Sottovoce · Capitolo 71 · Voce 7114

7114.11

7114.11: di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi

7114.11 è una sottovoce a sei cifre della voce 7114, oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o…, capitolo 71.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 2% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 10
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 7114 11 00 di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi 2%g

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 11

  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Iraq, Siria
    Atto giuridico
    Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0833/14
    Documenti
    • Y732 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies ter, paragrafo 1-2-3, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies ter, paragrafo 5)
    • Y733 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies ter, paragrafo 6)
    • Y739 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 1rb, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 765/2006
    • L150 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • L838 Autorizzazione di importazionee a norma dell'articolo 3 sexdecies.7 del regolamento (UE) 833/2014 del Consiglio
    • Y843 I divieti di cui all'articolo 3 sexdecies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano [cfr. esenzioni di cui all'articolo 3 sexdecies, paragrafo .5,6,7]
    • Y845 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3 sexdecies del regolamento (UE) n. 833/2014
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06
    Documenti
    • Y734 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies quater, paragrafo 4)
    • Y740 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 1 novodecies quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006
    • L151 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies quater, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 2062/17
    Documenti
    • Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
    • Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione dei prodotti derivati dalla foca
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1850/15
    Documenti
    • C679 Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015
    • C680 Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)
    • C683 Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
    • Y032 Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y038 Deroga al divieto di importare a norma dell'articolo 14, del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio
    • Y962 Beni diversi da quelli descritti nell'allegato X (statue) del regolamento (UE) 2017/1509
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Russia
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L146 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 septdecies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • L147 Prova del paese di origine dei diamanti o dei prodotti che incorporano diamanti utilizzati come fattori di produzione per la trasformazione del prodotto in un paese terzo (articolo 3 septdecies, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio)
    • C101 Certificato, basato su una dichiarazione di giacenza presentata, rilasciato dall'autorità di cui all'allegato XXXVIIIB del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y704 I divieti di cui all'articolo 3 septdecies, paragrafo 1 - 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 septdecies, paragrafo 6)
    • Y705 Diamanti di peso inferiore a 0.5 carati o a 0.1 grammi
    • Y872 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3 septdecies paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014
    • Y873 Merci non transitate attraverso il territorio della Russia
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
    • Y709 Prova della data dell'importazione iniziale nell'Unione europea
    • Y711 Prova della data di trasformazione o fabbricazione finale nel paese terzo
    • Y712 I divieti di cui all'articolo 3 septdecies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 septdecies, paragrafo 13)
    • Y699 Prodotti fisicamente situati in uno stato trasformato o fabbricato in un paese terzo prima della data di applicabilità del rispettivo divieto (articolo 3 septdecies, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L146 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 septdecies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • C101 Certificato, basato su una dichiarazione di giacenza presentata, rilasciato dall'autorità di cui all'allegato XXXVIIIB del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y704 I divieti di cui all'articolo 3 septdecies, paragrafo 1 - 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 septdecies, paragrafo 6)
    • Y872 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3 septdecies paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
    • Y709 Prova della data dell'importazione iniziale nell'Unione europea
    • Y711 Prova della data di trasformazione o fabbricazione finale nel paese terzo
    • Y712 I divieti di cui all'articolo 3 septdecies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 septdecies, paragrafo 13)
    • Y699 Prodotti fisicamente situati in uno stato trasformato o fabbricato in un paese terzo prima della data di applicabilità del rispettivo divieto (articolo 3 septdecies, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio)

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—2%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya e altri 6

Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi38,6 Mln €+67% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione1031,14 € al kg
Aliquota preferenziale12%
gen 2024: 993K €feb 2024: 967K €mar 2024: 1,3 Mln €apr 2024: 1,4 Mln €mag 2024: 2 Mln €giu 2024: 2,7 Mln €lug 2024: 1,9 Mln €ago 2024: 2,2 Mln €set 2024: 2,4 Mln €ott 2024: 2 Mln €nov 2024: 2,3 Mln €dic 2024: 1,6 Mln €gen 2025: 1,8 Mln €feb 2025: 1,9 Mln €mar 2025: 1,3 Mln €apr 2025: 2,2 Mln €mag 2025: 2 Mln €giu 2025: 2 Mln €lug 2025: 2,6 Mln €ago 2025: 1,1 Mln €set 2025: 2,1 Mln €ott 2025: 3,5 Mln €nov 2025: 1,9 Mln €dic 2025: 2,1 Mln €gen 2026: 3,6 Mln €feb 2026: 5 Mln €mar 2026: 4,9 Mln €apr 2026: 3,7 Mln €mag 2026: 4 Mln €giu 2026: 2,6 Mln €lug 2026: 2,7 Mln €ago 2026: 2,5 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Norvegia 14,3 Mln € 37% +273,2%
Stati Uniti 10,8 Mln € 27,9% +339,1%
Cina 4,6 Mln € 12% +36,3%
Regno Unito 3 Mln € 7,9% +24%
Albania 1,4 Mln € 3,6% -42,5%
Svizzera 1,4 Mln € 3,5% +198,3%
Ucraina 492K € 1,3% +87,1%
India 481K € 1,2% +32,9%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

7114.11 · 292,1 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 76,8K USD76,8K USD+1,5 Mln USD+9,5 Mln USD+> 25 Mln USD

