Sottovoce · Capitolo 71 · Voce 7101

7101.21

7101.21: Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite: perle coltivate, gregge

Designazione ufficiale gregge

La sottovoce 7101.21 appartiene alla voce 7101 (perle fini o coltivate), nel capitolo 71.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 7101 21 00 gregge Esenteg

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 2062/17
    Documenti
    • Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
    • Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi2 Mln €-33% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione1012,87 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 260K €feb 2024: 109K €mar 2024: 352K €apr 2024: 143K €mag 2024: 227K €giu 2024: 261K €lug 2024: 50K €ago 2024: 680K €set 2024: 343K €ott 2024: 150K €nov 2024: 90K €dic 2024: 43K €gen 2025: 616K €feb 2025: 436K €mar 2025: 315K €apr 2025: 34K €mag 2025: 624K €giu 2025: 68K €lug 2025: 96K €ago 2025: 145K €set 2025: 741K €ott 2025: 238K €nov 2025: 40K €dic 2025: 101K €gen 2026: 96K €feb 2026: 26K €mar 2026: 280K €apr 2026: 84K €mag 2026: 66K €giu 2026: 103K €lug 2026: 83K €ago 2026: 123K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Giappone 715K € 36,1% -8,1%
Cina 439K € 22,1% +21,6%
RAS di Hong Kong 402K € 20,3% -33,6%
Polinesia Francese 245K € 12,4% -43,2%
Stati Uniti 78K € 3,9% -86,7%
Indonesia 29K € 1,5% -75,9%
Australia 19K € 1% +142,6%
Filippine 19K € 0,9% -43,2%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

7101.21 · 473 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 112K USD112K USD+2 Mln USD+24 Mln USD+> 89 Mln USD

Esportazioni: 52
  1. Australia: 118 Mln USD
  2. Giappone: 89 Mln USD
  3. Indonesia: 79 Mln USD
  4. Polinesia Francese: 71 Mln USD
  5. Filippine: 24 Mln USD
  6. Stati Uniti: 22 Mln USD
  7. RAS di Hong Kong: 22 Mln USD
  8. Cina: 16 Mln USD
  9. Myanmar (Birmania): 11 Mln USD
  10. Vietnam: 7 Mln USD
  11. Svizzera: 3 Mln USD
  12. India: 2 Mln USD
  13. Thailandia: 2 Mln USD
  14. Taiwan: 2 Mln USD
  15. Francia: 927K USD
  16. Sudafrica: 549K USD
  17. Austria: 426K USD
  18. Canada: 384K USD
  19. Italia: 331K USD
  20. Spagna: 175K USD
  21. Nuova Zelanda: 160K USD
  22. Singapore: 149K USD
  23. Germania: 135K USD
  24. Emirati Arabi Uniti: 112K USD
  25. Zambia: 104K USD
  26. Regno Unito: 70K USD
  27. Brasile: 51K USD
  28. Belgio: 49K USD
  29. Danimarca: 43K USD
  30. Corea del Sud: 35K USD
  31. Paesi Bassi: 22K USD
  32. Haiti: 8K USD
  33. Norvegia: 5K USD
  34. Terre Australi Francesi: 5K USD
  35. Messico: 4K USD
  36. Armenia: 3K USD
  37. Polonia: 3K USD
  38. Svezia: 1K USD
  39. Israele: 900 USD
  40. Grecia: 800 USD
  41. Cechia: 700 USD
  42. Perù: 600 USD
  43. Portogallo: 500 USD
  44. Turchia: 300 USD
  45. Bahrein: 100 USD
  46. Repubblica Dominicana: 100 USD
  47. Nigeria: 100 USD
  48. Senegal: 100 USD
  49. Burkina Faso: 0 USD
  50. Costa d’Avorio: 0 USD
  51. Sri Lanka: 0 USD
  52. Pakistan: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Australia 118 Mln USD 24,8%
2 Giappone 89 Mln USD 18,9%
3 Indonesia 79 Mln USD 16,7%
4 Polinesia Francese 71 Mln USD 15,1%
5 Filippine 24 Mln USD 5,2%
6 Stati Uniti 22 Mln USD 4,7%
7 RAS di Hong Kong 22 Mln USD 4,7%
8 Cina 16 Mln USD 3,4%
9 Myanmar (Birmania) 11 Mln USD 2,3%
10 Vietnam 7 Mln USD 1,5%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Giappone 260 Mln USD 55%
2 RAS di Hong Kong 141 Mln USD 29,8%
3 Cina 13 Mln USD 2,8%
4 India 13 Mln USD 2,7%
5 Stati Uniti 13 Mln USD 2,7%
6 Thailandia 11 Mln USD 2,3%
7 Australia 5 Mln USD 1,1%
8 RAS di Macao 4 Mln USD 0,8%
9 Taiwan 3 Mln USD 0,7%
10 Filippine 3 Mln USD 0,6%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 7101.21 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La sottovoce 7101.21 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale turca, dove l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 7101.21 nell’UE hanno raggiunto 2 Mln € (−33% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Giappone ne ha fornito il 36%, davanti alla Cina.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 473 Mln USD (−8,9% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova l’Australia (118 Mln USD), davanti al Giappone.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «perle fini o coltivate»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 7101.21 del Sistema armonizzato (voce 7101), nella sezione XIV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «perle fini o coltivate» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 7101.21 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «perle fini o coltivate» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 7101.21 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «perle fini o coltivate»?

L’Australia, con 118 Mln USD nel 2024 (il 24,8% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 331K USD (lo 0,1% del totale mondiale) e si colloca al 19º posto su 52 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 7101.21?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Giappone (36%), la Cina (22%) e RAS di Hong Kong (20%), su importazioni totali per 2 Mln €.

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