Sottovoce · Capitolo 72 · Voce 7216

7216.69

7216.69: Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo: altri

Designazione ufficiale altri

7216.69 è una sottovoce a sei cifre della voce 7216, profilati di ferro o di acciai non legati, capitolo 72.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 7216 69 00 altri Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 2

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0355/22
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1548/17
    Documenti
    • Y959 Beni diversi da quelli descritti nell'allegato V (carbone, ferro e minerale di ferro) del regolamento (UE) 2017/1509
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y824 Prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo
    • Y878 Il prodotto è importato da un paese partner per l'importazione di ferro e acciaio di cui all'allegato XXXVI del regolamento (UE) n. 833/2014
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneMeccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere - CBAM
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0956/23
    Documenti
    • Y128 numero di conto CBAM
    • Y134 Merci originarie di Büsingen, Helgoland o Livigno (articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956)
    • Y135 Merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari - Deroga in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956
    • Y237 Merci aventi origine nell'UE
    • Y238 La domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata presentata entro il 31 marzo 2026
    • Y137 Esenzione de minimis - Deroga in virtù dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi20,8 Mln €+44,5% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione2,43 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 1,1 Mln €feb 2024: 1,5 Mln €mar 2024: 1,5 Mln €apr 2024: 1 Mln €mag 2024: 1,3 Mln €giu 2024: 961K €lug 2024: 1,2 Mln €ago 2024: 1,3 Mln €set 2024: 1,1 Mln €ott 2024: 1,4 Mln €nov 2024: 1,1 Mln €dic 2024: 601K €gen 2025: 1,1 Mln €feb 2025: 1,6 Mln €mar 2025: 1,3 Mln €apr 2025: 1 Mln €mag 2025: 1,4 Mln €giu 2025: 899K €lug 2025: 1,6 Mln €ago 2025: 1,3 Mln €set 2025: 1,2 Mln €ott 2025: 1,3 Mln €nov 2025: 1,5 Mln €dic 2025: 1,3 Mln €gen 2026: 1,3 Mln €feb 2026: 1,7 Mln €mar 2026: 1,5 Mln €apr 2026: 1,8 Mln €mag 2026: 1,6 Mln €giu 2026: 2,5 Mln €lug 2026: 3 Mln €ago 2026: 2,1 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Turchia 7,3 Mln € 34,9% +79,9%
Corea del Sud 5,9 Mln € 28,4% +105,3%
Cina 3,7 Mln € 17,9% +35,2%
Svizzera 1,9 Mln € 9,2% +8,5%
Giappone 662K € 3,2% -68,7%
Regno Unito 548K € 2,6% +39,2%
Taiwan 346K € 1,7% +106,1%
Bosnia ed Erzegovina 305K € 1,5% +16.246,5%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

7216.69 · 228 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 178K USD178K USD+2 Mln USD+6 Mln USD+> 25 Mln USD

Esportazioni: 97
  1. Germania: 35 Mln USD
  2. Cina: 34 Mln USD
  3. Russia: 25 Mln USD
  4. Italia: 25 Mln USD
  5. Turchia: 9 Mln USD
  6. Repubblica Dominicana: 9 Mln USD
  7. Francia: 7 Mln USD
  8. Sudafrica: 7 Mln USD
  9. Spagna: 6 Mln USD
  10. Corea del Sud: 6 Mln USD
  11. Arabia Saudita: 5 Mln USD
  12. India: 5 Mln USD
  13. Malaysia: 5 Mln USD
  14. Giappone: 4 Mln USD
  15. Filippine: 4 Mln USD
  16. Emirati Arabi Uniti: 4 Mln USD
  17. Messico: 4 Mln USD
  18. Cechia: 3 Mln USD
  19. Austria: 3 Mln USD
  20. Svizzera: 3 Mln USD
  21. Lituania: 3 Mln USD
  22. Regno Unito: 2 Mln USD
  23. Polonia: 2 Mln USD
  24. Paesi Bassi: 2 Mln USD
  25. Stati Uniti: 2 Mln USD
  26. Egitto: 1 Mln USD
  27. Belgio: 1 Mln USD
  28. Estonia: 1 Mln USD
  29. Singapore: 884K USD
  30. Bahrein: 854K USD
  31. Portogallo: 851K USD
  32. RAS di Hong Kong: 707K USD
  33. Taiwan: 676K USD
  34. Svezia: 561K USD
  35. Burkina Faso: 475K USD
  36. Slovacchia: 428K USD
  37. Finlandia: 416K USD
  38. Romania: 399K USD
  39. Australia: 396K USD
  40. Thailandia: 388K USD
  41. Zambia: 384K USD
  42. Nigeria: 371K USD
  43. Indonesia: 349K USD
  44. Vietnam: 318K USD
  45. Danimarca: 303K USD
  46. Lettonia: 265K USD
  47. Bulgaria: 258K USD
  48. Ghana: 178K USD
  49. Perù: 174K USD
  50. Mali: 159K USD
  51. Cile: 150K USD
  52. Irlanda: 142K USD
  53. Slovenia: 139K USD
  54. Costa Rica: 135K USD
  55. Serbia: 134K USD
  56. Marocco: 130K USD
  57. Israele: 123K USD
  58. Senegal: 108K USD
  59. Oman: 84K USD
  60. Norvegia: 84K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Germania 35 Mln USD 15,4%
2 Cina 34 Mln USD 15%
3 Russia 25 Mln USD 10,9%
4 Italia 25 Mln USD 10,8%
5 Turchia 9 Mln USD 4%
6 Repubblica Dominicana 9 Mln USD 3,8%
7 Francia 7 Mln USD 3,2%
8 Sudafrica 7 Mln USD 2,9%
9 Spagna 6 Mln USD 2,7%
10 Corea del Sud 6 Mln USD 2,7%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Taiwan 29 Mln USD 12,8%
2 Francia 19 Mln USD 8,2%
3 Germania 17 Mln USD 7,3%
4 Stati Uniti 16 Mln USD 7%
5 Indonesia 15 Mln USD 6,4%
6 Italia 8 Mln USD 3,5%
7 Austria 7 Mln USD 2,9%
8 Polonia 6 Mln USD 2,5%
9 Cina 5 Mln USD 2,4%
10 Australia 5 Mln USD 2,2%

Decisioni vincolanti per merci simili 1

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N303481 U.S. CBP 12 aprile 2019 · 7216.69.00.00

    The tariff classification of steel profiles from Germany

La sottovoce 7216.69 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 7216.69 in 2 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 7216.69 per 20,8 Mln € (+45% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 2,43 € al kg; la Turchia ne ha fornito il 35%, davanti alla Corea del Sud.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 228 Mln USD, con un calo dell’1,2% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Germania, con il 15,4% del totale, davanti alla Cina.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo: altri»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 7216.69 del Sistema armonizzato (voce 7216), nella sezione XV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 7216.69 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 7216.69 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a…»?

La Germania, con 35 Mln USD nel 2024 (il 15,4% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 25 Mln USD (il 10,8% del totale mondiale) e si colloca al 4º posto su 97 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 7216.69?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Turchia (35%), la Corea del Sud (28%) e la Cina (18%), su importazioni totali per 20,8 Mln €.

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