Note a piè di pagina
Le misure e le linee tariffarie rinviano alle note a piè di pagina per condizioni, esclusioni e riferimenti normativi. Qui sono riportate le note usate nelle pagine di Tarifbase (211 note), come pubblicate in TARIC.
- E0001
Il termine «imballaggi» comprende tutti i recipienti esterni o interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto — in particolare le casse mobili (containers) — nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso. Tale termine non comprende i contenitori di cui alla regola generale 5 a).
- E0002
GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/974/oj.
- E0003
GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.
- E0004
GU L 324 dell'10.12.2009, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1186/oj.
- E0005
Le sottovoci e i codici Taric in questione sono i seguenti:
04081120,04081920,04089120,04089920,07011000,07129011,08061010,10019110,10051013,10051015,10051018,10061010,10071010,11062010,12011000,12023000,12040010,12051010,12060010,12072100,12074010,12075010,12079110,12079920,24011035,24011085,24011095,24012035,24012085,24012095,25010051, 3102500010, 3105902010, 3105908010,35021110,35021910,35022010,35029020,59112000.- E0006
GU P 125 dell'11.7.1966, pag. 2309, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1966/402/oj.
- E0007
GU L 193 dell'20.7.2002, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/56/oj.
- E0008
GU L 193 dell'20.7.2002, pag. 74, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/57/oj.
- E0009
Per capacità di carico utile in tonnellate (ct/l) si intende la capacità di carico di un battello espressa in tonnellate, ad eccezione delle merci trasportate come provviste e dotazioni di bordo (carburanti, utensileria, viveri, ecc.). Le persone trasportate (personale e passeggeri) ed i loro bagagli non vengono calcolati nella capacità di carico utile.
- E0010
Contingenti tariffari OMC.
- E0011
Contingenti tariffari OMC.
- E0012
Contingenti tariffari OMC.
- E0013
Contingenti tariffari OMC.
- E0014
Contingenti tariffari OMC.
- E0015
Contingenti tariffari OMC.
- E0016
Contingenti tariffari OMC.
- E0017
Contingenti tariffari OMC.
- E0018
Contingenti tariffari OMC.
- E0019
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 171 dell'29.6.2016, pag. 66, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1012/oj); Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2017/717 (GU L 109 dell'26.4.2017, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/717/oj); Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2020/602 (GU L 139 dell'4.5.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/602/oj); Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2015/262 (GU L 59 dell'3.3.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/262/oj)].
- E0020
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)].
- E0021
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)].
- E0022
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)].
- E0023
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)].
- E0024
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)].
- E0025
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)].
- E0026
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)].
- E0027
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)].
- E0028
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)].
- E0029
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)].
- E0030
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)].
- E0031
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)].
- E0032
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 171 dell'29.6.2016, pag. 66, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1012/oj); Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2017/717 (GU L 109 dell'26.4.2017, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/717/oj); Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2020/602 (GU L 139 dell'4.5.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/602/oj); Regolamento (CE) n. 133/2008 della Commissione (GU L 41 dell'15.2.2008, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/133/oj)].
- E0033
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 171 dell'29.6.2016, pag. 66, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1012/oj); Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2017/717 (GU L 109 dell'26.4.2017, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/717/oj); Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2020/602 (GU L 139 dell'4.5.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/602/oj)].
- E0034
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 171 dell'29.6.2016, pag. 66, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1012/oj); Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2017/717 (GU L 109 dell'26.4.2017, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/717/oj); Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2020/602 (GU L 139 dell'4.5.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/602/oj); Regolamento (CE) n. 874/96 della Commissione (GU L 118 dell'15.5.1996, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/874/oj)].
- E0035
Uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg: Dazio autonomo: 17.
- E0036
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato alle condizioni previste dal Regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione (GU L 15 dell'17.1.1981, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/139/oj).
- E0037
Dazio autonomo: esenzione.
- E0038
Dazio autonomo: esenzione.
- E0039
Dazio autonomo: esenzione.
- E0040
Dazio autonomo: esenzione.
- E0041
Dazio autonomo: esenzione.
- E0042
Dazio autonomo: esenzione.
- E0043
Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 15. Contingenti tariffari OMC.
Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.
- E0044
Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 13.
Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.
- E0045
Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 20.
Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.
- E0046
Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 10.
Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.
- E0047
Cfr. allegato 1.
- E0048
Cfr. allegato 1.
- E0049
Cfr. allegato 1.
- E0050
«Esenzione» per usi diversi dall'uso come carburanti o come combustibili, subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)].
- E0051
L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:
a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;
b) l'altro importo indicato.
- E0052
L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale all'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica secca contenuta in 100 kg di prodotto.
- E0053
L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:
a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica secca contenuta in 100 kg di prodotto;
b) l'altro importo indicato.
