Sottovoce · Capitolo 51 · Voce 5102

5102.20

5102.20: Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati: peli grossolani

Designazione ufficiale Peli grossolani

La sottovoce 5102.20 appartiene alla voce 5102 (peli fini o grossolani, non cardati né pettinati), nel capitolo 51.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 5102 20 00 Peli grossolani Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1836/17
    Documenti
    • Y084 Deroga al divieto di importazione a norma dell’articolo 16 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione sulla Pelle da pellicceria di Cane e Gatto
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1523/07
    Documenti
    • Y922 Altri prodotti non contenenti pelliccia di cane e di gatto in conformità del Regolamento CE N. 1523/2007 (GUCE L 343)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi1,6 Mln €-26,1% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione2,23 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 265K €feb 2024: 78K €mar 2024: 156K €apr 2024: 349K €mag 2024: 103K €giu 2024: 26K €lug 2024: 400K €ago 2024: 68K €set 2024: 34K €ott 2024: 228K €nov 2024: 180K €dic 2024: 276K €gen 2025: 78K €feb 2025: 362K €mar 2025: 220K €apr 2025: 89K €mag 2025: 170K €giu 2025: 209K €lug 2025: 270K €ago 2025: 55K €set 2025: 176K €ott 2025: 81K €nov 2025: 390K €dic 2025: 67K €gen 2026: 143K €feb 2026: 149K €mar 2026: 39K €apr 2026: 219K €mag 2026: 134K €giu 2026: 9K €lug 2026: 77K €ago 2026: 119K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 802K € 50% -17,8%
Paraguay 226K € 14,1% -65,4%
India 166K € 10,4% +116%
Regno Unito 158K € 9,9% -41,2%
Argentina 87K € 5,4% —
Perù 59K € 3,7% +36,4%
Bangladesh 39K € 2,4% -1,4%
Stati Uniti 29K € 1,8% +107,4%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

5102.20 · 25,9 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 76,6K USD76,6K USD+345,5K USD+1,1 Mln USD+> 1,2 Mln USD

Esportazioni: 52
  1. Mongolia: 15,1 Mln USD
  2. Germania: 1,2 Mln USD
  3. Cina: 1,2 Mln USD
  4. Turkmenistan: 1,1 Mln USD
  5. Paraguay: 1,1 Mln USD
  6. Iran: 858K USD
  7. Kazakistan: 762,5K USD
  8. Ucraina: 752,2K USD
  9. Portogallo: 516K USD
  10. Uzbekistan: 500,1K USD
  11. Pakistan: 396,3K USD
  12. Turchia: 345,5K USD
  13. Tagikistan: 234K USD
  14. Paesi Bassi: 225,2K USD
  15. Stati Uniti: 195,4K USD
  16. Kirghizistan: 166,9K USD
  17. Afghanistan: 160,6K USD
  18. Spagna: 153,3K USD
  19. Belgio: 152,4K USD
  20. Regno Unito: 114,1K USD
  21. Sudafrica: 102,4K USD
  22. Irlanda: 89,7K USD
  23. India: 82,2K USD
  24. Italia: 76,6K USD
  25. Argentina: 71,4K USD
  26. Perù: 50,9K USD
  27. Bangladesh: 40,9K USD
  28. Colombia: 29K USD
  29. Francia: 22,4K USD
  30. Nuova Zelanda: 22,2K USD
  31. Tunisia: 14,4K USD
  32. Svizzera: 12,7K USD
  33. Svezia: 8,8K USD
  34. Estonia: 8,1K USD
  35. Polonia: 7,7K USD
  36. Lituania: 6,5K USD
  37. Giappone: 5,8K USD
  38. Egitto: 4K USD
  39. Taiwan: 3,9K USD
  40. Uruguay: 3,5K USD
  41. Indonesia: 2,9K USD
  42. Russia: 2,3K USD
  43. Canada: 1,8K USD
  44. Nigeria: 1,2K USD
  45. Romania: 700 USD
  46. Austria: 500 USD
  47. Australia: 200 USD
  48. Qatar: 100 USD
  49. Bielorussia: 0 USD
  50. Guinea: 0 USD
  51. Ungheria: 0 USD
  52. Iraq: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Mongolia 15,1 Mln USD 58,3%
2 Germania 1,2 Mln USD 4,7%
3 Cina 1,2 Mln USD 4,5%
4 Turkmenistan 1,1 Mln USD 4,4%
5 Paraguay 1,1 Mln USD 4,2%
6 Iran 858K USD 3,3%
7 Kazakistan 762,5K USD 2,9%
8 Ucraina 752,2K USD 2,9%
9 Portogallo 516K USD 2%
10 Uzbekistan 500,1K USD 1,9%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 19,3 Mln USD 74,6%
2 Australia 2,7 Mln USD 10,3%
3 Germania 2,3 Mln USD 8,7%
4 Regno Unito 312,7K USD 1,2%
5 India 233,9K USD 0,9%
6 Stati Uniti 228,9K USD 0,9%
7 Iran 163,2K USD 0,6%
8 Kirghizistan 144,1K USD 0,6%
9 Turchia 78,6K USD 0,3%
10 Congo - Kinshasa 62K USD 0,2%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 5102.20 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 5102.20 comprende 3 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 5102.20 nell’UE hanno raggiunto 1,6 Mln € (−26% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 50%, davanti al Paraguay.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 25,9 Mln USD (−12,4% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Mongolia (15,1 Mln USD), davanti alla Germania.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «peli fini o grossolani»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 5102.20 del Sistema armonizzato (voce 5102), nella sezione XI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «peli fini o grossolani» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 5102.20 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «peli fini o grossolani» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 5102.20 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «peli fini o grossolani»?

La Mongolia, con 15,1 Mln USD nel 2024 (il 58,3% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 76,6K USD (lo 0,3% del totale mondiale) e si colloca al 24º posto su 52 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 5102.20?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 5102.20?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (50%), il Paraguay (14%) e l’India (10%), su importazioni totali per 1,6 Mln €.

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