Esportazioni: 104
  1. Italia: 50,1 Mln USD
  2. Turchia: 36,4 Mln USD
  3. Cina: 25 Mln USD
  4. Paesi Bassi: 20,7 Mln USD
  5. Regno Unito: 20,7 Mln USD
  6. Estonia: 17,4 Mln USD
  7. Francia: 15,4 Mln USD
  8. Svezia: 14 Mln USD
  9. India: 11,5 Mln USD
  10. Germania: 9,5 Mln USD
  11. Stati Uniti: 8,9 Mln USD
  12. Indonesia: 8,7 Mln USD
  13. Israele: 8,6 Mln USD
  14. Bulgaria: 6,5 Mln USD
  15. Emirati Arabi Uniti: 4,5 Mln USD
  16. Thailandia: 3,7 Mln USD
  17. Portogallo: 3,1 Mln USD
  18. Giappone: 2,8 Mln USD
  19. Albania: 2,3 Mln USD
  20. Polonia: 2,1 Mln USD
  21. Svizzera: 2 Mln USD
  22. Danimarca: 1,9 Mln USD
  23. Singapore: 1,7 Mln USD
  24. Malaysia: 1,6 Mln USD
  25. Arabia Saudita: 1,5 Mln USD
  26. Norvegia: 1,1 Mln USD
  27. Taiwan: 1,1 Mln USD
  28. Canada: 1,1 Mln USD
  29. Spagna: 941,3K USD
  30. Grecia: 764,2K USD
  31. RAS di Hong Kong: 626,9K USD
  32. Belgio: 530,3K USD
  33. Australia: 435,3K USD
  34. Austria: 433,6K USD
  35. Mauritius: 428,2K USD
  36. Cechia: 421,9K USD
  37. Finlandia: 391,5K USD
  38. Lussemburgo: 359,2K USD
  39. Messico: 315,1K USD
  40. Nuova Zelanda: 272,7K USD
  41. Corea del Sud: 219,1K USD
  42. Egitto: 192,1K USD
  43. Zimbabwe: 172,3K USD
  44. Irlanda: 153,1K USD
  45. Russia: 149,9K USD
  46. Sudafrica: 144,1K USD
  47. Repubblica Dominicana: 127,1K USD
  48. Romania: 95,2K USD
  49. Vietnam: 80,6K USD
  50. Perù: 76,8K USD
  51. Myanmar (Birmania): 64,4K USD
  52. Ucraina: 61,4K USD
  53. Nepal: 57,2K USD
  54. Ungheria: 56,2K USD
  55. Bahrein: 55,7K USD
  56. Slovacchia: 48,9K USD
  57. Brasile: 45,7K USD
  58. Lituania: 45,6K USD
  59. RAS di Macao: 42,2K USD
  60. Azerbaigian: 35,3K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Italia 50,1 Mln USD 17,2%
2 Turchia 36,4 Mln USD 12,5%
3 Cina 25 Mln USD 8,6%
4 Paesi Bassi 20,7 Mln USD 7,1%
5 Regno Unito 20,7 Mln USD 7,1%
6 Estonia 17,4 Mln USD 6%
7 Francia 15,4 Mln USD 5,3%
8 Svezia 14 Mln USD 4,8%
9 India 11,5 Mln USD 3,9%
10 Germania 9,5 Mln USD 3,3%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 52,9 Mln USD 18,1%
2 Svizzera 32,7 Mln USD 11,2%
3 Israele 30,3 Mln USD 10,4%
4 Svezia 15,1 Mln USD 5,2%
5 Emirati Arabi Uniti 14,4 Mln USD 4,9%
6 Turchia 12,9 Mln USD 4,4%
7 Germania 10,5 Mln USD 3,6%
8 Estonia 8,9 Mln USD 3,1%
9 Nuova Zelanda 8,5 Mln USD 2,9%
10 Regno Unito 7,6 Mln USD 2,6%

Decisioni vincolanti per merci simili 2

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • H287801 U.S. CBP 20 agosto 2018 · 7114.11.60.00

    Application for Further Review of Protest No. 4701-16-100449; Classification; Israel Free Trade Agreement

  • H243801 U.S. CBP 7 maggio 2018 · 7114.11.60

    Application for Further Review of Protest No. 0201-13-100006; Classification of Obsolete or Second-hand jewelry Containing Gold, Silver and Platinum and Obsolete or Second-hand Silver Tableware; 7113.19.25, HTSUS; 7114.11.60, HTSUS; 9817.00.90, HTSUS

La sottovoce 7114.11 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari al 2%.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 7114.11 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 2%.

Le merci originarie di 152 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 2%; per 152 di essi l’esenzione è totale.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 7114.11 per 38,6 Mln € (+67% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 1031,14 € al kg; la Norvegia ne ha fornito il 37%, davanti agli Stati Uniti.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 292,1 Mln USD, con un calo del 27,5% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è l’Italia, con il 17,2% del totale, davanti alla Turchia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri…»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 7114.11 del Sistema armonizzato (voce 7114), nella sezione XIV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 7114.11 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 2%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 7114.11 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 2%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto…»?

L’Italia, con 50,1 Mln USD nel 2024 (il 17,2% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 50,1 Mln USD (il 17,2% del totale mondiale) e si colloca al 1º posto su 104 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 7114.11?

152 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 2%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 7114.11?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Norvegia (37%), gli Stati Uniti (28%) e la Cina (12%), su importazioni totali per 38,6 Mln €.

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