Sottovoce · Capitolo 76 · Voce 7611

7611.00

7611.00: Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7611.00 è una sottovoce a sei cifre della voce 7611, serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia, capitolo 76.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 6% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 7611 00 00 Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo 6%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilità Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1517/18
    Documenti
    • C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y154 Esenzione dal divieto di importazione/esportazione per i contenitori, non ricaricabili o non ricaricabili, per i gas fluorurati a effetto serra vuoti o riempiti completamente o parzialmente, per usi di laboratorio o a fini di analisi a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573
    • C045 Dichiarazione di conformità comprensiva della prova delle disposizioni obbligatorie per la restituzione dei contenitori a fini di ricarica (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573)
    • Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0590/24
    Documenti
    • C701 Contenitore ricaricabile per sostanze che riducono lo strato di ozono (articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/590), accompagnato da una dichiarazione di conformità comprendente la prova delle modalità vincolanti per la restituzione dei contenitori ai fini della ricarica (articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/590)
    • Y784 Contenitori diversi da quelli soggetti ai divieti di importazione/esportazione di cui al regolamento (UE) 2024/590
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y757 I divieti di cui agli articolo 1bis bis.1 del regolamento (CE) 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articolo 1bis bis.2a)
    • Y758 I divieti di cui all'articolo 1 bis bis del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1bis bis, paragrafo 2b)
  • Controllo all’importazioneProdotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y692 I divieti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 4, paragrafo 2)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneMeccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere - CBAM
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0956/23
    Documenti
    • Y128 numero di conto CBAM
    • Y134 Merci originarie di Büsingen, Helgoland o Livigno (articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956)
    • Y135 Merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari - Deroga in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956
    • Y237 Merci aventi origine nell'UE
    • Y238 La domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata presentata entro il 31 marzo 2026
    • Y137 Esenzione de minimis - Deroga in virtù dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—6%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Siria Siria Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Micronesia e altri 4

Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Tagikistan, Vanuatu

2,5%
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 4,8%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi8,1 Mln €+6,6% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione9,84 € al kg
Aliquota preferenziale69%69% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 655K €feb 2024: 446K €mar 2024: 548K €apr 2024: 732K €mag 2024: 440K €giu 2024: 692K €lug 2024: 670K €ago 2024: 326K €set 2024: 478K €ott 2024: 852K €nov 2024: 597K €dic 2024: 283K €gen 2025: 409K €feb 2025: 227K €mar 2025: 347K €apr 2025: 637K €mag 2025: 665K €giu 2025: 462K €lug 2025: 708K €ago 2025: 1,9 Mln €set 2025: 608K €ott 2025: 678K €nov 2025: 449K €dic 2025: 385K €gen 2026: 471K €feb 2026: 1,2 Mln €mar 2026: 677K €apr 2026: 1,2 Mln €mag 2026: 333K €giu 2026: 658K €lug 2026: 662K €ago 2026: 689K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Turchia 3,8 Mln € 47,2% +54,5%
Regno Unito 1,7 Mln € 20,7% +47,9%
Cina 634K € 7,9% +10,4%
Australia 588K € 7,3% +288.217,6%
Norvegia 254K € 3,2% +9,3%
Corea del Sud 171K € 2,1% -81%
Stati Uniti 156K € 1,9% -88,1%
Marocco 137K € 1,7% —

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

7611.00 · 246 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 97K USD97K USD+758K USD+6 Mln USD+> 19 Mln USD

