Sottovoce · Capitolo 51 · Voce 5101

5101.30

5101.30: Lane, non cardate né pettinate: carbonizzate

Designazione ufficiale carbonizzate

La sottovoce 5101.30 appartiene alla voce 5101 (lane, non cardate né pettinate), nel capitolo 51.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 5101 30 00 carbonizzate Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1836/17
    Documenti
    • Y084 Deroga al divieto di importazione a norma dell’articolo 16 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi16,2 Mln €+22,4% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione6,56 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 1,1 Mln €feb 2024: 1,5 Mln €mar 2024: 1,9 Mln €apr 2024: 1,7 Mln €mag 2024: 1,2 Mln €giu 2024: 661K €lug 2024: 772K €ago 2024: 673K €set 2024: 1,3 Mln €ott 2024: 743K €nov 2024: 503K €dic 2024: 615K €gen 2025: 1,4 Mln €feb 2025: 831K €mar 2025: 1,6 Mln €apr 2025: 1 Mln €mag 2025: 1 Mln €giu 2025: 2,4 Mln €lug 2025: 1,4 Mln €ago 2025: 425K €set 2025: 1,3 Mln €ott 2025: 1,4 Mln €nov 2025: 1,4 Mln €dic 2025: 1,2 Mln €gen 2026: 2,1 Mln €feb 2026: 1,4 Mln €mar 2026: 1,3 Mln €apr 2026: 1,1 Mln €mag 2026: 1,7 Mln €giu 2026: 1,6 Mln €lug 2026: 1,2 Mln €ago 2026: 533K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Australia 8,9 Mln € 55% +11,7%
Cina 4,9 Mln € 30,1% +27,9%
Egitto 2 Mln € 12,3% +68%
Regno Unito 192K € 1,2% +492,4%
Nuova Zelanda 145K € 0,9% +91,3%
Messico 56K € 0,3% —
Sudafrica 15K € 0,1% -75,5%
Serbia 171 € 0% -27,5%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

5101.30 · 67,7 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 36,5K USD36,5K USD+483,1K USD+1,1 Mln USD+> 13,8 Mln USD

Esportazioni: 46
  1. Australia: 44,9 Mln USD
  2. Cina: 13,8 Mln USD
  3. Egitto: 2,4 Mln USD
  4. Germania: 1,1 Mln USD
  5. Italia: 1 Mln USD
  6. Nuova Zelanda: 1 Mln USD
  7. Argentina: 546,7K USD
  8. Corea del Sud: 544,1K USD
  9. Francia: 513,9K USD
  10. Belgio: 483,1K USD
  11. Sudafrica: 350,2K USD
  12. Regno Unito: 230,4K USD
  13. Cechia: 185K USD
  14. Austria: 101,5K USD
  15. India: 92,4K USD
  16. Svizzera: 89,3K USD
  17. Spagna: 88,7K USD
  18. Portogallo: 65,7K USD
  19. Stati Uniti: 38,7K USD
  20. Taiwan: 36,5K USD
  21. Turkmenistan: 33,4K USD
  22. Lituania: 30,6K USD
  23. Ucraina: 26,5K USD
  24. Israele: 13,3K USD
  25. Slovenia: 4,7K USD
  26. Norvegia: 4,1K USD
  27. Danimarca: 3,6K USD
  28. Libia: 3,6K USD
  29. Irlanda: 1,7K USD
  30. Moldavia: 300 USD
  31. Serbia: 200 USD
  32. Turchia: 200 USD
  33. Uruguay: 200 USD
  34. Canada: 100 USD
  35. Costa d’Avorio: 100 USD
  36. Estonia: 100 USD
  37. Lussemburgo: 100 USD
  38. Paesi Bassi: 100 USD
  39. Svezia: 100 USD
  40. Croazia: 0 USD
  41. Ungheria: 0 USD
  42. Lettonia: 0 USD
  43. Nepal: 0 USD
  44. Pakistan: 0 USD
  45. Polonia: 0 USD
  46. Slovacchia: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Australia 44,9 Mln USD 66,3%
2 Cina 13,8 Mln USD 20,3%
3 Egitto 2,4 Mln USD 3,5%
4 Germania 1,1 Mln USD 1,6%
5 Italia 1 Mln USD 1,5%
6 Nuova Zelanda 1 Mln USD 1,5%
7 Argentina 546,7K USD 0,8%
8 Corea del Sud 544,1K USD 0,8%
9 Francia 513,9K USD 0,8%
10 Belgio 483,1K USD 0,7%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Corea del Sud 28,4 Mln USD 42%
2 Italia 9,2 Mln USD 13,7%
3 Giappone 7,3 Mln USD 10,7%
4 Germania 3,4 Mln USD 5%
5 Cina 2,7 Mln USD 4,1%
6 Messico 1,9 Mln USD 2,9%
7 Turchia 1,8 Mln USD 2,7%
8 Regno Unito 1,8 Mln USD 2,6%
9 Sudafrica 1,2 Mln USD 1,7%
10 Mauritius 1,1 Mln USD 1,6%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 5101.30 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La sottovoce 5101.30 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale turca, dove l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 5101.30 nell’UE hanno raggiunto 16,2 Mln € (+22% rispetto ai 12 mesi precedenti); l’Australia ne ha fornito il 55%, davanti alla Cina.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 67,7 Mln USD (−28,9% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova l’Australia (44,9 Mln USD), davanti alla Cina.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «lane, non cardate né pettinate: carbonizzate»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 5101.30 del Sistema armonizzato (voce 5101), nella sezione XI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «lane, non cardate né pettinate: carbonizzate» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 5101.30 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «lane, non cardate né pettinate: carbonizzate» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 5101.30 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «lane, non cardate né pettinate: carbonizzate»?

L’Australia, con 44,9 Mln USD nel 2024 (il 66,3% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 1 Mln USD (l’1,5% del totale mondiale) e si colloca al 5º posto su 46 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 5101.30?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 5101.30?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati l’Australia (55%), la Cina (30%) e l’Egitto (12%), su importazioni totali per 16,2 Mln €.

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