Sottovoce · Capitolo 51 · Voce 5102

5102.19

5102.19: Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati: peli fini, altri

Designazione ufficiale altri

La sottovoce 5102.19 appartiene alla voce 5102 (peli fini o grossolani, non cardati né pettinati), nel capitolo 51.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi · su 4 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 5102 19 altri:
  2. 5102 19 10 di coniglio d'angora Esente—
  3. 5102 19 30 di alpaga, di lama e di vigogna Esente—
  4. 5102 19 40 di cammello e di dromedario, di yack, di capra mohair, di capra del Tibet e capre simili Esente—
  5. 5102 19 90 di coniglio, escluso il coniglio d'angora, di lepre, di castoro, di nutria e di topo muschiato Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1836/17
    Documenti
    • Y084 Deroga al divieto di importazione a norma dell’articolo 16 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
    Linee tariffarie
    su 3 delle 4 linee

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi18,6 Mln €+9,5% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione33,76 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 2,3 Mln €feb 2024: 2,2 Mln €mar 2024: 1,5 Mln €apr 2024: 474K €mag 2024: 1,1 Mln €giu 2024: 1 Mln €lug 2024: 3,4 Mln €ago 2024: 68K €set 2024: 815K €ott 2024: 329K €nov 2024: 1,5 Mln €dic 2024: 1,1 Mln €gen 2025: 3 Mln €feb 2025: 1,6 Mln €mar 2025: 1,7 Mln €apr 2025: 1,4 Mln €mag 2025: 696K €giu 2025: 2 Mln €lug 2025: 2,4 Mln €ago 2025: 289K €set 2025: 2,4 Mln €ott 2025: 1 Mln €nov 2025: 1,6 Mln €dic 2025: 479K €gen 2026: 2,1 Mln €feb 2026: 1,4 Mln €mar 2026: 2,5 Mln €apr 2026: 1,1 Mln €mag 2026: 1,8 Mln €giu 2026: 1,8 Mln €lug 2026: 1,4 Mln €ago 2026: 983K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 7 Mln € 37,7% +1,3%
Perù 5,9 Mln € 31,8% +32%
Sudafrica 2 Mln € 10,9% +52,6%
Argentina 2 Mln € 10,7% +7,7%
Stati Uniti 739K € 4% +41,7%
Regno Unito 345K € 1,9% -32,9%
Australia 263K € 1,4% +45,5%
Bolivia 195K € 1,1% -79,6%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

5102.19 · 212,2 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 189,8K USD189,8K USD+2,4 Mln USD+8,3 Mln USD+> 14,9 Mln USD

Esportazioni: 54
  1. Mongolia: 136,5 Mln USD
  2. Perù: 14,9 Mln USD
  3. Cina: 10,7 Mln USD
  4. Belgio: 9,5 Mln USD
  5. Lesotho: 8,3 Mln USD
  6. Portogallo: 4,5 Mln USD
  7. Sudafrica: 3,5 Mln USD
  8. Bolivia: 2,8 Mln USD
  9. Stati Uniti: 2,7 Mln USD
  10. Kirghizistan: 2,5 Mln USD
  11. Cechia: 2,4 Mln USD
  12. Spagna: 2,4 Mln USD
  13. Argentina: 1,8 Mln USD
  14. Regno Unito: 1,6 Mln USD
  15. Italia: 1,5 Mln USD
  16. Germania: 1,4 Mln USD
  17. Australia: 1,1 Mln USD
  18. Ucraina: 917,2K USD
  19. Nuova Zelanda: 825K USD
  20. Francia: 472,1K USD
  21. Turkmenistan: 314,5K USD
  22. Turchia: 303,5K USD
  23. Paesi Bassi: 303K USD
  24. Lituania: 189,8K USD
  25. Corea del Sud: 167,3K USD
  26. Russia: 165,7K USD
  27. Canada: 98,4K USD
  28. Uzbekistan: 93,2K USD
  29. Pakistan: 88,8K USD
  30. Svizzera: 67,9K USD
  31. Kazakistan: 49,5K USD
  32. Danimarca: 45,1K USD
  33. Bosnia ed Erzegovina: 32,3K USD
  34. Afghanistan: 28,4K USD
  35. Norvegia: 22,6K USD
  36. Austria: 19,5K USD
  37. Finlandia: 8,8K USD
  38. Svezia: 8,2K USD
  39. Nigeria: 5,1K USD
  40. Messico: 4,8K USD
  41. Nepal: 4,3K USD
  42. Indonesia: 2,8K USD
  43. Cile: 2,4K USD
  44. RAS di Hong Kong: 1,9K USD
  45. Ecuador: 300 USD
  46. Mauritius: 100 USD
  47. Polonia: 100 USD
  48. Bulgaria: 0 USD
  49. Ungheria: 0 USD
  50. Islanda: 0 USD
  51. Kenya: 0 USD
  52. Malaysia: 0 USD
  53. Qatar: 0 USD
  54. Zimbabwe: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Mongolia 136,5 Mln USD 64,3%
2 Perù 14,9 Mln USD 7%
3 Cina 10,7 Mln USD 5%
4 Belgio 9,5 Mln USD 4,5%
5 Lesotho 8,3 Mln USD 3,9%
6 Portogallo 4,5 Mln USD 2,1%
7 Sudafrica 3,5 Mln USD 1,6%
8 Bolivia 2,8 Mln USD 1,3%
9 Stati Uniti 2,7 Mln USD 1,3%
10 Kirghizistan 2,5 Mln USD 1,2%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 148,9 Mln USD 70,2%
2 Italia 14,5 Mln USD 6,8%
3 Sudafrica 11,9 Mln USD 5,6%
4 Stati Uniti 11,2 Mln USD 5,3%
5 Bolivia 6,1 Mln USD 2,9%
6 Germania 3,5 Mln USD 1,6%
7 Regno Unito 2,2 Mln USD 1%
8 Australia 1,6 Mln USD 0,8%
9 Corea del Sud 1,2 Mln USD 0,6%
10 Belgio 1 Mln USD 0,5%

La sottovoce 5102.19 si articola in 4 linee nella nomenclatura combinata dell’UE; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 5102.19 in 4 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 5102.19 nell’UE hanno raggiunto 18,6 Mln € (+10% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 38%, davanti al Perù.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 212,2 Mln USD (+160,1% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Mongolia (136,5 Mln USD), davanti al Perù.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «peli fini o grossolani»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 5102.19 del Sistema armonizzato (voce 5102), nella sezione XI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «peli fini o grossolani» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 5102.19 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «peli fini o grossolani» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 5102.19 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «peli fini o grossolani»?

La Mongolia, con 136,5 Mln USD nel 2024 (il 64,3% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 1,5 Mln USD (lo 0,7% del totale mondiale) e si colloca al 15º posto su 54 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 5102.19?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 5102.19?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (38%), il Perù (32%) e la Sudafrica (11%), su importazioni totali per 18,6 Mln €.

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