Esportazioni: 107
  1. Cina: 54 Mln USD
  2. Paesi Bassi: 41 Mln USD
  3. Germania: 24 Mln USD
  4. Stati Uniti: 19 Mln USD
  5. Austria: 12 Mln USD
  6. Italia: 10 Mln USD
  7. Spagna: 9 Mln USD
  8. Cechia: 8 Mln USD
  9. Francia: 7 Mln USD
  10. Regno Unito: 7 Mln USD
  11. Turchia: 6 Mln USD
  12. Slovacchia: 5 Mln USD
  13. Belgio: 5 Mln USD
  14. Corea del Sud: 4 Mln USD
  15. Danimarca: 4 Mln USD
  16. Romania: 4 Mln USD
  17. Canada: 4 Mln USD
  18. Finlandia: 3 Mln USD
  19. Polonia: 2 Mln USD
  20. Ungheria: 2 Mln USD
  21. Svizzera: 2 Mln USD
  22. Thailandia: 2 Mln USD
  23. Norvegia: 1 Mln USD
  24. Irlanda: 1 Mln USD
  25. Camerun: 961K USD
  26. Svezia: 758K USD
  27. Messico: 697K USD
  28. Portogallo: 609K USD
  29. Malaysia: 600K USD
  30. Lituania: 590K USD
  31. Singapore: 557K USD
  32. Brasile: 553K USD
  33. Giappone: 522K USD
  34. Bosnia ed Erzegovina: 460K USD
  35. India: 370K USD
  36. Nuova Zelanda: 345K USD
  37. Taiwan: 335K USD
  38. Slovenia: 229K USD
  39. Arabia Saudita: 228K USD
  40. Colombia: 227K USD
  41. Australia: 225K USD
  42. Sudafrica: 215K USD
  43. Repubblica Dominicana: 207K USD
  44. Emirati Arabi Uniti: 206K USD
  45. Bulgaria: 180K USD
  46. RAS di Hong Kong: 168K USD
  47. Indonesia: 143K USD
  48. Vietnam: 138K USD
  49. Croazia: 121K USD
  50. Nigeria: 119K USD
  51. Egitto: 107K USD
  52. Israele: 97K USD
  53. Lettonia: 96K USD
  54. Angola: 75K USD
  55. Kuwait: 74K USD
  56. Serbia: 71K USD
  57. Estonia: 57K USD
  58. Cipro: 53K USD
  59. Grecia: 51K USD
  60. Islanda: 51K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 54 Mln USD 21,9%
2 Paesi Bassi 41 Mln USD 16,6%
3 Germania 24 Mln USD 9,6%
4 Stati Uniti 19 Mln USD 7,9%
5 Austria 12 Mln USD 4,7%
6 Italia 10 Mln USD 4,2%
7 Spagna 9 Mln USD 3,9%
8 Cechia 8 Mln USD 3,4%
9 Francia 7 Mln USD 2,7%
10 Regno Unito 7 Mln USD 2,7%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 25 Mln USD 10,3%
2 Russia 24 Mln USD 9,9%
3 Germania 22 Mln USD 9%
4 India 17 Mln USD 6,8%
5 Canada 15 Mln USD 5,9%
6 Emirati Arabi Uniti 11 Mln USD 4,5%
7 Regno Unito 8 Mln USD 3,3%
8 Cina 8 Mln USD 3,1%
9 Austria 7 Mln USD 2,9%
10 Polonia 7 Mln USD 2,7%

La sottovoce 7611.00 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari al 6%.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 7611.00 comprende 2 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) è pari al 6%.

Le merci originarie di 152 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 6%; per 140 di essi l’esenzione è totale.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 7611.00 per 8,1 Mln € (+7% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 9,84 € al kg; la Turchia ne ha fornito il 47%, davanti al Regno Unito.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 246 Mln USD, con un calo dell’8,7% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Cina, con il 21,9% del totale, davanti ai Paesi Bassi.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per…»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 7611.00 del Sistema armonizzato (voce 7611), nella sezione XV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 7611.00 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 6%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 7611.00 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 6%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti…»?

La Cina, con 54 Mln USD nel 2024 (il 21,9% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 10 Mln USD (il 4,2% del totale mondiale) e si colloca al 6º posto su 107 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 7611.00?

140 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 6%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 7611.00?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Turchia (47%), il Regno Unito (21%) e la Cina (8%), su importazioni totali per 8,1 Mln €.