,7 Mln € 32,4% +19%
Cina 12,9 Mln € 26,5% +90,1%
Norvegia 6,5 Mln € 13,3% +30,8%
Ucraina 4,5 Mln € 9,3% +54,9%
Turchia 3,8 Mln € 7,9% -7,2%
Stati Uniti 1,6 Mln € 3,2% +12,2%
Svizzera 1,4 Mln € 3% +7,3%
Egitto 1,1 Mln € 2,2% +124,9%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

4805.93 · 1 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 688K USD688K USD+7 Mln USD+45 Mln USD+> 169 Mln USD

Esportazioni: 98
  1. Italia: 197 Mln USD
  2. Cina: 184 Mln USD
  3. Germania: 169 Mln USD
  4. Finlandia: 148 Mln USD
  5. Francia: 107 Mln USD
  6. Canada: 70 Mln USD
  7. Stati Uniti: 65 Mln USD
  8. Spagna: 56 Mln USD
  9. Svezia: 54 Mln USD
  10. Indonesia: 45 Mln USD
  11. Malaysia: 38 Mln USD
  12. Regno Unito: 23 Mln USD
  13. Giappone: 22 Mln USD
  14. Portogallo: 19 Mln USD
  15. Paesi Bassi: 18 Mln USD
  16. India: 16 Mln USD
  17. Polonia: 13 Mln USD
  18. Turchia: 13 Mln USD
  19. Austria: 12 Mln USD
  20. Danimarca: 11 Mln USD
  21. Taiwan: 10 Mln USD
  22. Vietnam: 7 Mln USD
  23. Belgio: 7 Mln USD
  24. Russia: 7 Mln USD
  25. Corea del Sud: 6 Mln USD
  26. Norvegia: 6 Mln USD
  27. Egitto: 6 Mln USD
  28. Grecia: 4 Mln USD
  29. Cechia: 4 Mln USD
  30. Emirati Arabi Uniti: 4 Mln USD
  31. Colombia: 3 Mln USD
  32. Ucraina: 3 Mln USD
  33. Brasile: 3 Mln USD
  34. Tunisia: 2 Mln USD
  35. Romania: 2 Mln USD
  36. Slovacchia: 2 Mln USD
  37. Svizzera: 2 Mln USD
  38. Nuova Zelanda: 2 Mln USD
  39. Nepal: 2 Mln USD
  40. Uzbekistan: 2 Mln USD
  41. Thailandia: 2 Mln USD
  42. Guatemala: 2 Mln USD
  43. Serbia: 2 Mln USD
  44. Bielorussia: 2 Mln USD
  45. Slovenia: 1 Mln USD
  46. RAS di Hong Kong: 1 Mln USD
  47. Arabia Saudita: 963K USD
  48. Kazakistan: 688K USD
  49. Singapore: 638K USD
  50. Lituania: 596K USD
  51. Messico: 499K USD
  52. Estonia: 379K USD
  53. Ungheria: 369K USD
  54. Repubblica Dominicana: 349K USD
  55. Bulgaria: 314K USD
  56. Bosnia ed Erzegovina: 259K USD
  57. Paraguay: 155K USD
  58. Pakistan: 154K USD
  59. Iran: 144K USD
  60. Irlanda: 124K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Italia 197 Mln USD 14,3%
2 Cina 184 Mln USD 13,4%
3 Germania 169 Mln USD 12,3%
4 Finlandia 148 Mln USD 10,7%
5 Francia 107 Mln USD 7,8%
6 Canada 70 Mln USD 5,1%
7 Stati Uniti 65 Mln USD 4,7%
8 Spagna 56 Mln USD 4%
9 Svezia 54 Mln USD 3,9%
10 Indonesia 45 Mln USD 3,2%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Germania 114 Mln USD 8,2%
2 Stati Uniti 106 Mln USD 7,7%
3 Paesi Bassi 84 Mln USD 6,1%
4 Taiwan 63 Mln USD 4,5%
5 Polonia 59 Mln USD 4,3%
6 Francia 59 Mln USD 4,3%
7 Spagna 58 Mln USD 4,2%
8 Regno Unito 57 Mln USD 4,1%
9 Cina 52 Mln USD 3,7%
10 Turchia 43 Mln USD 3,1%

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. GB Sanzioni · Si applica dal:

    The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) Regulations 2026

    S.I. 2026/543 · Fonte: legislation.gov.uk

Modifiche normative →

La sottovoce 4805.93 si articola in 2 linee nella nomenclatura combinata dell’UE; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 4805.93 in 2 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 4805.93 per 48,6 Mln € (+30% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 0,75 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 32%, davanti alla Cina.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 1 Mld USD, con un calo del 6,4% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è l’Italia, con il 14,3% del totale, davanti alla Cina.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «di peso uguale o superiore a 225 g per m2»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 4805.93 del Sistema armonizzato (voce 4805), nella sezione X. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «di peso uguale o superiore a 225 g per m2» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 4805.93 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «di peso uguale o superiore a 225 g per m2» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 4805.93 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «di peso uguale o superiore a 225 g per m2»?

L’Italia, con 197 Mln USD nel 2024 (il 14,3% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 197 Mln USD (il 14,3% del totale mondiale) e si colloca al 1º posto su 98 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per «cartone non patinato oltre 225 g/m2, altro»?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (32%), la Cina (27%) e la Norvegia (13%), su importazioni totali per 48,6 Mln €.

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