Sottovoce · Capitolo 84 · Voce 8433

8433.59

8433.59: Altre macchine ed apparecchi per la raccolta: altre

Altre macchine per la raccolta

Designazione ufficiale altre

La sottovoce SA 8433.59 – altre macchine per la raccolta – rientra nella voce 8433, nel capitolo 84.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi · su 3 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 1 misura aggiuntiva Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 8433 59 altre:
  2. Falciatrinciacaricatrici:
  3. 8433 59 11 semoventi Esentep/st
  4. 8433 59 19 altre Esentep/st
  5. 8433 59 85 altre Esentep/st

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 1

  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneControllo ufficiale - piante
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera
    Atto giuridico
    Regulation 2072/19
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y152 Esenzione dal divieto di importazione concessa per la riparazione o la manutenzione di apparecchiature esistenti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y986 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 11.2, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
    • Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • C057 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C079 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C082 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione C, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • Y120 Le imprese che importano meno di 10 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi all'anno contenute in apparecchiature o prodotti sono esentate dalle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573).
    • Y179 Prodotti o apparecchiature precaricati con gas fluorurati a effetto serra ai quali non si applica l'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (ad esempio perché non contengono HFC)
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi42,6 Mln €-3,5% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione8,18 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 2,6 Mln €feb 2024: 2,2 Mln €mar 2024: 1,6 Mln €apr 2024: 6,9 Mln €mag 2024: 4,3 Mln €giu 2024: 3,1 Mln €lug 2024: 5,2 Mln €ago 2024: 6 Mln €set 2024: 3,1 Mln €ott 2024: 3,4 Mln €nov 2024: 2,8 Mln €dic 2024: 1,5 Mln €gen 2025: 3,6 Mln €feb 2025: 2,5 Mln €mar 2025: 2,8 Mln €apr 2025: 2,7 Mln €mag 2025: 4,4 Mln €giu 2025: 6,1 Mln €lug 2025: 6,2 Mln €ago 2025: 5 Mln €set 2025: 2,3 Mln €ott 2025: 2 Mln €nov 2025: 2,8 Mln €dic 2025: 1,7 Mln €gen 2026: 4,2 Mln €feb 2026: 2,8 Mln €mar 2026: 4,9 Mln €apr 2026: 3,5 Mln €mag 2026: 4,1 Mln €giu 2026: 3,1 Mln €lug 2026: 7 Mln €ago 2026: 4,3 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 12,5 Mln € 29,4% -3,6%
Cina 9,5 Mln € 22,4% +61,4%
Stati Uniti 7,9 Mln € 18,5% -45,9%
Turchia 3,4 Mln € 8,1% +17,4%
Giappone 1,6 Mln € 3,9% -3,3%
Brasile 1,6 Mln € 3,8% +50,4%
Canada 1,4 Mln € 3,4% +238,3%
Svizzera 583K € 1,4% -12,9%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

8433.59 · 2 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 579,2K USD579,2K USD+4,5 Mln USD+34 Mln USD+> 191,2 Mln USD

