Sottovoce · Capitolo 71 · Voce 7118
7118.90: Monete, altre
Designazione ufficiale altre
La sottovoce 7118.90 appartiene alla voce 7118 (monete), nel capitolo 71.
Quanto si paga
Importazione: UE
Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE
Linee tariffarie (UE) →- 7118 90 00 altre Esenteg
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 3
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- fino al 31 ottobre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 2108/26
- Documenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Requisiti all’importazione 5
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Russia
- Atto giuridico
- Regulation 0833/14
- Documenti
- Y843 I divieti di cui all'articolo 3 sexdecies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano [cfr. esenzioni di cui all'articolo 3 sexdecies, paragrafo .5,6,7]
- Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
- Y698 Merci esportate dalla Russia prima del 22 luglio 2022 (articolo 3 sexdecies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014)
- Y897 Merci non contenenti oro originarie della Russia elencate nell'allegato XXVI del regolamento n. 833/2014
- Y845 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3 sexdecies del regolamento (UE) n. 833/2014
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Bielorussia, Russia
- Atto giuridico
- Regulation 0765/06, Regulation 0833/14
- Documenti
- Y732 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies ter, paragrafo 1-2-3, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies ter, paragrafo 5)
- Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
- Y738 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 1 novodecies ter, paragrafo 1-2, del regolamento (UE) n. 765/2006
- L150 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
- L838 Autorizzazione di importazionee a norma dell'articolo 3 sexdecies.7 del regolamento (UE) 833/2014 del Consiglio
- Y843 I divieti di cui all'articolo 3 sexdecies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano [cfr. esenzioni di cui all'articolo 3 sexdecies, paragrafo .5,6,7]
- Y845 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3 sexdecies del regolamento (UE) n. 833/2014
- Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
- Si applica alle merci originarie di
- Corea del Nord
- Atto giuridico
- Regulation 2062/17
- Documenti
- Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
- Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
- Y948 Beni diversi da quelli descritti nell'allegato VIII (articoli di lusso) del regolamento (UE) 2017/1509
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0692/14
- Documenti
- Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Sudan, Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 2147/23, Regulation 0263/22
- Documenti
- Y771 Non si applicano i divieti di cui all'articolo 1 bis, punto 1, del regolamento (CE) n. 2023/2147 del Consiglio (cfr. le esenzioni di cui all'articolo 1 bis, punto 3)
- Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
UE: importazioni mensili
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 776,1 Mln € | 24,5% | +40,8% | |
| 583,2 Mln € | 18,4% | +48,9% | |
| 535,8 Mln € | 16,9% | +31,4% | |
| 532,2 Mln € | 16,8% | +43,7% | |
| 443,2 Mln € | 14% | +41,1% | |
| 160,6 Mln € | 5,1% | +88,8% | |
| 63,1 Mln € | 2% | +50,2% | |
| 13,4 Mln € | 0,4% | -61,2% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
Decisioni vincolanti per merci simili 3
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
Modifiche normative recenti che citano questo codice
Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.
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FR Doc. 2026-14542 · 91 FR 45516 · Fonte: federalregister.gov
-
CELEX 32026R1724 · Fonte: eur-lex.europa.eu
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FR Doc. 2026-11158 · 91 FR 33854 · Fonte: federalregister.gov
Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 7118.90 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.
La sottovoce 7118.90 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale turca, dove l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 7118.90 nell’UE hanno raggiunto 3,2 Mld € (+39% rispetto ai 12 mesi precedenti); l’Australia ne ha fornito il 25%, davanti al Canada.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «monete, altre»?
Queste merci rientrano nella sottovoce 7118.90 del Sistema armonizzato (voce 7118), nella sezione XIV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «monete, altre» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 7118.90 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «monete, altre» in Turchia?
Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 7118.90 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 7118.90?
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati l’Australia (25%), il Canada (18%) e il Regno Unito (17%), su importazioni totali per 3,2 Mld €.