Sottovoce · Capitolo 72 · Voce 7207

7207.12

7207.12: altri, di sezione trasversale rettangolare

Bramme in acciaio non legato

La sottovoce SA 7207.12 – bramme in acciaio non legato – rientra nella voce 7207, nel capitolo 72.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi · su 2 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 7207 12 altri, di sezione trasversale rettangolare:
  2. 7207 12 10 laminati od ottenuti con colata continua Esente—
  3. 7207 12 90 fucinati Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Russia
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 30 settembre 2028
    Atto giuridico
    Regulation 2878/23
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 8

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0355/22
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1904/22
    Documenti
    • K025 Contingente tariffario - numero d'ordine 09.8258 richiesto e non esaurito
    • L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1548/17
    Documenti
    • Y959 Beni diversi da quelli descritti nell'allegato V (carbone, ferro e minerale di ferro) del regolamento (UE) 2017/1509
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y824 Prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo
    • Y878 Il prodotto è importato da un paese partner per l'importazione di ferro e acciaio di cui all'allegato XXXVI del regolamento (UE) n. 833/2014
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneMeccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere - CBAM
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0956/23
    Documenti
    • Y128 numero di conto CBAM
    • Y134 Merci originarie di Büsingen, Helgoland o Livigno (articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956)
    • Y135 Merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari - Deroga in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956
    • Y237 Merci aventi origine nell'UE
    • Y238 La domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata presentata entro il 31 marzo 2026
    • Y137 Esenzione de minimis - Deroga in virtù dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi2,9 Mld €+12,6% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,45 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 162,3 Mln €feb 2024: 214,9 Mln €mar 2024: 305,7 Mln €apr 2024: 319,1 Mln €mag 2024: 348,2 Mln €giu 2024: 266,8 Mln €lug 2024: 164,5 Mln €ago 2024: 161,1 Mln €set 2024: 210,7 Mln €ott 2024: 177 Mln €nov 2024: 150,4 Mln €dic 2024: 179,4 Mln €gen 2025: 226,5 Mln €feb 2025: 156,5 Mln €mar 2025: 200,9 Mln €apr 2025: 206,4 Mln €mag 2025: 299,1 Mln €giu 2025: 309,3 Mln €lug 2025: 262,9 Mln €ago 2025: 213,4 Mln €set 2025: 75,5 Mln €ott 2025: 278,2 Mln €nov 2025: 190,5 Mln €dic 2025: 510 Mln €gen 2026: 131,5 Mln €feb 2026: 185,4 Mln €mar 2026: 276,7 Mln €apr 2026: 472,2 Mln €mag 2026: 194,4 Mln €giu 2026: 123,4 Mln €lug 2026: 252,8 Mln €ago 2026: 229,1 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Russia 1,2 Mld € 41,9% -21,3%
Brasile 614,1 Mln € 21% +244,9%
Cina 477,5 Mln € 16,4% +80%
Vietnam 253,8 Mln € 8,7% -6,1%
Algeria 77,4 Mln € 2,7% +26,1%
Corea del Sud 74,3 Mln € 2,5% +146%
Turchia 72,8 Mln € 2,5% +26,2%
Taiwan 45,5 Mln € 1,6% +1421,9%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

7207.12 · 14,2 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 4,7 Mln USD4,7 Mln USD+108,1 Mln USD+611,8 Mln USD+> 945,1 Mln USD

