Sottovoce · Capitolo 97 · Voce 9705

9705.22

9705.22: Specie estinte o minacciate di estinzione e loro parti

9705.22 è una sottovoce a sei cifre della voce 9705, collezioni ed esemplari per collezioni aventi interesse archeologico…, capitolo 97.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 10
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 9705 22 00 Specie estinte o minacciate di estinzione e loro parti Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 15

  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Iraq, Siria
    Atto giuridico
    Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • Y715 Merci esportate dall'Ucraina prima del 1º marzo 2014
    • Y879 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3 ter vicies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 2062/17
    Documenti
    • Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
    • Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione dei prodotti derivati dalla foca
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1850/15
    Documenti
    • C679 Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015
    • C680 Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)
    • C683 Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
    • Y032 Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Libia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0813/25, Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y182 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3(a) del regolamento (UE) n. 2016/44
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Solo per
    9705 22 00 12 Collections and collectors’ items of animal origin
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di beni culturali
    Solo per
    9705 22 00 12 Collections and collectors’ items of animal origin
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0880/19
    Documenti
    • Y185 Beni culturali dichiarati in uno dei regimi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/880 prima del 28.6.2025 ed esonerati dalla presentazione di una licenza d'importazione o della dichiarazione dell'importatore
    • Y235 Beni culturali rimossi dal territorio del paese in cui sono stati creati o scoperti nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/880
    • L050 Dichiarazione dell'importatore di beni culturali, presentata a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/880
    • Y138 Esenzione dalla presentazione dei documenti richiesti per l'importazione di beni culturali, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2019/880 (custodia e ammissione temporanea)
    • Y186 Esenzione dalla presentazione di una licenza d'importazione o di una dichiarazione dell'importatore per i beni culturali, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/880 (beni culturali reintrodotti)
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di beni culturali
    Solo per
    9705 22 00 14 Other
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0880/19
    Documenti
    • Y185 Beni culturali dichiarati in uno dei regimi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/880 prima del 28.6.2025 ed esonerati dalla presentazione di una licenza d'importazione o della dichiarazione dell'importatore
    • Y235 Beni culturali rimossi dal territorio del paese in cui sono stati creati o scoperti nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/880
    • L050 Dichiarazione dell'importatore di beni culturali, presentata a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/880
    • Y138 Esenzione dalla presentazione dei documenti richiesti per l'importazione di beni culturali, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2019/880 (custodia e ammissione temporanea)
    • Y186 Esenzione dalla presentazione di una licenza d'importazione o di una dichiarazione dell'importatore per i beni culturali, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/880 (beni culturali reintrodotti)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Solo per
    9705 22 00 16 Collections and collectors’ items of animal origin
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Solo per
    9705 22 00 16 Collections and collectors’ items of animal origin
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di beni culturali
    Solo per
    9705 22 00 16 Collections and collectors’ items of animal origin
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0880/19
    Documenti
    • Y235 Beni culturali rimossi dal territorio del paese in cui sono stati creati o scoperti nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/880
    • Y199 Merci non contemplati dal regolamento (UE) 2019/880 relativo all'importazione di beni culturali
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Solo per
    9705 22 00 80 Other
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di beni culturali
    Solo per
    9705 22 00 80 Other
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0880/19
    Documenti
    • Y235 Beni culturali rimossi dal territorio del paese in cui sono stati creati o scoperti nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/880
    • Y199 Merci non contemplati dal regolamento (UE) 2019/880 relativo all'importazione di beni culturali

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi32,7 Mln €+65,1% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione376,41 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 116K €feb 2024: 208K €mar 2024: 171K €apr 2024: 90K €mag 2024: 97K €giu 2024: 1,2 Mln €lug 2024: 824K €ago 2024: 281K €set 2024: 856K €ott 2024: 256K €nov 2024: 425K €dic 2024: 97K €gen 2025: 109K €feb 2025: 318K €mar 2025: 1,6 Mln €apr 2025: 5,9 Mln €mag 2025: 311K €giu 2025: 113K €lug 2025: 111K €ago 2025: 9,7 Mln €set 2025: 113K €ott 2025: 112K €nov 2025: 1,5 Mln €dic 2025: 26,7 Mln €gen 2026: 78K €feb 2026: 1,4 Mln €mar 2026: 130K €apr 2026: 947K €mag 2026: 130K €giu 2026: 324K €lug 2026: 706K €ago 2026: 443K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Stati Uniti 28,4 Mln € 87% +58,9%
Corea del Sud 1,3 Mln € 3,9% +32.259,7%
Svizzera 800K € 2,5% +294,5%
Sudafrica 614K € 1,9% +101,7%
Namibia 517K € 1,6% +154,4%
Canada 383K € 1,2% +176,4%
Cina 206K € 0,6% +2589,3%
Regno Unito 150K € 0,5% -53,6%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

9705.22 · 27,3 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 12,8K USD12,8K USD+179,1K USD+1 Mln USD+> 2,5 Mln USD

