Sottovoce · Capitolo 97 · Voce 9706

9706.90

9706.90: Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età: altri

Oggetti d'antiquariato oltre 100 anni, altri

Designazione ufficiale altri

La sottovoce SA 9706.90 – oggetti d'antiquariato oltre 100 anni, altri – rientra nella voce 9706, nel capitolo 97.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 9706 90 00 altri Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 13

  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Iraq, Siria
    Atto giuridico
    Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • Y715 Merci esportate dall'Ucraina prima del 1º marzo 2014
    • Y879 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3 ter vicies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 2062/17
    Documenti
    • Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
    • Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Libia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0813/25, Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y182 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3(a) del regolamento (UE) n. 2016/44
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di beni culturali
    Solo per
    9706 90 00 16 More than 200 years old
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0880/19
    Documenti
    • Y185 Beni culturali dichiarati in uno dei regimi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/880 prima del 28.6.2025 ed esonerati dalla presentazione di una licenza d'importazione o della dichiarazione dell'importatore
    • Y235 Beni culturali rimossi dal territorio del paese in cui sono stati creati o scoperti nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/880
    • L050 Dichiarazione dell'importatore di beni culturali, presentata a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/880
    • Y138 Esenzione dalla presentazione dei documenti richiesti per l'importazione di beni culturali, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2019/880 (custodia e ammissione temporanea)
    • Y186 Esenzione dalla presentazione di una licenza d'importazione o di una dichiarazione dell'importatore per i beni culturali, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/880 (beni culturali reintrodotti)
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di beni culturali
    Solo per
    9706 90 00 18 Other
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0880/19
    Documenti
    • Y235 Beni culturali rimossi dal territorio del paese in cui sono stati creati o scoperti nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/880
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di beni culturali
    Solo per
    9706 90 00 24 More than 200 years old
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0880/19
    Documenti
    • Y185 Beni culturali dichiarati in uno dei regimi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/880 prima del 28.6.2025 ed esonerati dalla presentazione di una licenza d'importazione o della dichiarazione dell'importatore
    • Y235 Beni culturali rimossi dal territorio del paese in cui sono stati creati o scoperti nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/880
    • L050 Dichiarazione dell'importatore di beni culturali, presentata a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/880
    • Y138 Esenzione dalla presentazione dei documenti richiesti per l'importazione di beni culturali, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2019/880 (custodia e ammissione temporanea)
    • Y186 Esenzione dalla presentazione di una licenza d'importazione o di una dichiarazione dell'importatore per i beni culturali, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/880 (beni culturali reintrodotti)
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di beni culturali
    Solo per
    9706 90 00 26 Other
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0880/19
    Documenti
    • Y235 Beni culturali rimossi dal territorio del paese in cui sono stati creati o scoperti nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/880
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di beni culturali
    Solo per
    9706 90 00 28 Archives, including sound, photographic and cinematographic archives
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0880/19
    Documenti
    • Y235 Beni culturali rimossi dal territorio del paese in cui sono stati creati o scoperti nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/880
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di beni culturali
    Solo per
    9706 90 00 30 Articles of furniture more than one hundred years old and old musical instruments
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0880/19
    Documenti
    • Y235 Beni culturali rimossi dal territorio del paese in cui sono stati creati o scoperti nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/880
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di beni culturali
    Solo per
    9706 90 00 90 Other
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0880/19
    Documenti
    • Y235 Beni culturali rimossi dal territorio del paese in cui sono stati creati o scoperti nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/880

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi130,2 Mln €+21,7% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione237,51 € al kg
Aliquota preferenziale0%0% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 7,5 Mln €feb 2024: 9,9 Mln €mar 2024: 10,1 Mln €apr 2024: 12,7 Mln €mag 2024: 9,2 Mln €giu 2024: 8,5 Mln €lug 2024: 11,6 Mln €ago 2024: 8,4 Mln €set 2024: 11,8 Mln €ott 2024: 8,4 Mln €nov 2024: 5,8 Mln €dic 2024: 13,8 Mln €gen 2025: 8,5 Mln €feb 2025: 9,6 Mln €mar 2025: 5,8 Mln €apr 2025: 7,5 Mln €mag 2025: 8,7 Mln €giu 2025: 11,2 Mln €lug 2025: 9,7 Mln €ago 2025: 6,1 Mln €set 2025: 18,1 Mln €ott 2025: 12,6 Mln €nov 2025: 9,3 Mln €dic 2025: 10,2 Mln €gen 2026: 10,2 Mln €feb 2026: 9,1 Mln €mar 2026: 8,3 Mln €apr 2026: 11,8 Mln €mag 2026: 16,2 Mln €giu 2026: 10,5 Mln €lug 2026: 7,9 Mln €ago 2026: 6 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Stati Uniti 51,7 Mln € 39,7% +34,6%
Regno Unito 40,5 Mln € 31,1% +8,1%
Svizzera 24,6 Mln € 18,9% +40,6%
RAS di Hong Kong 4,4 Mln € 3,4% +246,3%
Giappone 4,2 Mln € 3,2% +8,3%
Australia 889K € 0,7% -48,1%
Canada 448K € 0,3% -19,9%
Cina 435K € 0,3% -3,9%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

9706.90 · 1,5 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 143,1K USD143,1K USD+1,2 Mln USD+8,9 Mln USD+> 132,8 Mln USD

