Sottovoce · Capitolo 73 · Voce 7320

7320.90

7320.90: Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio: altre

Altre molle in acciaio

Designazione ufficiale altre

La sottovoce SA 7320.90 – altre molle in acciaio – rientra nella voce 7320, nel capitolo 73.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 2,7% dazio per i paesi terzi · su 3 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 5 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 7320 90 altre:
  2. 7320 90 10 Molle a spirali piatte 2,7%—
  3. 7320 90 30 Molle a forma di dischi 2,7%—
  4. 7320 90 90 altre 2,7%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 9

  • Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilità Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1517/18
    Documenti
    • C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
  • Sospensione tariffariaSospensione autonoma a motivo dell' uso finale Esente
    Solo per
    7320 90 10 10 For use in certain types of aircraft
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 3050/95
    Documenti
    • N990 EUS - Autorizzazione per l'utilizzo del regime di uso finale (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 3 linee
  • Sospensione tariffariaSospensione autonoma a motivo dell' uso finale Esente
    Solo per
    7320 90 30 10 For use in certain types of aircraft
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 3050/95
    Documenti
    • N990 EUS - Autorizzazione per l'utilizzo del regime di uso finale (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 3 linee
  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Solo per
    7320 90 30 90 Other
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 3 linee
  • Sospensione tariffariaSospensione autonoma a motivo dell' uso finale Esente
    Solo per
    7320 90 90 10 For use in certain types of aircraft
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 3050/95
    Documenti
    • N990 EUS - Autorizzazione per l'utilizzo del regime di uso finale (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 3 linee
  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Solo per
    7320 90 90 90 Other
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 3 linee
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0355/22
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y824 Prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo
    • Y878 Il prodotto è importato da un paese partner per l'importazione di ferro e acciaio di cui all'allegato XXXVI del regolamento (UE) n. 833/2014
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—2,7%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya e altri 6

Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi166,6 Mln €+2,7% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione11,36 € al kg
Aliquota preferenziale37%
gen 2024: 12,2 Mln €feb 2024: 12,7 Mln €mar 2024: 12,9 Mln €apr 2024: 14 Mln €mag 2024: 14,1 Mln €giu 2024: 11,6 Mln €lug 2024: 14,1 Mln €ago 2024: 10,6 Mln €set 2024: 13,3 Mln €ott 2024: 13,9 Mln €nov 2024: 12,9 Mln €dic 2024: 9,8 Mln €gen 2025: 14,3 Mln €feb 2025: 12,2 Mln €mar 2025: 15,7 Mln €apr 2025: 14,5 Mln €mag 2025: 14 Mln €giu 2025: 14,1 Mln €lug 2025: 14,7 Mln €ago 2025: 12,9 Mln €set 2025: 14,4 Mln €ott 2025: 14,4 Mln €nov 2025: 12,8 Mln €dic 2025: 11,9 Mln €gen 2026: 13,3 Mln €feb 2026: 14,1 Mln €mar 2026: 15,2 Mln €apr 2026: 15,2 Mln €mag 2026: 13 Mln €giu 2026: 15,9 Mln €lug 2026: 14,2 Mln €ago 2026: 12,1 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 38,6 Mln € 23,2% +11,1%
Stati Uniti 36,5 Mln € 21,9% +1,1%
Svizzera 25,4 Mln € 15,2% +5,7%
Regno Unito 23,7 Mln € 14,2% +6,6%
Giappone 8,2 Mln € 4,9% -11,7%
Corea del Sud 7 Mln € 4,2% -1%
India 7 Mln € 4,2% +0,5%
Turchia 6,2 Mln € 3,7% +9%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

7320.90 · 2 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 75,5K USD75,5K USD+3,5 Mln USD+34,9 Mln USD+> 106,3 Mln USD