Esportazioni: 72
  1. Germania: 9,2 Mln USD
  2. Stati Uniti: 5,4 Mln USD
  3. Canada: 2,5 Mln USD
  4. Russia: 1,6 Mln USD
  5. Regno Unito: 1,3 Mln USD
  6. Italia: 1,2 Mln USD
  7. Thailandia: 1 Mln USD
  8. Sudafrica: 806,4K USD
  9. Paesi Bassi: 530,2K USD
  10. Zambia: 476K USD
  11. Marocco: 453,6K USD
  12. Francia: 353,8K USD
  13. Corea del Sud: 332,3K USD
  14. Belgio: 254,2K USD
  15. Polonia: 219,7K USD
  16. Perù: 193,2K USD
  17. Zimbabwe: 179,1K USD
  18. Madagascar: 168,1K USD
  19. Danimarca: 163K USD
  20. Ucraina: 99,4K USD
  21. Tanzania: 78,4K USD
  22. Messico: 43,2K USD
  23. Australia: 33,3K USD
  24. Svizzera: 28,6K USD
  25. Turchia: 28,1K USD
  26. Groenlandia: 26,7K USD
  27. Cina: 25K USD
  28. Nuova Zelanda: 24K USD
  29. Mozambico: 21,6K USD
  30. Tagikistan: 16,6K USD
  31. Kirghizistan: 15,8K USD
  32. Camerun: 15,1K USD
  33. Indonesia: 14,5K USD
  34. Argentina: 12,8K USD
  35. Brasile: 12,5K USD
  36. Botswana: 12,5K USD
  37. Cechia: 12K USD
  38. Grecia: 11,5K USD
  39. Taiwan: 11,4K USD
  40. Malta: 10,5K USD
  41. Malawi: 9K USD
  42. Mongolia: 8,7K USD
  43. Kazakistan: 7,9K USD
  44. Emirati Arabi Uniti: 7,1K USD
  45. Nepal: 6,6K USD
  46. Filippine: 5,9K USD
  47. India: 4,4K USD
  48. Serbia: 4,4K USD
  49. RAS di Hong Kong: 4,3K USD
  50. Austria: 4K USD
  51. Libano: 4K USD
  52. Spagna: 3,3K USD
  53. Uganda: 2,5K USD
  54. Bielorussia: 2,3K USD
  55. Giappone: 2K USD
  56. Malaysia: 2K USD
  57. Croazia: 1,6K USD
  58. Congo - Kinshasa: 1,1K USD
  59. Bosnia ed Erzegovina: 900 USD
  60. Mauritius: 600 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Germania 9,2 Mln USD 33,8%
2 Stati Uniti 5,4 Mln USD 19,8%
3 Canada 2,5 Mln USD 9,3%
4 Russia 1,6 Mln USD 5,7%
5 Regno Unito 1,3 Mln USD 4,7%
6 Italia 1,2 Mln USD 4,5%
7 Thailandia 1 Mln USD 3,7%
8 Sudafrica 806,4K USD 3%
9 Paesi Bassi 530,2K USD 1,9%
10 Zambia 476K USD 1,7%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Arabia Saudita 7,2 Mln USD 26,3%
2 Stati Uniti 4,1 Mln USD 14,9%
3 Cina 3,8 Mln USD 14,1%
4 Germania 1,6 Mln USD 5,8%
5 Francia 1,5 Mln USD 5,6%
6 Norvegia 1,2 Mln USD 4,3%
7 Svizzera 1,1 Mln USD 4,1%
8 Danimarca 1,1 Mln USD 4,1%
9 Messico 1,1 Mln USD 4,1%
10 Regno Unito 844,1K USD 3,1%

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. US Controlli su importazioni ed esportazioni

    Notice of Action: Brazil's Acts, Policies, and Practices Related to Digital Trade and Electronic Payment Services; Unfair, Preferential Tariffs; Anti-Corruption Enforcement; Intellectual Property Protection; Ethanol Market Access; and Illegal Deforestation

    FR Doc. 2026-14542 · 91 FR 45516 · Fonte: federalregister.gov

Modifiche normative →

Storia del codice

In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 9705.00.

La sottovoce 9705.22 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 9705.22 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 9705.22 per 32,7 Mln € (+65% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 376,41 € al kg; gli Stati Uniti ne hanno fornito l’87%, davanti alla Corea del Sud.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 27,3 Mln USD, con un calo del 44,6% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Germania, con il 33,8% del totale, davanti agli Stati Uniti.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «specie estinte o minacciate di estinzione e loro parti»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 9705.22 del Sistema armonizzato (voce 9705), nella sezione XXI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «specie estinte o minacciate di estinzione e loro…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 9705.22 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «specie estinte o minacciate di estinzione e loro…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 9705.22 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «specie estinte o minacciate di estinzione e loro…»?

La Germania, con 9,2 Mln USD nel 2024 (il 33,8% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 1,2 Mln USD (il 4,5% del totale mondiale) e si colloca al 6º posto su 72 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 9705.22?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati gli Stati Uniti (87%), la Corea del Sud (4%) e la Svizzera (3%), su importazioni totali per 32,7 Mln €.

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