Esportazioni: 69
  1. Russia: 3,6 Mld USD
  2. Brasile: 3,5 Mld USD
  3. Giappone: 945,1 Mln USD
  4. Malaysia: 937 Mln USD
  5. Indonesia: 761,3 Mln USD
  6. Germania: 612,2 Mln USD
  7. Oman: 611,8 Mln USD
  8. Vietnam: 527,6 Mln USD
  9. Cina: 490,8 Mln USD
  10. Messico: 290,2 Mln USD
  11. Corea del Sud: 275,4 Mln USD
  12. India: 223,6 Mln USD
  13. Kazakistan: 216,2 Mln USD
  14. Iran: 172,9 Mln USD
  15. Canada: 168 Mln USD
  16. Arabia Saudita: 161,4 Mln USD
  17. Turchia: 108,1 Mln USD
  18. Paesi Bassi: 78,5 Mln USD
  19. Algeria: 75,6 Mln USD
  20. Slovacchia: 75,4 Mln USD
  21. Polonia: 52,4 Mln USD
  22. Taiwan: 51,5 Mln USD
  23. Svezia: 50,6 Mln USD
  24. Spagna: 49,3 Mln USD
  25. Ucraina: 42,9 Mln USD
  26. Emirati Arabi Uniti: 37,1 Mln USD
  27. Stati Uniti: 25,8 Mln USD
  28. Belgio: 22,4 Mln USD
  29. Sudafrica: 19,6 Mln USD
  30. Libia: 19,2 Mln USD
  31. Italia: 15,3 Mln USD
  32. Svizzera: 14,7 Mln USD
  33. Francia: 13 Mln USD
  34. Slovenia: 4,7 Mln USD
  35. Panama: 4,5 Mln USD
  36. Danimarca: 3,9 Mln USD
  37. Romania: 3 Mln USD
  38. Cechia: 2,7 Mln USD
  39. Thailandia: 1,8 Mln USD
  40. Ungheria: 1 Mln USD
  41. Portogallo: 597,4K USD
  42. Regno Unito: 527,5K USD
  43. Irlanda: 419,2K USD
  44. Austria: 119K USD
  45. Finlandia: 80,5K USD
  46. Colombia: 37,9K USD
  47. Australia: 25,2K USD
  48. Lettonia: 24,3K USD
  49. Bosnia ed Erzegovina: 23,2K USD
  50. Croazia: 20,7K USD
  51. Estonia: 16,9K USD
  52. Macedonia del Nord: 14,4K USD
  53. Singapore: 12,7K USD
  54. Lussemburgo: 4,3K USD
  55. Serbia: 3,3K USD
  56. Nuova Zelanda: 2,9K USD
  57. Bulgaria: 2,3K USD
  58. Lituania: 2,1K USD
  59. Kuwait: 1,7K USD
  60. Curaçao: 1,6K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Russia 3,6 Mld USD 25,2%
2 Brasile 3,5 Mld USD 24,4%
3 Giappone 945,1 Mln USD 6,6%
4 Malaysia 937 Mln USD 6,6%
5 Indonesia 761,3 Mln USD 5,3%
6 Germania 612,2 Mln USD 4,3%
7 Oman 611,8 Mln USD 4,3%
8 Vietnam 527,6 Mln USD 3,7%
9 Cina 490,8 Mln USD 3,4%
10 Messico 290,2 Mln USD 2%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 3,7 Mld USD 25,8%
2 Turchia 2,1 Mld USD 14,6%
3 Italia 1,1 Mld USD 7,4%
4 Belgio 837,2 Mln USD 5,9%
5 Thailandia 743 Mln USD 5,2%
6 Indonesia 578 Mln USD 4,1%
7 Messico 539,5 Mln USD 3,8%
8 Brasile 521,8 Mln USD 3,7%
9 Francia 517,2 Mln USD 3,6%
10 Corea del Sud 485,6 Mln USD 3,4%

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. GB Modifica tariffaria

    UK Trade Tariff: measure changes on 1015 commodity codes

    Trade Tariff changes 2026-09-29 · Fonte: trade-tariff.service.gov.uk

Modifiche normative →

La nomenclatura combinata dell’UE suddivide la sottovoce 7207.12 in 2 linee tariffarie; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 7207.12 comprende 2 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) va dallo 0% al 22,5%. Una di esse è esente da dazio.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 7207.12 per 2,9 Mld € (+13% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 0,45 € al kg; la Russia ne ha fornito il 42%, davanti al Brasile.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 14,2 Mld USD, con un calo del 3,3% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Russia, con il 25,2% del totale, davanti al Brasile.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «altri, di sezione trasversale rettangolare»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 7207.12 del Sistema armonizzato (voce 7207), nella sezione XV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «altri, di sezione trasversale rettangolare» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 7207.12 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «altri, di sezione trasversale rettangolare» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 7207.12 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 22,5% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «altri, di sezione trasversale rettangolare»?

La Russia, con 3,6 Mld USD nel 2024 (il 25,2% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 15,3 Mln USD (lo 0,1% del totale mondiale) e si colloca al 31º posto su 69 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per «bramme in acciaio non legato»?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Russia (42%), il Brasile (21%) e la Cina (16%), su importazioni totali per 2,9 Mld €.

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