Esportazioni: 153
  1. Regno Unito: 364,6 Mln USD
  2. Stati Uniti: 226,2 Mln USD
  3. Francia: 170 Mln USD
  4. Svizzera: 146,5 Mln USD
  5. RAS di Hong Kong: 132,8 Mln USD
  6. Cina: 104,8 Mln USD
  7. Kuwait: 58,7 Mln USD
  8. Giappone: 36,3 Mln USD
  9. Emirati Arabi Uniti: 32,5 Mln USD
  10. Germania: 30 Mln USD
  11. Italia: 26,2 Mln USD
  12. Belgio: 19,4 Mln USD
  13. Austria: 19,4 Mln USD
  14. Paesi Bassi: 18,1 Mln USD
  15. Russia: 8,9 Mln USD
  16. Danimarca: 7,2 Mln USD
  17. India: 5,8 Mln USD
  18. Spagna: 4,9 Mln USD
  19. Canada: 4,8 Mln USD
  20. Svezia: 4,5 Mln USD
  21. Taiwan: 4,3 Mln USD
  22. Arabia Saudita: 3,9 Mln USD
  23. Papua Nuova Guinea: 3,4 Mln USD
  24. Singapore: 2,7 Mln USD
  25. Polonia: 2,1 Mln USD
  26. Irlanda: 1,9 Mln USD
  27. Gabon: 1,8 Mln USD
  28. Turchia: 1,8 Mln USD
  29. Nuova Caledonia: 1,8 Mln USD
  30. Australia: 1,8 Mln USD
  31. Egitto: 1,7 Mln USD
  32. Costa d’Avorio: 1,7 Mln USD
  33. Iran: 1,5 Mln USD
  34. Polinesia Francese: 1,5 Mln USD
  35. Israele: 1,3 Mln USD
  36. Grecia: 1,3 Mln USD
  37. Nigeria: 1,2 Mln USD
  38. Siria: 1,2 Mln USD
  39. Libano: 1,2 Mln USD
  40. Portogallo: 1,2 Mln USD
  41. Congo - Kinshasa: 1,1 Mln USD
  42. Indonesia: 998,5K USD
  43. Afghanistan: 976,1K USD
  44. Ungheria: 872,4K USD
  45. Cile: 871K USD
  46. Bahrein: 793,4K USD
  47. Nepal: 644,7K USD
  48. Argentina: 593,8K USD
  49. Thailandia: 592,1K USD
  50. Congo-Brazzaville: 573,3K USD
  51. Azerbaigian: 569,5K USD
  52. Norvegia: 568,3K USD
  53. Lussemburgo: 550,4K USD
  54. Nuova Zelanda: 550K USD
  55. Brasile: 460,9K USD
  56. Corea del Sud: 430,3K USD
  57. Cechia: 400,1K USD
  58. Ghana: 330,3K USD
  59. Sudafrica: 315,6K USD
  60. Isole Vergini Britanniche: 257,8K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Regno Unito 364,6 Mln USD 24,7%
2 Stati Uniti 226,2 Mln USD 15,3%
3 Francia 170 Mln USD 11,5%
4 Svizzera 146,5 Mln USD 9,9%
5 RAS di Hong Kong 132,8 Mln USD 9%
6 Cina 104,8 Mln USD 7,1%
7 Kuwait 58,7 Mln USD 4%
8 Giappone 36,3 Mln USD 2,5%
9 Emirati Arabi Uniti 32,5 Mln USD 2,2%
10 Germania 30 Mln USD 2%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 416,6 Mln USD 28,2%
2 RAS di Hong Kong 246,8 Mln USD 16,7%
3 Regno Unito 132 Mln USD 8,9%
4 Svizzera 114,6 Mln USD 7,8%
5 Cina 100,3 Mln USD 6,8%
6 Francia 86,6 Mln USD 5,9%
7 Arabia Saudita 60,5 Mln USD 4,1%
8 Taiwan 42,2 Mln USD 2,9%
9 Paesi Bassi 26,2 Mln USD 1,8%
10 Malaysia 21,1 Mln USD 1,4%

Decisioni vincolanti per merci simili 1

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N356311 U.S. CBP 16 dicembre 2025 · 9706.90.00.60

    The tariff classification of a clock from the United Kingdom.

Storia del codice

In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 9706.00.

La sottovoce 9706.90 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 9706.90 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 9706.90 per 130,2 Mln € (+22% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 237,51 € al kg; gli Stati Uniti ne hanno fornito il 40%, davanti al Regno Unito.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 1,5 Mld USD, con un aumento del 6,7% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è il Regno Unito, con il 24,7% del totale, davanti agli Stati Uniti.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «oggetti di antichità aventi più di cento anni di età: altri»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 9706.90 del Sistema armonizzato (voce 9706), nella sezione XXI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «oggetti di antichità aventi più di cento anni di…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 9706.90 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «oggetti di antichità aventi più di cento anni di…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 9706.90 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «oggetti di antichità aventi più di cento anni di…»?

Il Regno Unito, con 364,6 Mln USD nel 2024 (il 24,7% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 26,2 Mln USD (l’1,8% del totale mondiale) e si colloca al 11º posto su 153 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per «oggetti d'antiquariato oltre 100 anni, altri»?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati gli Stati Uniti (40%), il Regno Unito (31%) e la Svizzera (19%), su importazioni totali per 130,2 Mln €.