Esportazioni: 103
  1. Germania: 638,8 Mln USD
  2. Stati Uniti: 357,7 Mln USD
  3. Brasile: 191,2 Mln USD
  4. Italia: 150,6 Mln USD
  5. Canada: 97,3 Mln USD
  6. Cina: 94,2 Mln USD
  7. Belgio: 85,3 Mln USD
  8. Francia: 73,7 Mln USD
  9. Paesi Bassi: 59,4 Mln USD
  10. Regno Unito: 34 Mln USD
  11. Polonia: 27,5 Mln USD
  12. Spagna: 27,1 Mln USD
  13. Turchia: 19,9 Mln USD
  14. Austria: 18,4 Mln USD
  15. Ungheria: 17,9 Mln USD
  16. India: 10,4 Mln USD
  17. Russia: 8,5 Mln USD
  18. Argentina: 8 Mln USD
  19. Thailandia: 7,8 Mln USD
  20. Bulgaria: 7,3 Mln USD
  21. Giappone: 7 Mln USD
  22. Cechia: 6,8 Mln USD
  23. Lussemburgo: 6,7 Mln USD
  24. Nuova Zelanda: 4,5 Mln USD
  25. Slovenia: 4,5 Mln USD
  26. Danimarca: 4,5 Mln USD
  27. Sudafrica: 4,4 Mln USD
  28. Bielorussia: 4,3 Mln USD
  29. Croazia: 4,2 Mln USD
  30. Israele: 3,7 Mln USD
  31. Irlanda: 3,6 Mln USD
  32. Svezia: 2,7 Mln USD
  33. Portogallo: 2,6 Mln USD
  34. Malaysia: 2,5 Mln USD
  35. Svizzera: 2,3 Mln USD
  36. Kazakistan: 2,1 Mln USD
  37. Slovacchia: 2 Mln USD
  38. Lettonia: 1,9 Mln USD
  39. Lituania: 1,7 Mln USD
  40. Serbia: 1,6 Mln USD
  41. Grecia: 1,2 Mln USD
  42. Estonia: 1,1 Mln USD
  43. Georgia: 716,8K USD
  44. Azerbaigian: 690,2K USD
  45. Cile: 658,7K USD
  46. Australia: 629,3K USD
  47. Norvegia: 613,7K USD
  48. Sudan: 599K USD
  49. Finlandia: 591,1K USD
  50. Messico: 579,2K USD
  51. Taiwan: 577,7K USD
  52. Romania: 555,6K USD
  53. Ucraina: 524,3K USD
  54. Colombia: 371,2K USD
  55. Corea del Sud: 300,2K USD
  56. Vietnam: 276,5K USD
  57. Uruguay: 258,7K USD
  58. Moldavia: 239K USD
  59. Bosnia ed Erzegovina: 222,5K USD
  60. Uzbekistan: 206,7K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Germania 638,8 Mln USD 31,6%
2 Stati Uniti 357,7 Mln USD 17,7%
3 Brasile 191,2 Mln USD 9,5%
4 Italia 150,6 Mln USD 7,5%
5 Canada 97,3 Mln USD 4,8%
6 Cina 94,2 Mln USD 4,7%
7 Belgio 85,3 Mln USD 4,2%
8 Francia 73,7 Mln USD 3,6%
9 Paesi Bassi 59,4 Mln USD 2,9%
10 Regno Unito 34 Mln USD 1,7%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 353,1 Mln USD 17,5%
2 Brasile 258,8 Mln USD 12,8%
3 Francia 114,6 Mln USD 5,7%
4 Cina 100,1 Mln USD 5%
5 Australia 68 Mln USD 3,4%
6 Canada 63,3 Mln USD 3,1%
7 Regno Unito 62,9 Mln USD 3,1%
8 Messico 61,7 Mln USD 3,1%
9 Argentina 56,6 Mln USD 2,8%
10 Uzbekistan 44,9 Mln USD 2,2%

La nomenclatura combinata dell’UE suddivide la sottovoce 8433.59 in 3 linee tariffarie; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 8433.59 comprende 7 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 8433.59 nell’UE hanno raggiunto 42,6 Mln € (−3% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Regno Unito ne ha fornito il 29%, davanti alla Cina.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 2 Mld USD (−25,7% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Germania (638,8 Mln USD), davanti agli Stati Uniti.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «altre macchine ed apparecchi per la raccolta: altre»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 8433.59 del Sistema armonizzato (voce 8433), nella sezione XVI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «altre macchine ed apparecchi per la raccolta» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 8433.59 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «altre macchine ed apparecchi per la raccolta» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 8433.59 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «altre macchine ed apparecchi per la raccolta»?

La Germania, con 638,8 Mln USD nel 2024 (il 31,6% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 150,6 Mln USD (il 7,5% del totale mondiale) e si colloca al 4º posto su 103 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per «altre macchine per la raccolta»?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (29%), la Cina (22%) e gli Stati Uniti (19%), su importazioni totali per 42,6 Mln €.

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