Sottovoce · Capitolo 51 · Voce 5101

5101.21

5101.21: Lane, non cardate né pettinate: sgrassate, non carbonizzate, lane di tosatura

Designazione ufficiale Lane di tosatura

La sottovoce 5101.21 appartiene alla voce 5101 (lane, non cardate né pettinate), nel capitolo 51.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 5101 21 00 Lane di tosatura Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1836/17
    Documenti
    • Y084 Deroga al divieto di importazione a norma dell’articolo 16 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi64,8 Mln €-6,9% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione2,91 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 4,8 Mln €feb 2024: 6,2 Mln €mar 2024: 3,9 Mln €apr 2024: 4,7 Mln €mag 2024: 6,5 Mln €giu 2024: 5,1 Mln €lug 2024: 5 Mln €ago 2024: 4,9 Mln €set 2024: 6,9 Mln €ott 2024: 7,3 Mln €nov 2024: 6,7 Mln €dic 2024: 4,3 Mln €gen 2025: 5,6 Mln €feb 2025: 5,1 Mln €mar 2025: 5,7 Mln €apr 2025: 6,9 Mln €mag 2025: 5,6 Mln €giu 2025: 6,4 Mln €lug 2025: 4,7 Mln €ago 2025: 4,3 Mln €set 2025: 4,9 Mln €ott 2025: 6,5 Mln €nov 2025: 3,6 Mln €dic 2025: 4,7 Mln €gen 2026: 5,2 Mln €feb 2026: 6,3 Mln €mar 2026: 4,9 Mln €apr 2026: 5,2 Mln €mag 2026: 6,2 Mln €giu 2026: 8,3 Mln €lug 2026: 4,1 Mln €ago 2026: 4,8 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Nuova Zelanda 36,4 Mln € 56,2% -9,3%
Regno Unito 14,5 Mln € 22,4% -7,2%
Turchia 6,2 Mln € 9,6% +30,8%
Australia 3,4 Mln € 5,3% -9,2%
Cina 1,2 Mln € 1,9% -14,5%
Norvegia 690K € 1,1% +9%
Uruguay 470K € 0,7% -77,9%
Arabia Saudita 392K € 0,6% +52,1%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

5101.21 · 321 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 228K USD228K USD+1 Mln USD+7 Mln USD+> 31 Mln USD

Esportazioni: 70
  1. Nuova Zelanda: 168 Mln USD
  2. Regno Unito: 36 Mln USD
  3. Australia: 31 Mln USD
  4. Uruguay: 18 Mln USD
  5. Turchia: 9 Mln USD
  6. Germania: 7 Mln USD
  7. Mongolia: 7 Mln USD
  8. Cina: 7 Mln USD
  9. Belgio: 7 Mln USD
  10. Estonia: 4 Mln USD
  11. Spagna: 4 Mln USD
  12. Russia: 3 Mln USD
  13. Algeria: 2 Mln USD
  14. Francia: 2 Mln USD
  15. Argentina: 2 Mln USD
  16. Italia: 1 Mln USD
  17. Kazakistan: 1 Mln USD
  18. Arabia Saudita: 1 Mln USD
  19. Uzbekistan: 1 Mln USD
  20. Tunisia: 952K USD
  21. Siria: 851K USD
  22. Portogallo: 802K USD
  23. Bulgaria: 782K USD
  24. Norvegia: 572K USD
  25. Lettonia: 545K USD
  26. Pakistan: 446K USD
  27. Stati Uniti: 440K USD
  28. Romania: 409K USD
  29. Libia: 402K USD
  30. Islanda: 399K USD
  31. Sudafrica: 384K USD
  32. Marocco: 289K USD
  33. Lituania: 232K USD
  34. Kirghizistan: 228K USD
  35. Paesi Bassi: 177K USD
  36. Turkmenistan: 170K USD
  37. Irlanda: 169K USD
  38. Taiwan: 153K USD
  39. Grecia: 136K USD
  40. Austria: 135K USD
  41. Egitto: 118K USD
  42. Perù: 106K USD
  43. Thailandia: 89K USD
  44. India: 75K USD
  45. Svezia: 74K USD
  46. Finlandia: 67K USD
  47. Polonia: 64K USD
  48. Brasile: 54K USD
  49. Serbia: 45K USD
  50. Ungheria: 33K USD
  51. Afghanistan: 29K USD
  52. Svizzera: 29K USD
  53. Emirati Arabi Uniti: 27K USD
  54. Cile: 27K USD
  55. Iraq: 26K USD
  56. Danimarca: 24K USD
  57. Giordania: 20K USD
  58. Tagikistan: 13K USD
  59. Nepal: 10K USD
  60. Cechia: 2K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Nuova Zelanda 168 Mln USD 52,2%
2 Regno Unito 36 Mln USD 11,1%
3 Australia 31 Mln USD 9,7%
4 Uruguay 18 Mln USD 5,7%
5 Turchia 9 Mln USD 2,9%
6 Germania 7 Mln USD 2,3%
7 Mongolia 7 Mln USD 2,2%
8 Cina 7 Mln USD 2,1%
9 Belgio 7 Mln USD 2%
10 Estonia 4 Mln USD 1,3%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 66 Mln USD 20,7%
2 India 49 Mln USD 15,4%
3 Lituania 29 Mln USD 9%
4 Regno Unito 26 Mln USD 8%
5 Thailandia 20 Mln USD 6,1%
6 Italia 19 Mln USD 6%
7 Germania 12 Mln USD 3,6%
8 Nepal 11 Mln USD 3,6%
9 Stati Uniti 8 Mln USD 2,6%
10 Emirati Arabi Uniti 8 Mln USD 2,4%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 5101.21 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 5101.21 comprende 2 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 5101.21 nell’UE hanno raggiunto 64,8 Mln € (−7% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Nuova Zelanda ne ha fornito il 56%, davanti al Regno Unito.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 321 Mln USD (+2,7% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Nuova Zelanda (168 Mln USD), davanti al Regno Unito.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «lane, non cardate né pettinate: sgrassate, non…»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 5101.21 del Sistema armonizzato (voce 5101), nella sezione XI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «lane, non cardate né pettinate: sgrassate, non…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 5101.21 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «lane, non cardate né pettinate: sgrassate, non…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 5101.21 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «lane, non cardate né pettinate: sgrassate, non…»?

La Nuova Zelanda, con 168 Mln USD nel 2024 (il 52,2% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 1 Mln USD (lo 0,4% del totale mondiale) e si colloca al 16º posto su 70 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 5101.21?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 5101.21?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Nuova Zelanda (56%), il Regno Unito (22%) e la Turchia (10%), su importazioni totali per 64,8 Mln €.

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