Sottovoce · Capitolo 48 · Voce 4810

4810.31

4810.31: con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m2

4810.31 è una sottovoce a sei cifre della voce 4810, carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o…, capitolo 48.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 3
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 4810 31 00 con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m2 Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 4

  • Controllo all’importazioneControllo delle importazioni di legname e di prodotti del legno soggetti al sistema di licenze FLEGT
    Si applica alle merci originarie di
    Indonesia
    Atto giuridico
    Decision 0284/14
    Documenti
    • C690 Licenza FLEGT per le importazioni di legname
    • C631 Lettera formale che convalida l'utilizzo di materiale non legnoso o riciclato per prodotti della carta, emessa dal ministero dell'Industria del paese partner FLEGT AVP del quale i prodotti sono originari
    • Y057 Merci che non richiedono la presentazione di una licenza FLEGT per le importazioni di legname
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi2,3 Mln €-19,3% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione2,01 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 439K €feb 2024: 154K €mar 2024: 133K €apr 2024: 72K €mag 2024: 202K €giu 2024: 326K €lug 2024: 214K €ago 2024: 488K €set 2024: 216K €ott 2024: 136K €nov 2024: 346K €dic 2024: 396K €gen 2025: 352K €feb 2025: 426K €mar 2025: 99K €apr 2025: 105K €mag 2025: 142K €giu 2025: 439K €lug 2025: 67K €ago 2025: 137K €set 2025: 459K €ott 2025: 134K €nov 2025: 438K €dic 2025: 145K €gen 2026: 90K €feb 2026: 65K €mar 2026: 43K €apr 2026: 74K €mag 2026: 341K €giu 2026: 108K €lug 2026: 187K €ago 2026: 223K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Stati Uniti 1,3 Mln € 55,3% -10,7%
Regno Unito 526K € 22,8% -28,4%
Cina 225K € 9,8% -51,4%
Corea del Sud 181K € 7,9% +135,3%
Turchia 31K € 1,3% +79,2%
Indonesia 19K € 0,8% -75,1%
Svizzera 13K € 0,6% +31,5%
Australia 13K € 0,6% -53,4%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

4810.31 · 221,9 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 130,4K USD130,4K USD+1,5 Mln USD+13,2 Mln USD+> 23,2 Mln USD

Esportazioni: 73
  1. Stati Uniti: 36 Mln USD
  2. Italia: 23,2 Mln USD
  3. Cina: 22,8 Mln USD
  4. Taiwan: 21,4 Mln USD
  5. Germania: 17 Mln USD
  6. Francia: 15,3 Mln USD
  7. Cechia: 13,2 Mln USD
  8. Finlandia: 11,1 Mln USD
  9. Giappone: 9,2 Mln USD
  10. Singapore: 8,1 Mln USD
  11. Corea del Sud: 8 Mln USD
  12. Malaysia: 7,4 Mln USD
  13. Svezia: 6,6 Mln USD
  14. Austria: 4,1 Mln USD
  15. Spagna: 3,6 Mln USD
  16. Belgio: 2,9 Mln USD
  17. Ungheria: 1,5 Mln USD
  18. Paesi Bassi: 1,1 Mln USD
  19. Brasile: 1,1 Mln USD
  20. Vietnam: 988,8K USD
  21. Regno Unito: 949,4K USD
  22. Messico: 922,5K USD
  23. Slovenia: 868,3K USD
  24. Turchia: 798,4K USD
  25. Polonia: 635,5K USD
  26. Indonesia: 566,1K USD
  27. Australia: 469,9K USD
  28. Portogallo: 307,6K USD
  29. Sudafrica: 303,4K USD
  30. Slovacchia: 186K USD
  31. India: 185,3K USD
  32. Canada: 147,7K USD
  33. Filippine: 130,4K USD
  34. Croazia: 114,7K USD
  35. Argentina: 106K USD
  36. Honduras: 104,8K USD
  37. RAS di Hong Kong: 103,5K USD
  38. Grecia: 62,3K USD
  39. Lussemburgo: 42,1K USD
  40. Estonia: 40,7K USD
  41. Nuova Zelanda: 40,5K USD
  42. Pakistan: 34,6K USD
  43. Uzbekistan: 26,3K USD
  44. Thailandia: 21,4K USD
  45. Colombia: 18,9K USD
  46. Svizzera: 16,9K USD
  47. Georgia: 15,7K USD
  48. Cile: 15,3K USD
  49. Figi: 15,2K USD
  50. Emirati Arabi Uniti: 14,2K USD
  51. El Salvador: 14,1K USD
  52. Bosnia ed Erzegovina: 12,5K USD
  53. Danimarca: 5,6K USD
  54. Irlanda: 5,6K USD
  55. Repubblica Dominicana: 4,5K USD
  56. Serbia: 3K USD
  57. Bulgaria: 1,1K USD
  58. Islanda: 800 USD
  59. Tunisia: 400 USD
  60. Mauritius: 300 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 36 Mln USD 16,2%
2 Italia 23,2 Mln USD 10,4%
3 Cina 22,8 Mln USD 10,3%
4 Taiwan 21,4 Mln USD 9,6%
5 Germania 17 Mln USD 7,7%
6 Francia 15,3 Mln USD 6,9%
7 Cechia 13,2 Mln USD 5,9%
8 Finlandia 11,1 Mln USD 5%
9 Giappone 9,2 Mln USD 4,2%
10 Singapore 8,1 Mln USD 3,7%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 28,6 Mln USD 12,9%
2 Canada 28,3 Mln USD 12,7%
3 Germania 16,5 Mln USD 7,5%
4 Vietnam 14,7 Mln USD 6,6%
5 Colombia 13,4 Mln USD 6%
6 Paesi Bassi 10,2 Mln USD 4,6%
7 India 8,5 Mln USD 3,8%
8 Francia 7 Mln USD 3,2%
9 Regno Unito 6,2 Mln USD 2,8%
10 Polonia 6,2 Mln USD 2,8%

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. GB Sanzioni · Si applica dal:

    The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) Regulations 2026

    S.I. 2026/543 · Fonte: legislation.gov.uk

Modifiche normative →

La sottovoce 4810.31 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 4810.31 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 4810.31 per 2,3 Mln € (−19% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 2,01 € al kg; gli Stati Uniti ne hanno fornito il 55%, davanti al Regno Unito.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 221,9 Mln USD, con un calo del 17,8% rispetto al 2023.

Il primo esportatore sono gli Stati Uniti, con il 16,2% del totale, davanti all’Italia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95…»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 4810.31 del Sistema armonizzato (voce 4810), nella sezione X. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 4810.31 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 4810.31 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui…»?

Gli Stati Uniti, con 36 Mln USD nel 2024 (il 16,2% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 23,2 Mln USD (il 10,4% del totale mondiale) e si colloca al 2º posto su 73 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 4810.31?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati gli Stati Uniti (55%), il Regno Unito (23%) e la Cina (10%), su importazioni totali per 2,3 Mln €.

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