Sottovoce · Capitolo 81 · Voce 8112

8112.12

8112.12: Berillio, cromo, afnio, renio, tallio, cadmio, germanio: berillio, greggio; polveri

Designazione ufficiale greggio; polveri

8112.12 è una sottovoce a sei cifre della voce 8112, berillio, cromo, afnio, renio, tallio, cadmio, germanio, vanadio, gallio, indio…, capitolo 81.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 8
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 8112 12 00 greggio; polveri Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilità Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1517/18
    Documenti
    • C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 9

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord, Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12, Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y966 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato III del regolamento (UE) 267/2012)
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y949 Merci diverse da quelle descritte nelle note a piè di pagina collegate alla misura (R267/2012)
    • C067 Autorizzazione di importazione per merci e tecnologie soggette a restrizioni (Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio)
    • Y069 Merci non provenienti dall'Iran
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y949 Merci diverse da quelle descritte nelle note a piè di pagina collegate alla misura (R267/2012)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y757 I divieti di cui agli articolo 1bis bis.1 del regolamento (CE) 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articolo 1bis bis.2a)
    • Y758 I divieti di cui all'articolo 1 bis bis del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1bis bis, paragrafo 2b)
  • Controllo all’importazioneProdotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y692 I divieti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 4, paragrafo 2)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione su REACH
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1907/06
    Documenti
    • Y106 Rispetto delle restrizioni REACH definite nella colonna 2 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y110 Esenzioni dalle restrizioni REACH ai sensi dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi182K €+135,1% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione668,63 € al kg
Aliquota preferenziale0%
apr 2024: 14 €mag 2024: 56K €giu 2024: 154 €ago 2024: 8K €set 2024: 54K €ott 2024: 5K €nov 2024: 485 €dic 2024: 1K €gen 2025: 103 €feb 2025: 84 €mar 2025: 1K €apr 2025: 120 €mag 2025: 3K €giu 2025: 221 €lug 2025: 11K €ago 2025: 429 €set 2025: 412 €ott 2025: 811 €nov 2025: 253 €dic 2025: 2K €gen 2026: 143K €feb 2026: 2K €mar 2026: 643 €apr 2026: 263 €mag 2026: 175 €giu 2026: 31K €lug 2026: 103 €ago 2026: 462 € 20252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Stati Uniti 145K € 79,5% +105,5%
Taiwan 31K € 16,8% —
India 3K € 1,9% +87,9%
Cina 3K € 1,6% -12%
Turchia 247 € 0,1% -86%
Regno Unito 23 € 0% —
Australia 8 € 0% —

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

8112.12 · 27,4 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 37,4K USD37,4K USD+147,9K USD+1,6 Mln USD+> 24,4 Mln USD

Esportazioni: 19
  1. Kazakistan: 24,4 Mln USD
  2. Francia: 1,6 Mln USD
  3. Madagascar: 433K USD
  4. Stati Uniti: 335,8K USD
  5. Lussemburgo: 147,9K USD
  6. Germania: 136,2K USD
  7. Ungheria: 129,8K USD
  8. Cina: 63,9K USD
  9. Nigeria: 37,4K USD
  10. Bahrein: 28,2K USD
  11. Regno Unito: 20K USD
  12. Svezia: 6,9K USD
  13. Corea del Sud: 2,3K USD
  14. Singapore: 1,9K USD
  15. Sudafrica: 700 USD
  16. Turchia: 600 USD
  17. Belgio: 500 USD
  18. Norvegia: 500 USD
  19. Malawi: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Kazakistan 24,4 Mln USD 89,2%
2 Francia 1,6 Mln USD 5,9%
3 Madagascar 433K USD 1,6%
4 Stati Uniti 335,8K USD 1,2%
5 Lussemburgo 147,9K USD 0,5%
6 Germania 136,2K USD 0,5%
7 Ungheria 129,8K USD 0,5%
8 Cina 63,9K USD 0,2%
9 Nigeria 37,4K USD 0,1%
10 Bahrein 28,2K USD 0,1%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 23,5 Mln USD 85,7%
2 Stati Uniti 1,7 Mln USD 6,1%
3 Germania 1,3 Mln USD 4,9%
4 Spagna 269,5K USD 1%
5 Italia 129,4K USD 0,5%
6 Francia 121,6K USD 0,4%
7 Ungheria 63K USD 0,2%
8 Giappone 52K USD 0,2%
9 Polonia 51,3K USD 0,2%
10 Singapore 35,1K USD 0,1%

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. GB Modifica tariffaria

    UK Trade Tariff: measure changes on 1015 commodity codes

    Trade Tariff changes 2026-09-29 · Fonte: trade-tariff.service.gov.uk

  2. GB Sanzioni · Si applica dal:

    The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) Regulations 2026

    S.I. 2026/543 · Fonte: legislation.gov.uk

Modifiche normative →

La sottovoce 8112.12 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 8112.12 in 2 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 8112.12 per 181,9K € (+135% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 668,63 € al kg; gli Stati Uniti ne hanno fornito l’80%, davanti a Taiwan.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 27,4 Mln USD, con un calo del 6,5% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è il Kazakistan, con l’89,2% del totale, davanti alla Francia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «berillio, cromo, afnio, renio, tallio, cadmio, germanio»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 8112.12 del Sistema armonizzato (voce 8112), nella sezione XV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «berillio, cromo, afnio, renio, tallio, cadmio…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 8112.12 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «berillio, cromo, afnio, renio, tallio, cadmio…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 8112.12 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «berillio, cromo, afnio, renio, tallio, cadmio…»?

Il Kazakistan, con 24,4 Mln USD nel 2024 (l’89,2% delle esportazioni mondiali).

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 8112.12?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati gli Stati Uniti (80%), Taiwan (17%) e l’India (2%), su importazioni totali per 181,9K €.

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