Sottovoce · Capitolo 72 · Voce 7206

7206.10

7206.10: Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme: lingotti

Designazione ufficiale Lingotti

La sottovoce 7206.10 appartiene alla voce 7206 (ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il…), nel capitolo 72.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 7206 10 00 Lingotti Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 2

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0355/22
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1548/17
    Documenti
    • Y959 Beni diversi da quelli descritti nell'allegato V (carbone, ferro e minerale di ferro) del regolamento (UE) 2017/1509
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y824 Prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo
    • Y878 Il prodotto è importato da un paese partner per l'importazione di ferro e acciaio di cui all'allegato XXXVI del regolamento (UE) n. 833/2014
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneMeccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere - CBAM
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0956/23
    Documenti
    • Y128 numero di conto CBAM
    • Y134 Merci originarie di Büsingen, Helgoland o Livigno (articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956)
    • Y135 Merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari - Deroga in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956
    • Y237 Merci aventi origine nell'UE
    • Y238 La domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata presentata entro il 31 marzo 2026
    • Y137 Esenzione de minimis - Deroga in virtù dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi1,9 Mln €-51,2% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione2,95 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 37K €feb 2024: 148K €mar 2024: 188K €apr 2024: 96K €mag 2024: 259K €giu 2024: 9K €lug 2024: 114K €ago 2024: 646K €set 2024: 147K €ott 2024: 70K €nov 2024: 78K €dic 2024: 17K €gen 2025: 67K €feb 2025: 83K €mar 2025: 391K €apr 2025: 602K €mag 2025: 1,4 Mln €giu 2025: 545K €lug 2025: 470K €ago 2025: 62K €set 2025: 407K €ott 2025: 30K €nov 2025: 46K €dic 2025: 16K €gen 2026: 4K €feb 2026: 26K €mar 2026: 340K €apr 2026: 48K €mag 2026: 324K €giu 2026: 366K €lug 2026: 14K €ago 2026: 310K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 1,5 Mln € 79,8% -52%
Cina 214K € 11,1% -55,5%
Turchia 105K € 5,5% +3049,6%
Stati Uniti 28K € 1,5% +34,5%
Ucraina 18K € 0,9% -2,7%
Svizzera 8K € 0,4% -88,4%
Egitto 8K € 0,4% —
India 5K € 0,2% -93,7%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

7206.10 · 186,4 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 159,5K USD159,5K USD+1,7 Mln USD+7,3 Mln USD+> 19,7 Mln USD

Esportazioni: 70
  1. Indonesia: 33,8 Mln USD
  2. Stati Uniti: 25,6 Mln USD
  3. Angola: 19,7 Mln USD
  4. Cina: 18,3 Mln USD
  5. Italia: 17,2 Mln USD
  6. Giordania: 7,9 Mln USD
  7. Polonia: 7,3 Mln USD
  8. Lituania: 7,1 Mln USD
  9. Giappone: 6,4 Mln USD
  10. Malaysia: 5,6 Mln USD
  11. Corea del Sud: 5,1 Mln USD
  12. Francia: 4,6 Mln USD
  13. Tanzania: 4,5 Mln USD
  14. Austria: 2,8 Mln USD
  15. Regno Unito: 2,2 Mln USD
  16. Turchia: 2,1 Mln USD
  17. Germania: 2,1 Mln USD
  18. Danimarca: 1,7 Mln USD
  19. Svezia: 1,4 Mln USD
  20. Australia: 1,3 Mln USD
  21. Canada: 1 Mln USD
  22. Cechia: 971,6K USD
  23. Finlandia: 909,2K USD
  24. Paesi Bassi: 748,5K USD
  25. Messico: 726,4K USD
  26. Colombia: 698,9K USD
  27. Sudafrica: 696,9K USD
  28. Ungheria: 663,8K USD
  29. India: 596,9K USD
  30. Iran: 350,2K USD
  31. Spagna: 276,9K USD
  32. Portogallo: 221,7K USD
  33. Pakistan: 191,6K USD
  34. Islanda: 183,1K USD
  35. Belgio: 159,5K USD
  36. Estonia: 143,3K USD
  37. Romania: 121,6K USD
  38. Taiwan: 112,7K USD
  39. Slovacchia: 112,7K USD
  40. Singapore: 109,6K USD
  41. Svizzera: 59,5K USD
  42. Emirati Arabi Uniti: 59,1K USD
  43. Russia: 50,6K USD
  44. Malta: 44,5K USD
  45. Senegal: 43,2K USD
  46. Arabia Saudita: 36,1K USD
  47. Armenia: 35K USD
  48. Algeria: 28K USD
  49. Ucraina: 26,1K USD
  50. Montenegro: 25,6K USD
  51. Bosnia ed Erzegovina: 18,8K USD
  52. Tunisia: 15,7K USD
  53. Bahrein: 14,7K USD
  54. RAS di Hong Kong: 14,6K USD
  55. Lussemburgo: 12,7K USD
  56. Slovenia: 10,9K USD
  57. Lettonia: 7,7K USD
  58. Norvegia: 7,1K USD
  59. Bulgaria: 4,9K USD
  60. Israele: 3K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Indonesia 33,8 Mln USD 18,1%
2 Stati Uniti 25,6 Mln USD 13,8%
3 Angola 19,7 Mln USD 10,6%
4 Cina 18,3 Mln USD 9,8%
5 Italia 17,2 Mln USD 9,2%
6 Giordania 7,9 Mln USD 4,2%
7 Polonia 7,3 Mln USD 3,9%
8 Lituania 7,1 Mln USD 3,8%
9 Giappone 6,4 Mln USD 3,4%
10 Malaysia 5,6 Mln USD 3%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 El Salvador 39,5 Mln USD 21,2%
2 Spagna 18 Mln USD 9,6%
3 Congo - Kinshasa 16,1 Mln USD 8,6%
4 India 12,5 Mln USD 6,7%
5 Arabia Saudita 10,1 Mln USD 5,4%
6 Vietnam 9,8 Mln USD 5,3%
7 Emirati Arabi Uniti 9,1 Mln USD 4,9%
8 Cina 6,3 Mln USD 3,4%
9 Germania 6,1 Mln USD 3,3%
10 Brasile 5,7 Mln USD 3,1%

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. GB Modifica tariffaria

    UK Trade Tariff: measure changes on 1015 commodity codes

    Trade Tariff changes 2026-09-29 · Fonte: trade-tariff.service.gov.uk

Modifiche normative →

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 7206.10 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 7206.10 in 2 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 2,5%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 7206.10 nell’UE hanno raggiunto 1,9 Mln € (−51% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Regno Unito ne ha fornito l’80%, davanti alla Cina.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 186,4 Mln USD (−29,8% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova l’Indonesia (33,8 Mln USD), davanti agli Stati Uniti.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 7206.10 del Sistema armonizzato (voce 7206), nella sezione XV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 7206.10 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 7206.10 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 2,5%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre…»?

L’Indonesia, con 33,8 Mln USD nel 2024 (il 18,1% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 17,2 Mln USD (il 9,2% del totale mondiale) e si colloca al 5º posto su 70 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 7206.10?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (80%), la Cina (11%) e la Turchia (6%), su importazioni totali per 1,9 Mln €.

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