Sottovoce · Capitolo 51 · Voce 5103

5103.10

5103.10: Pettinacce di lana o di peli fini

La sottovoce 5103.10 appartiene alla voce 5103 (cascami di lana o di peli fini o grossolani), nel capitolo 51.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi · su 2 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 5103 10 Pettinacce di lana o di peli fini:
  2. 5103 10 10 non carbonizzate Esente—
  3. 5103 10 90 carbonizzate Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 8

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1836/17
    Documenti
    • Y084 Deroga al divieto di importazione a norma dell’articolo 16 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione sulla Pelle da pellicceria di Cane e Gatto
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1523/07
    Documenti
    • Y922 Altri prodotti non contenenti pelliccia di cane e di gatto in conformità del Regolamento CE N. 1523/2007 (GUCE L 343)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi8,1 Mln €-18% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione4,17 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 774K €feb 2024: 1 Mln €mar 2024: 701K €apr 2024: 1,2 Mln €mag 2024: 1,2 Mln €giu 2024: 691K €lug 2024: 1,1 Mln €ago 2024: 325K €set 2024: 1,1 Mln €ott 2024: 725K €nov 2024: 247K €dic 2024: 248K €gen 2025: 1 Mln €feb 2025: 1 Mln €mar 2025: 1 Mln €apr 2025: 1,6 Mln €mag 2025: 720K €giu 2025: 1,1 Mln €lug 2025: 800K €ago 2025: 96K €set 2025: 869K €ott 2025: 573K €nov 2025: 612K €dic 2025: 355K €gen 2026: 739K €feb 2026: 855K €mar 2026: 1,1 Mln €apr 2026: 951K €mag 2026: 1 Mln €giu 2026: 205K €lug 2026: 470K €ago 2026: 302K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 4,2 Mln € 51,5% -11,9%
India 1,4 Mln € 17,3% -4%
Egitto 1,2 Mln € 15% -29,3%
Perù 532K € 6,6% -2,5%
Australia 412K € 5,1% +1386,8%
Uruguay 120K € 1,5% -77,4%
Regno Unito 56K € 0,7% -59,9%
Brasile 47K € 0,6% -1,4%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

5103.10 · 36,1 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 150,8K USD150,8K USD+1,6 Mln USD+3,4 Mln USD+> 4,8 Mln USD

Esportazioni: 38
  1. Cina: 6,2 Mln USD
  2. Argentina: 4,8 Mln USD
  3. Italia: 4,8 Mln USD
  4. Cechia: 3,4 Mln USD
  5. Egitto: 3,4 Mln USD
  6. Uruguay: 2,3 Mln USD
  7. India: 2,2 Mln USD
  8. Regno Unito: 1,7 Mln USD
  9. Belgio: 1,6 Mln USD
  10. Bulgaria: 1,2 Mln USD
  11. Perù: 1,2 Mln USD
  12. Stati Uniti: 925,4K USD
  13. Germania: 480,9K USD
  14. Thailandia: 446,3K USD
  15. Sudafrica: 371K USD
  16. Danimarca: 261,8K USD
  17. Russia: 167,5K USD
  18. Francia: 150,8K USD
  19. Vietnam: 85,6K USD
  20. Polonia: 73,3K USD
  21. Taiwan: 67,2K USD
  22. Corea del Sud: 64,4K USD
  23. Brasile: 48K USD
  24. Spagna: 35,1K USD
  25. Messico: 28,3K USD
  26. Moldavia: 13,8K USD
  27. Lituania: 13,1K USD
  28. Canada: 9,2K USD
  29. Turchia: 7,5K USD
  30. Norvegia: 4,6K USD
  31. Romania: 4,3K USD
  32. Nuova Zelanda: 3,4K USD
  33. Filippine: 2,1K USD
  34. Svizzera: 1,6K USD
  35. Austria: 800 USD
  36. Giappone: 100 USD
  37. Australia: 0 USD
  38. Pakistan: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 6,2 Mln USD 17,2%
2 Argentina 4,8 Mln USD 13,4%
3 Italia 4,8 Mln USD 13,4%
4 Cechia 3,4 Mln USD 9,4%
5 Egitto 3,4 Mln USD 9,4%
6 Uruguay 2,3 Mln USD 6,3%
7 India 2,2 Mln USD 6%
8 Regno Unito 1,7 Mln USD 4,6%
9 Belgio 1,6 Mln USD 4,6%
10 Bulgaria 1,2 Mln USD 3,3%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Italia 11,1 Mln USD 30,8%
2 Bolivia 5 Mln USD 13,9%
3 Cina 3,4 Mln USD 9,5%
4 Lituania 2,5 Mln USD 6,8%
5 Slovacchia 1,6 Mln USD 4,5%
6 Egitto 1,6 Mln USD 4,4%
7 Giappone 1,3 Mln USD 3,7%
8 Belgio 1,1 Mln USD 3%
9 Regno Unito 978K USD 2,7%
10 Ecuador 866,6K USD 2,4%

La sottovoce 5103.10 si articola in 2 linee nella nomenclatura combinata dell’UE; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 5103.10 in 2 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 5103.10 nell’UE hanno raggiunto 8,1 Mln € (−18% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 52%, davanti all’India.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 36,1 Mln USD (−42,4% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Cina (6,2 Mln USD), davanti all’Argentina.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «pettinacce di lana o di peli fini»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 5103.10 del Sistema armonizzato (voce 5103), nella sezione XI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «pettinacce di lana o di peli fini» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 5103.10 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «pettinacce di lana o di peli fini» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 5103.10 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «pettinacce di lana o di peli fini»?

La Cina, con 6,2 Mln USD nel 2024 (il 17,2% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 4,8 Mln USD (il 13,4% del totale mondiale) e si colloca al 3º posto su 38 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 5103.10?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 5103.10?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (52%), l’India (17%) e l’Egitto (15%), su importazioni totali per 8,1 Mln €.

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