Esportazioni: 161
  1. Germania: 432,8 Mln USD
  2. Cina: 238,9 Mln USD
  3. Stati Uniti: 233,5 Mln USD
  4. Italia: 114,9 Mln USD
  5. Polonia: 106,3 Mln USD
  6. Giappone: 95,8 Mln USD
  7. Francia: 76,8 Mln USD
  8. Cechia: 57,8 Mln USD
  9. Spagna: 49,8 Mln USD
  10. Thailandia: 48,2 Mln USD
  11. Taiwan: 46,1 Mln USD
  12. Regno Unito: 44,3 Mln USD
  13. Romania: 40,4 Mln USD
  14. Corea del Sud: 37 Mln USD
  15. Singapore: 34,9 Mln USD
  16. Svizzera: 33,6 Mln USD
  17. Messico: 32,6 Mln USD
  18. India: 25,8 Mln USD
  19. Turchia: 23,4 Mln USD
  20. Slovacchia: 22,8 Mln USD
  21. Canada: 21,9 Mln USD
  22. Paesi Bassi: 20,8 Mln USD
  23. Belgio: 19,7 Mln USD
  24. Svezia: 17,3 Mln USD
  25. Ungheria: 16,1 Mln USD
  26. Austria: 15,5 Mln USD
  27. Malaysia: 15,5 Mln USD
  28. Filippine: 11,7 Mln USD
  29. Cambogia: 9,8 Mln USD
  30. Danimarca: 8,4 Mln USD
  31. Brasile: 8,1 Mln USD
  32. Croazia: 5,8 Mln USD
  33. Australia: 5,5 Mln USD
  34. Sudafrica: 5 Mln USD
  35. Portogallo: 4,3 Mln USD
  36. Slovenia: 4,2 Mln USD
  37. RAS di Hong Kong: 3,9 Mln USD
  38. Vietnam: 3,5 Mln USD
  39. Finlandia: 3,4 Mln USD
  40. Indonesia: 2,6 Mln USD
  41. Israele: 2,6 Mln USD
  42. Nuova Zelanda: 2,3 Mln USD
  43. Bosnia ed Erzegovina: 2,3 Mln USD
  44. Bulgaria: 1,7 Mln USD
  45. Lettonia: 1,4 Mln USD
  46. Lituania: 1,4 Mln USD
  47. Norvegia: 1,4 Mln USD
  48. Emirati Arabi Uniti: 1,1 Mln USD
  49. Tunisia: 1,1 Mln USD
  50. Albania: 998,8K USD
  51. Russia: 870,5K USD
  52. Guatemala: 828K USD
  53. Irlanda: 787,5K USD
  54. Serbia: 654,8K USD
  55. El Salvador: 492,8K USD
  56. Grecia: 484,2K USD
  57. Estonia: 456,1K USD
  58. Antigua e Barbuda: 415,8K USD
  59. Ucraina: 353,6K USD
  60. Marocco: 337K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Germania 432,8 Mln USD 21,4%
2 Cina 238,9 Mln USD 11,8%
3 Stati Uniti 233,5 Mln USD 11,5%
4 Italia 114,9 Mln USD 5,7%
5 Polonia 106,3 Mln USD 5,3%
6 Giappone 95,8 Mln USD 4,7%
7 Francia 76,8 Mln USD 3,8%
8 Cechia 57,8 Mln USD 2,9%
9 Spagna 49,8 Mln USD 2,5%
10 Thailandia 48,2 Mln USD 2,4%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 219,4 Mln USD 10,8%
2 Messico 143,5 Mln USD 7,1%
3 Germania 143,1 Mln USD 7,1%
4 Cina 98,2 Mln USD 4,9%
5 Polonia 95,8 Mln USD 4,7%
6 India 79,6 Mln USD 3,9%
7 Thailandia 68,7 Mln USD 3,4%
8 Cechia 64,1 Mln USD 3,2%
9 Malaysia 61,9 Mln USD 3,1%
10 Italia 56,7 Mln USD 2,8%

Decisioni vincolanti per merci simili 6

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N359981 U.S. CBP 31 marzo 2026 · 7320.90.50.60

    The tariff classification of a spring clip from China

  • N304438 U.S. CBP 12 giugno 2019 · 7320.90.50.20

    The tariff classification of springs from Turkey

  • N303585 U.S. CBP 9 aprile 2019 · 7320.90.50.20

    The tariff classification of springs from Turkey

  • N300284 U.S. CBP 21 settembre 2018 · 7320.90.50.60

    The tariff classification of automotive brake components from China

  • H249811 U.S. CBP 12 settembre 2016 · 7320.90.50

    Revocation of NY N050746; Tariff classification of spare parts/repair kit

  • 600015313 HMRC 8 aprile 2026 – 7 aprile 2029 · 7320 90 90 90

    Zinc plated steel spring, that is used as a replacement part in a Kentucky mop holder. It is manufactured from 438mm steel wire, with a material of 8 gauge wire. The item is packaged in quantities of 300, in a cardboard box.

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. GB Altro

    Update to VAT Z Coverage on Aircraft and Aircraft Parts – 19 May 2026

    Trade Tariff news 6334 · Fonte: trade-tariff.service.gov.uk

Modifiche normative →

La sottovoce 7320.90 si articola in 3 linee nella nomenclatura combinata dell’UE; il dazio per i paesi terzi è pari al 2,7%.

La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 7320.90 in 3 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 2,7%.

Le merci originarie di 152 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 2,7%; per 152 di essi l’esenzione è totale.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 7320.90 per 166,6 Mln € (+3% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 11,36 € al kg; la Cina ne ha fornito il 23%, davanti agli Stati Uniti.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 2 Mld USD, con un calo dello 0,1% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Germania, con il 21,4% del totale, davanti alla Cina.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio: altre»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 7320.90 del Sistema armonizzato (voce 7320), nella sezione XV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 7320.90 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 2,7%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 7320.90 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 2,7%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio»?

La Germania, con 432,8 Mln USD nel 2024 (il 21,4% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 114,9 Mln USD (il 5,7% del totale mondiale) e si colloca al 4º posto su 161 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per «altre molle in acciaio»?

152 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 2,7%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per «altre molle in acciaio»?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (23%), gli Stati Uniti (22%) e la Svizzera (15%), su importazioni totali per 166,6 Mln €.

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