Sottovoce · Capitolo 51 · Voce 5103

5103.20

5103.20: altri cascami di lana o di peli fini

5103.20 è una sottovoce a sei cifre della voce 5103, cascami di lana o di peli fini o grossolani, capitolo 51.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 5103 20 00 altri cascami di lana o di peli fini Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1836/17
    Documenti
    • Y084 Deroga al divieto di importazione a norma dell’articolo 16 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi1,1 Mln €-19,2% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione1,81 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 251K €feb 2024: 150K €mar 2024: 202K €apr 2024: 230K €mag 2024: 152K €giu 2024: 134K €lug 2024: 265K €ago 2024: 24K €set 2024: 115K €ott 2024: 37K €nov 2024: 93K €dic 2024: 187K €gen 2025: 226K €feb 2025: 20K €mar 2025: 237K €apr 2025: 89K €mag 2025: 30K €giu 2025: 79K €lug 2025: 250K €ago 2025: 7K €set 2025: 39K €ott 2025: 138K €nov 2025: 70K €dic 2025: 158K €gen 2026: 8K €feb 2026: 91K €mar 2026: 191K €apr 2026: 131K €mag 2026: 136K €giu 2026: 29K €lug 2026: 108K €ago 2026: 7K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 1 Mln € 90,6% -6,6%
Cina 81K € 7,3% -54,6%
Argentina 10K € 0,9% -22,9%
Turchia 7K € 0,6% —
Uruguay 4K € 0,4% —
India 1K € 0,1% -98,7%
Norvegia 499 € 0% —
Svizzera 195 € 0% +8,9%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

5103.20 · 8,4 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 91,1K USD91,1K USD+226,8K USD+673,3K USD+> 927,3K USD

Esportazioni: 43
  1. Regno Unito: 2 Mln USD
  2. Polonia: 927,3K USD
  3. Cechia: 713K USD
  4. Cina: 673,3K USD
  5. Belgio: 608,2K USD
  6. Stati Uniti: 438,5K USD
  7. Malaysia: 337,7K USD
  8. Vietnam: 285,4K USD
  9. Bulgaria: 243,8K USD
  10. Pakistan: 226,8K USD
  11. Germania: 193,8K USD
  12. Romania: 186,1K USD
  13. Italia: 181,8K USD
  14. Perù: 170,3K USD
  15. Mongolia: 161,3K USD
  16. Canada: 158,8K USD
  17. Francia: 128,6K USD
  18. Marocco: 111,3K USD
  19. India: 111K USD
  20. Uruguay: 91,1K USD
  21. Australia: 69,3K USD
  22. Svizzera: 68,4K USD
  23. Sudafrica: 59,3K USD
  24. Spagna: 40,6K USD
  25. Thailandia: 38,5K USD
  26. Nuova Zelanda: 37,3K USD
  27. Norvegia: 21K USD
  28. Argentina: 20,3K USD
  29. Danimarca: 18,6K USD
  30. Portogallo: 17K USD
  31. Ungheria: 11,7K USD
  32. Lituania: 11,7K USD
  33. Islanda: 10,2K USD
  34. Giappone: 7,8K USD
  35. Corea del Sud: 4,9K USD
  36. Irlanda: 2,1K USD
  37. Kazakistan: 1,7K USD
  38. Paesi Bassi: 900 USD
  39. Libia: 800 USD
  40. Estonia: 200 USD
  41. Kenya: 0 USD
  42. Slovacchia: 0 USD
  43. Ucraina: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Regno Unito 2 Mln USD 23,9%
2 Polonia 927,3K USD 11%
3 Cechia 713K USD 8,5%
4 Cina 673,3K USD 8%
5 Belgio 608,2K USD 7,2%
6 Stati Uniti 438,5K USD 5,2%
7 Malaysia 337,7K USD 4%
8 Vietnam 285,4K USD 3,4%
9 Bulgaria 243,8K USD 2,9%
10 Pakistan 226,8K USD 2,7%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Italia 3,3 Mln USD 39,8%
2 India 699,9K USD 8,3%
3 Cina 622,1K USD 7,4%
4 Stati Uniti 492,3K USD 5,9%
5 Lituania 464,9K USD 5,5%
6 Germania 316,1K USD 3,8%
7 Malaysia 268K USD 3,2%
8 Sudafrica 259,5K USD 3,1%
9 Belgio 247,6K USD 2,9%
10 Regno Unito 211,5K USD 2,5%

La sottovoce 5103.20 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La sottovoce 5103.20 si articola in 3 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 5103.20 per 1,1 Mln € (−19% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 1,81 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 91%, davanti alla Cina.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 8,4 Mln USD, con un calo del 12,9% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è il Regno Unito, con il 23,9% del totale, davanti alla Polonia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «altri cascami di lana o di peli fini»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 5103.20 del Sistema armonizzato (voce 5103), nella sezione XI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «altri cascami di lana o di peli fini» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 5103.20 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «altri cascami di lana o di peli fini» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 5103.20 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «altri cascami di lana o di peli fini»?

Il Regno Unito, con 2 Mln USD nel 2024 (il 23,9% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 181,8K USD (il 2,2% del totale mondiale) e si colloca al 13º posto su 43 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 5103.20?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 5103.20?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (91%), la Cina (7%) e l’Argentina (1%), su importazioni totali per 1,1 Mln €.

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