Sottovoce · Capitolo 89 · Voce 8906

8906.10

8906.10: Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni: navi da guerra

Designazione ufficiale Navi da guerra

La sottovoce 8906.10 appartiene alla voce 8906 (altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse…), nel capitolo 89.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti — Requisiti all’importazione: 9
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 8906 10 00 Navi da guerra Esentep/st

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Requisiti all’importazione 9

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Iraq, Siria
    Atto giuridico
    Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 luglio 2027
    Atto giuridico
    Decision 0512/14
    Documenti
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y152 Esenzione dal divieto di importazione concessa per la riparazione o la manutenzione di apparecchiature esistenti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y986 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 11.2, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
    • Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • C057 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C079 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C082 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione C, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • Y120 Le imprese che importano meno di 10 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi all'anno contenute in apparecchiature o prodotti sono esentate dalle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573).
    • Y179 Prodotti o apparecchiature precaricati con gas fluorurati a effetto serra ai quali non si applica l'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (ad esempio perché non contengono HFC)
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0590/24
    Documenti
    • L100 Licenza di importazione " sostanze controllate" (ozono), rilasciata dalla Commissione
    • Y792 Sostanze, prodotti, apparecchiature, diversi da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/590
    • Y791 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi [articoli 8, 13.1, lettera c) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera a) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [articoli 11.1, 13.1, lettera j) (importazione) e 14.1, lettera g) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y789 Esenzione dal divieto per i prodotti e le apparecchiature contenenti halon o il cui funzionamento dipende da halon [cfr. articolo 13.1, lettera h) (importazione) e articolo 14.1, lettera f) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y790 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate alla distruzione o alla rigenerazione [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera d), e articolo 13.1, lettera e) (importazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera i) (importazione)]
    • Y797 Numero di identificazione del sistema di rilascio delle licenze quale definito all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a)
    • Y798 Dichiarazione della massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono, se incluse in prodotti e apparecchiature
    • Y799 Massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono moltiplicata per l'ODP della o delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se inclusa in prodotti e apparecchiature
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y757 I divieti di cui agli articolo 1bis bis.1 del regolamento (CE) 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articolo 1bis bis.2a)
    • Y758 I divieti di cui all'articolo 1 bis bis del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1bis bis, paragrafo 2b)
  • Controllo all’importazioneProdotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y692 I divieti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 4, paragrafo 2)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Libia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0813/25, Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y182 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3(a) del regolamento (UE) n. 2016/44
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi279,5 Mln €+5227% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione4.050.084,36 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 176K €feb 2024: 75K €mar 2024: 144K €apr 2024: 226K €mag 2024: 244K €giu 2024: 164K €lug 2024: 301K €ago 2024: 320K €set 2024: 274K €ott 2024: 303K €nov 2024: 2,7 Mln €dic 2024: 33K €gen 2025: 206K €feb 2025: 169K €mar 2025: 137K €apr 2025: 61K €mag 2025: 1,3 Mln €giu 2025: 43K €lug 2025: 28K €ago 2025: 30K €set 2025: 1K €ott 2025: 28K €nov 2025: 44,6 Mln €dic 2025: 18K €gen 2026: 649K €feb 2026: 110K €mar 2026: 95K €apr 2026: 52K €mag 2026: 5,5 Mln €giu 2026: 5,3 Mln €lug 2026: 223,1 Mln €ago 2026: 10 € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Turchia 228,1 Mln € 81,6% —
Regno Unito 44,6 Mln € 16% +943.823%
Stati Uniti 6,7 Mln € 2,4% +140,8%
Cina 3K € 0% +7,9%
India 5 € 0% —
Vanuatu 1 € 0% —
Nuova Zelanda 0 € 0% -100%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

8906.10 · 414,2 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 2,5 Mln USD2,5 Mln USD+16,5 Mln USD+48,6 Mln USD+> 193,9 Mln USD

Esportazioni: 25
  1. Romania: 193,9 Mln USD
  2. Turchia: 57,6 Mln USD
  3. Cina: 48,6 Mln USD
  4. Regno Unito: 35,7 Mln USD
  5. Israele: 27,9 Mln USD
  6. Stati Uniti: 16,5 Mln USD
  7. Italia: 6,8 Mln USD
  8. Australia: 6 Mln USD
  9. Egitto: 4,5 Mln USD
  10. Nuova Zelanda: 2,6 Mln USD
  11. Emirati Arabi Uniti: 2,5 Mln USD
  12. Corea del Sud: 2,5 Mln USD
  13. Belgio: 2,1 Mln USD
  14. Germania: 1,7 Mln USD
  15. Svezia: 1,5 Mln USD
  16. Paesi Bassi: 1,2 Mln USD
  17. Danimarca: 997,7K USD
  18. Grecia: 514,1K USD
  19. Estonia: 443,9K USD
  20. Polonia: 425,2K USD
  21. India: 47,7K USD
  22. Francia: 2,9K USD
  23. Canada: 2,2K USD
  24. Sudafrica: 800 USD
  25. Arabia Saudita: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Romania 193,9 Mln USD 46,8%
2 Turchia 57,6 Mln USD 13,9%
3 Cina 48,6 Mln USD 11,7%
4 Regno Unito 35,7 Mln USD 8,6%
5 Israele 27,9 Mln USD 6,7%
6 Stati Uniti 16,5 Mln USD 4%
7 Italia 6,8 Mln USD 1,6%
8 Australia 6 Mln USD 1,5%
9 Egitto 4,5 Mln USD 1,1%
10 Nuova Zelanda 2,6 Mln USD 0,6%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Pakistan 117,9 Mln USD 28,5%
2 Paesi Bassi 79,2 Mln USD 19,1%
3 Qatar 66,1 Mln USD 16%
4 Thailandia 48,6 Mln USD 11,7%
5 Corea del Sud 35,7 Mln USD 8,6%
6 Filippine 31 Mln USD 7,5%
7 Stati Uniti 9 Mln USD 2,2%
8 Australia 5,8 Mln USD 1,4%
9 Turchia 4,5 Mln USD 1,1%
10 Montenegro 3,3 Mln USD 0,8%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 8906.10 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La sottovoce 8906.10 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale turca, dove l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 8906.10 nell’UE hanno raggiunto 279,5 Mln € (+5227% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Turchia ne ha fornito l’82%, davanti al Regno Unito.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 414,2 Mln USD (−63,1% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Romania (193,9 Mln USD), davanti alla Turchia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni…»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 8906.10 del Sistema armonizzato (voce 8906), nella sezione XVII. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «altre navi, comprese le navi da guerra e le…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 8906.10 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «altre navi, comprese le navi da guerra e le…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 8906.10 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «altre navi, comprese le navi da guerra e le…»?

La Romania, con 193,9 Mln USD nel 2024 (il 46,8% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 6,8 Mln USD (l’1,6% del totale mondiale) e si colloca al 7º posto su 25 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 8906.10?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Turchia (82%), il Regno Unito (16%) e gli Stati Uniti (2%), su importazioni totali per 279,5 Mln €.

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