Sottovoce · Capitolo 84 · Voce 8429

8429.19

8429.19: Apripista: apripista (bulldozers, angledozers), altri

Designazione ufficiale altri

8429.19 è una sottovoce a sei cifre della voce 8429, apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale…, capitolo 84.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti — Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 8429 19 00 altri Esentep/st

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Requisiti all’importazione 6

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y152 Esenzione dal divieto di importazione concessa per la riparazione o la manutenzione di apparecchiature esistenti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y986 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 11.2, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
    • Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • C057 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C079 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C082 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione C, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • Y120 Le imprese che importano meno di 10 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi all'anno contenute in apparecchiature o prodotti sono esentate dalle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573).
    • Y179 Prodotti o apparecchiature precaricati con gas fluorurati a effetto serra ai quali non si applica l'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (ad esempio perché non contengono HFC)
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y757 I divieti di cui agli articolo 1bis bis.1 del regolamento (CE) 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articolo 1bis bis.2a)
    • Y758 I divieti di cui all'articolo 1 bis bis del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1bis bis, paragrafo 2b)
  • Controllo all’importazioneProdotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y692 I divieti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 4, paragrafo 2)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi11,4 Mln €+29,1% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione6,17 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 1,5 Mln €feb 2024: 540K €mar 2024: 915K €apr 2024: 1,4 Mln €mag 2024: 442K €giu 2024: 674K €lug 2024: 418K €ago 2024: 1,5 Mln €set 2024: 699K €ott 2024: 490K €nov 2024: 792K €dic 2024: 332K €gen 2025: 272K €feb 2025: 179K €mar 2025: 455K €apr 2025: 1,4 Mln €mag 2025: 325K €giu 2025: 2,3 Mln €lug 2025: 1,1 Mln €ago 2025: 507K €set 2025: 485K €ott 2025: 2,3 Mln €nov 2025: 2,5 Mln €dic 2025: 535K €gen 2026: 461K €feb 2026: 1,3 Mln €mar 2026: 358K €apr 2026: 580K €mag 2026: 227K €giu 2026: 990K €lug 2026: 1,2 Mln €ago 2026: 508K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 4,9 Mln € 42,6% +90,3%
Stati Uniti 2,5 Mln € 21,9% +9%
Cina 1,6 Mln € 14,2% -8,4%
Svizzera 482K € 4,2% +873,4%
Turchia 392K € 3,4% +269,9%
Norvegia 392K € 3,4% -7,1%
Giappone 333K € 2,9% -40,3%
Groenlandia 248K € 2,2% —

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

8429.19 · 419,1 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 260,8K USD260,8K USD+2,1 Mln USD+8,7 Mln USD+> 56,8 Mln USD

Esportazioni: 93
  1. Cina: 80 Mln USD
  2. Giappone: 66,5 Mln USD
  3. Stati Uniti: 56,8 Mln USD
  4. Austria: 42,3 Mln USD
  5. Paesi Bassi: 19,8 Mln USD
  6. Italia: 18,8 Mln USD
  7. Sudafrica: 16,6 Mln USD
  8. Germania: 13,8 Mln USD
  9. Canada: 12,8 Mln USD
  10. Francia: 8,7 Mln USD
  11. Belgio: 8,3 Mln USD
  12. Corea del Sud: 6,5 Mln USD
  13. Regno Unito: 6,3 Mln USD
  14. Australia: 5,7 Mln USD
  15. Thailandia: 5,2 Mln USD
  16. Indonesia: 4,7 Mln USD
  17. Kuwait: 3,8 Mln USD
  18. Kazakistan: 3,5 Mln USD
  19. Lituania: 3 Mln USD
  20. Brasile: 2,8 Mln USD
  21. Egitto: 2,3 Mln USD
  22. Norvegia: 2,3 Mln USD
  23. India: 2,2 Mln USD
  24. Spagna: 2,1 Mln USD
  25. Svizzera: 1,7 Mln USD
  26. Romania: 1,6 Mln USD
  27. Svezia: 1,5 Mln USD
  28. Danimarca: 1,5 Mln USD
  29. Polonia: 1,1 Mln USD
  30. Sri Lanka: 1,1 Mln USD
  31. Cechia: 1,1 Mln USD
  32. Ungheria: 1,1 Mln USD
  33. Singapore: 974,5K USD
  34. Russia: 924,7K USD
  35. Kenya: 906,7K USD
  36. Irlanda: 864,9K USD
  37. Nuova Zelanda: 752,4K USD
  38. Arabia Saudita: 706,8K USD
  39. Bulgaria: 675,5K USD
  40. Uganda: 653,2K USD
  41. Lesotho: 553K USD
  42. Emirati Arabi Uniti: 511,6K USD
  43. Filippine: 508,4K USD
  44. Croazia: 506,6K USD
  45. Slovacchia: 361K USD
  46. Slovenia: 330,7K USD
  47. Togo: 260,8K USD
  48. Costa d’Avorio: 260,6K USD
  49. Turchia: 250,4K USD
  50. Lussemburgo: 235,9K USD
  51. Niger: 214,2K USD
  52. Tanzania: 212K USD
  53. Zambia: 211,1K USD
  54. Zimbabwe: 201,6K USD
  55. Estonia: 193,8K USD
  56. Cambogia: 180K USD
  57. Mali: 150,3K USD
  58. Colombia: 136,8K USD
  59. Senegal: 118,7K USD
  60. Lettonia: 112,7K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 80 Mln USD 19,1%
2 Giappone 66,5 Mln USD 15,9%
3 Stati Uniti 56,8 Mln USD 13,6%
4 Austria 42,3 Mln USD 10,1%
5 Paesi Bassi 19,8 Mln USD 4,7%
6 Italia 18,8 Mln USD 4,5%
7 Sudafrica 16,6 Mln USD 4%
8 Germania 13,8 Mln USD 3,3%
9 Canada 12,8 Mln USD 3%
10 Francia 8,7 Mln USD 2,1%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 45,9 Mln USD 10,9%
2 Russia 29,6 Mln USD 7,1%
3 India 23,5 Mln USD 5,6%
4 Canada 21,3 Mln USD 5,1%
5 Cina 14,1 Mln USD 3,4%
6 Tanzania 13,1 Mln USD 3,1%
7 Romania 12,6 Mln USD 3%
8 Arabia Saudita 11,9 Mln USD 2,8%
9 Kazakistan 11 Mln USD 2,6%
10 Zambia 10,4 Mln USD 2,5%

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. GB Sanzioni · Si applica dal:

    The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) Regulations 2026

    S.I. 2026/543 · Fonte: legislation.gov.uk

Modifiche normative →

La sottovoce 8429.19 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 8429.19 comprende 2 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 8429.19 per 11,4 Mln € (+29% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 6,17 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 43%, davanti agli Stati Uniti.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 419,1 Mln USD, con un calo del 14,7% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Cina, con il 19,1% del totale, davanti al Giappone.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «apripista: apripista (bulldozers, angledozers), altri»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 8429.19 del Sistema armonizzato (voce 8429), nella sezione XVI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «apripista: apripista (bulldozers, angledozers)…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 8429.19 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «apripista: apripista (bulldozers, angledozers)…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 8429.19 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «apripista: apripista (bulldozers, angledozers)…»?

La Cina, con 80 Mln USD nel 2024 (il 19,1% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 18,8 Mln USD (il 4,5% del totale mondiale) e si colloca al 6º posto su 93 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 8429.19?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (43%), gli Stati Uniti (22%) e la Cina (14%), su importazioni totali per 11,4 Mln €.

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