Sottovoce · Capitolo 51 · Voce 5101

5101.29

5101.29: Lane, non cardate né pettinate: sgrassate, non carbonizzate, altre

Designazione ufficiale altre

La sottovoce 5101.29 appartiene alla voce 5101 (lane, non cardate né pettinate), nel capitolo 51.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 5101 29 00 altre Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1836/17
    Documenti
    • Y084 Deroga al divieto di importazione a norma dell’articolo 16 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi7,4 Mln €+16,4% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione2,79 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 613K €feb 2024: 520K €mar 2024: 555K €apr 2024: 556K €mag 2024: 609K €giu 2024: 474K €lug 2024: 538K €ago 2024: 605K €set 2024: 628K €ott 2024: 521K €nov 2024: 459K €dic 2024: 571K €gen 2025: 649K €feb 2025: 434K €mar 2025: 657K €apr 2025: 449K €mag 2025: 607K €giu 2025: 405K €lug 2025: 442K €ago 2025: 556K €set 2025: 410K €ott 2025: 777K €nov 2025: 720K €dic 2025: 590K €gen 2026: 720K €feb 2026: 595K €mar 2026: 858K €apr 2026: 530K €mag 2026: 935K €giu 2026: 823K €lug 2026: 212K €ago 2026: 253K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 4,9 Mln € 65,4% +49,3%
Turchia 1,2 Mln € 15,7% -20,4%
Uruguay 517K € 7% -27,1%
Nuova Zelanda 511K € 6,9% +34,4%
India 164K € 2,2% +71%
Australia 104K € 1,4% -54,4%
Cina 59K € 0,8% -65,9%
Egitto 25K € 0,3% -21,3%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

5101.29 · 79,8 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 144,7K USD144,7K USD+603,3K USD+2,3 Mln USD+> 11,6 Mln USD

Esportazioni: 71
  1. Regno Unito: 17,5 Mln USD
  2. Cina: 15,9 Mln USD
  3. Siria: 11,6 Mln USD
  4. Turchia: 6,8 Mln USD
  5. Uruguay: 4 Mln USD
  6. Italia: 3 Mln USD
  7. Australia: 2,3 Mln USD
  8. Lituania: 2,2 Mln USD
  9. Germania: 1,9 Mln USD
  10. Arabia Saudita: 1,8 Mln USD
  11. Spagna: 1,6 Mln USD
  12. Nuova Zelanda: 1,2 Mln USD
  13. Algeria: 821,3K USD
  14. Libia: 762,3K USD
  15. Iran: 747K USD
  16. Perù: 659,8K USD
  17. Iraq: 603,3K USD
  18. Stati Uniti: 579K USD
  19. Pakistan: 575,6K USD
  20. Estonia: 548,8K USD
  21. Bulgaria: 433,5K USD
  22. India: 414,7K USD
  23. Francia: 367,7K USD
  24. Argentina: 333K USD
  25. Turkmenistan: 283,9K USD
  26. Tunisia: 270,6K USD
  27. Kenya: 269,7K USD
  28. Canada: 218,3K USD
  29. Islanda: 215,5K USD
  30. Egitto: 193,2K USD
  31. Belgio: 182,8K USD
  32. Grecia: 160,8K USD
  33. Marocco: 145,2K USD
  34. Giordania: 144,7K USD
  35. Cechia: 139,1K USD
  36. Russia: 123,9K USD
  37. Sudafrica: 91,6K USD
  38. Kuwait: 87,9K USD
  39. Romania: 86,2K USD
  40. Kazakistan: 79K USD
  41. Afghanistan: 74,5K USD
  42. Emirati Arabi Uniti: 72,7K USD
  43. Polonia: 67,4K USD
  44. Thailandia: 62,8K USD
  45. Serbia: 49,7K USD
  46. Brasile: 18,9K USD
  47. Austria: 14,5K USD
  48. Uzbekistan: 13,2K USD
  49. Portogallo: 11,2K USD
  50. Indonesia: 10,4K USD
  51. Irlanda: 8,9K USD
  52. Svizzera: 8,2K USD
  53. Georgia: 6,9K USD
  54. Danimarca: 5K USD
  55. Nepal: 4,7K USD
  56. Panama: 4,1K USD
  57. Svezia: 4K USD
  58. Bhutan: 1,7K USD
  59. Norvegia: 1,4K USD
  60. Moldavia: 900 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Regno Unito 17,5 Mln USD 21,9%
2 Cina 15,9 Mln USD 19,9%
3 Siria 11,6 Mln USD 14,6%
4 Turchia 6,8 Mln USD 8,5%
5 Uruguay 4 Mln USD 5%
6 Italia 3 Mln USD 3,8%
7 Australia 2,3 Mln USD 2,9%
8 Lituania 2,2 Mln USD 2,8%
9 Germania 1,9 Mln USD 2,4%
10 Arabia Saudita 1,8 Mln USD 2,3%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 India 36,7 Mln USD 46%
2 Cina 11,6 Mln USD 14,5%
3 Lituania 6,5 Mln USD 8,2%
4 Taiwan 3,5 Mln USD 4,4%
5 Polonia 3,5 Mln USD 4,4%
6 Regno Unito 3,3 Mln USD 4,2%
7 Estonia 2,2 Mln USD 2,8%
8 Italia 1,4 Mln USD 1,8%
9 Messico 1,4 Mln USD 1,8%
10 Bulgaria 1,2 Mln USD 1,6%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 5101.29 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La sottovoce 5101.29 si articola in 2 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 5101.29 nell’UE hanno raggiunto 7,4 Mln € (+16% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Regno Unito ne ha fornito il 65%, davanti alla Turchia.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 79,8 Mln USD (−13,2% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova il Regno Unito (17,5 Mln USD), davanti alla Cina.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «lane, non cardate né pettinate: sgrassate, non…»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 5101.29 del Sistema armonizzato (voce 5101), nella sezione XI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «lane, non cardate né pettinate: sgrassate, non…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 5101.29 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «lane, non cardate né pettinate: sgrassate, non…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 5101.29 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «lane, non cardate né pettinate: sgrassate, non…»?

Il Regno Unito, con 17,5 Mln USD nel 2024 (il 21,9% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 3 Mln USD (il 3,8% del totale mondiale) e si colloca al 6º posto su 71 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 5101.29?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 5101.29?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (65%), la Turchia (16%) e l’Uruguay (7%), su importazioni totali per 7,4 Mln €.

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