Sottovoce · Capitolo 51 · Voce 5101

5101.11

5101.11: Sucide, comprese le lane lavate a dosso: lane di tosatura

Lana sucida di tosatura

Designazione ufficiale Lane di tosatura

La sottovoce SA 5101.11 – lana sucida di tosatura – rientra nella voce 5101, nel capitolo 51.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 5101 11 00 Lane di tosatura Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1836/17
    Documenti
    • Y084 Deroga al divieto di importazione a norma dell’articolo 16 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi195,9 Mln €-5% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione6,46 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 17,7 Mln €feb 2024: 18,5 Mln €mar 2024: 15,6 Mln €apr 2024: 17,3 Mln €mag 2024: 19,5 Mln €giu 2024: 17,1 Mln €lug 2024: 13,9 Mln €ago 2024: 13,8 Mln €set 2024: 13,9 Mln €ott 2024: 14,2 Mln €nov 2024: 20,3 Mln €dic 2024: 10,2 Mln €gen 2025: 27,4 Mln €feb 2025: 14,2 Mln €mar 2025: 18,9 Mln €apr 2025: 24 Mln €mag 2025: 13,9 Mln €giu 2025: 21,8 Mln €lug 2025: 17,4 Mln €ago 2025: 10,1 Mln €set 2025: 12,6 Mln €ott 2025: 12,3 Mln €nov 2025: 6,3 Mln €dic 2025: 11,8 Mln €gen 2026: 18,6 Mln €feb 2026: 27,9 Mln €mar 2026: 15,9 Mln €apr 2026: 12,9 Mln €mag 2026: 21 Mln €giu 2026: 27,1 Mln €lug 2026: 17,9 Mln €ago 2026: 11,6 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Australia 98,1 Mln € 50% -9,2%
Sudafrica 43,5 Mln € 22,2% -9,1%
Nuova Zelanda 21,2 Mln € 10,8% -9,9%
Argentina 12,5 Mln € 6,4% +86,9%
Regno Unito 5,1 Mln € 2,6% +36,3%
Isole Falkland 5 Mln € 2,6% +111,9%
Uruguay 4,7 Mln € 2,4% -43,2%
Perù 2,7 Mln € 1,4% +1,5%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

5101.11 · 2,2 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 95,2K USD95,2K USD+2,3 Mln USD+11,7 Mln USD+> 115,4 Mln USD

Esportazioni: 76
  1. Australia: 1,6 Mld USD
  2. Sudafrica: 280,2 Mln USD
  3. Nuova Zelanda: 115,4 Mln USD
  4. Uruguay: 47,6 Mln USD
  5. Argentina: 26,9 Mln USD
  6. Lesotho: 23,6 Mln USD
  7. Regno Unito: 13 Mln USD
  8. Francia: 11,7 Mln USD
  9. Cile: 11,4 Mln USD
  10. Brasile: 9,8 Mln USD
  11. Stati Uniti: 7,4 Mln USD
  12. Isole Falkland: 6,6 Mln USD
  13. Spagna: 5,5 Mln USD
  14. Perù: 5,2 Mln USD
  15. Irlanda: 4,4 Mln USD
  16. Germania: 3,1 Mln USD
  17. Norvegia: 2,6 Mln USD
  18. Paesi Bassi: 2,6 Mln USD
  19. Italia: 2,3 Mln USD
  20. Belgio: 1,9 Mln USD
  21. Cina: 1,7 Mln USD
  22. Romania: 1,6 Mln USD
  23. Arabia Saudita: 998,5K USD
  24. Portogallo: 762,9K USD
  25. Turchia: 701,9K USD
  26. Russia: 642,8K USD
  27. Svizzera: 622,4K USD
  28. Kenya: 526,8K USD
  29. Marocco: 462,5K USD
  30. Islanda: 408,6K USD
  31. Groenlandia: 358,2K USD
  32. Ungheria: 308,2K USD
  33. Tunisia: 151,3K USD
  34. Pakistan: 118,8K USD
  35. Austria: 115,3K USD
  36. Finlandia: 99,1K USD
  37. Egitto: 95,2K USD
  38. Giordania: 91,1K USD
  39. Svezia: 90,2K USD
  40. Afghanistan: 88,9K USD
  41. Danimarca: 81,5K USD
  42. Canada: 80,6K USD
  43. Kirghizistan: 72,4K USD
  44. Cipro: 68,7K USD
  45. Grecia: 59,3K USD
  46. Georgia: 51,1K USD
  47. Iraq: 45K USD
  48. Lussemburgo: 33,8K USD
  49. Estonia: 33,7K USD
  50. Serbia: 32,2K USD
  51. Macedonia del Nord: 28,1K USD
  52. Bulgaria: 27,5K USD
  53. Algeria: 26,8K USD
  54. Slovenia: 24,3K USD
  55. Kazakistan: 23K USD
  56. Libia: 22,1K USD
  57. Albania: 21,4K USD
  58. Israele: 20,7K USD
  59. Moldavia: 10K USD
  60. Kuwait: 9,8K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Australia 1,6 Mld USD 73,4%
2 Sudafrica 280,2 Mln USD 12,6%
3 Nuova Zelanda 115,4 Mln USD 5,2%
4 Uruguay 47,6 Mln USD 2,1%
5 Argentina 26,9 Mln USD 1,2%
6 Lesotho 23,6 Mln USD 1,1%
7 Regno Unito 13 Mln USD 0,6%
8 Francia 11,7 Mln USD 0,5%
9 Cile 11,4 Mln USD 0,5%
10 Brasile 9,8 Mln USD 0,4%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 1,9 Mld USD 83,1%
2 India 96,4 Mln USD 4,3%
3 Italia 86,6 Mln USD 3,9%
4 Cechia 79,7 Mln USD 3,6%
5 Germania 32,3 Mln USD 1,5%
6 Bulgaria 21,3 Mln USD 1%
7 Egitto 16 Mln USD 0,7%
8 Uruguay 14,4 Mln USD 0,6%
9 Regno Unito 8,9 Mln USD 0,4%
10 Mauritius 5,1 Mln USD 0,2%

La sottovoce 5101.11 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 5101.11 in 3 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 5101.11 per 195,9 Mln € (−5% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 6,46 € al kg; l’Australia ne ha fornito il 50%, davanti alla Sudafrica.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 2,2 Mld USD, con un calo del 7,4% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è l’Australia, con il 73,4% del totale, davanti alla Sudafrica.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «sucide, comprese le lane lavate a dosso: lane di tosatura»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 5101.11 del Sistema armonizzato (voce 5101), nella sezione XI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «sucide, comprese le lane lavate a dosso: lane di…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 5101.11 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «sucide, comprese le lane lavate a dosso: lane di…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 5101.11 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «sucide, comprese le lane lavate a dosso: lane di…»?

L’Australia, con 1,6 Mld USD nel 2024 (il 73,4% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 2,3 Mln USD (lo 0,1% del totale mondiale) e si colloca al 19º posto su 76 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su «lana sucida di tosatura»?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per «lana sucida di tosatura»?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati l’Australia (50%), la Sudafrica (22%) e la Nuova Zelanda (11%), su importazioni totali per 195,9 Mln €.

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