- E0054
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 75, paragrafi 2 e 3, e articolo 230 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 dell'20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj)].
- E0055
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.
- E0056
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.
- E0057
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.
- E0058
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.
- E0059
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.
- E0060
Paillette (corrisponde alla quantità necessaria per un'inseminazione).
- E0061
Dal 1o gennaio al 31 maggio: 8,5.
Dal 1o giugno al 31 ottobre: 12.
Dal 1o novembre al 31 dicembre: 8,5.
- E0062
Dazio autonomo: 3.
- E0063
Cfr. allegato 2.
- E0064
Cfr. allegato 2.
- E0065
Codici statistici Taric: cfr. allegato 10.
- E0066
Codici statistici Taric: cfr. allegato 10.
- E0067
Codici statistici Taric: cfr. allegato 10.
- E0068
Codici statistici Taric: cfr. allegato 10.
- E0069
Codici statistici Taric: cfr. allegato 10.
- E0070
Codici statistici Taric: cfr. allegato 10.
- E0071
Il dazio specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.
- E0072
Il dazio specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.
- E0073
Dal 1o gennaio al 15 maggio: 9,6. Contingenti tariffari OMC.
Dal 16 maggio al 30 giugno: 13,4.
- E0074
Dal 1o gennaio al 14 aprile: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.
Dal 15 aprile al 30 novembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.
Dal 1o al 31 dicembre: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.
- E0075
Dal 1o gennaio al 31 marzo: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.
Dal 1o aprile al 30 novembre: 12 MIN 2 €/100 kg/br.
Dal 1o al 31 dicembre: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.
- E0076
Dal 1o gennaio al 30 aprile: 13,6.
Dal 1o maggio al 30 settembre: 10,4.
Dal 1o ottobre al 31 dicembre: 13,6.
- E0077
Dal 1o gennaio al 31 maggio: 8.
Dal 1o giugno al 31 agosto: 13,6.
Dal 1o settembre al 31 dicembre: 8.
- E0078
Dal 1o gennaio al 30 giugno: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.
Dal 1o luglio al 30 settembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.
Dal 1o ottobre al 31 dicembre: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.
- E0079
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. Regolamento (UE) n. 2020/1988 della Commissione (GU L 422 dell'14.12.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj)].
- E0080
Dal 1o gennaio al 31 maggio: 4.
Dal 1o giugno al 30 novembre: 5,1.
Dal 1o al 31 dicembre: 4.
- E0081
Dal 1o gennaio al 31 marzo: 16.
Dal 1o aprile al 15 ottobre: 12.
Dal 16 ottobre al 31 dicembre: 16.
- E0082
Dal 1o gennaio al 30 aprile: 1,5.
Dal 1o maggio al 31 ottobre: 2,4.
Dal 1o novembre al 31 dicembre: 1,5.
- E0083
Dal 1o gennaio al 14 luglio: 14,4.
Dal 15 luglio al 31 ottobre: 17,6.
Dal 1o novembre al 31 dicembre: 14,4.
- E0084
Dal 1o gennaio al 30 aprile: 11,2.
Dal 1o maggio al 31 luglio: 12,8 MIN 2,4 €/100 kg/net.
Dal 1o agosto al 31 dicembre: 11,2.
- E0085
Dal 1o gennaio al 14 maggio: 8,8.
Dal 15 maggio al 15 novembre: 8.
Dal 16 novembre al 31 dicembre: 8,8.
- E0086
Dazio autonomo: 2.
- E0087
Dazio autonomo: 2.
- E0088
Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (GU L 274 dell'16.9.2014, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/974/oj).
- E0089
Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (GU L 274 dell'16.9.2014, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/974/oj).
- E0090
Relativamente al riso semigreggio delle sottovoci da
10062011a10062099, il dazio potrebbe essere soggetto a una riduzione alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione.Relativamente al riso semilavorato o lavorato delle sottovoci da
10063021a10063099, il dazio potrebbe essere soggetto a una riduzione alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione.- E0091
Delta-5,23-stigmastadienolo + colesterolo + betasitosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.
- E0092
Per la determinazione della percentuale di carne di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
- E0093
Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.
- E0094
Questo dazio si applica allo zucchero greggio con una resa del 92 %.
- E0095
Per 1 % in peso di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio [cfr. nota complementare 4 (NC)].
- E0096
La riscossione del dazio specifico è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.
- E0097
Salvo indicazione contraria, per metodo si intende l'ultima versione dei metodi di determinazione adottati dal Comité européen de normalisation (CEN), dall'International Standardisation Organisation (ISO) o dall'American Society for Testing and Materials (ASTM).
- E0098
Cfr. nota complementare 6 (NC).
- E0099
Misurati alla temperatura di 15 °C.
- E0100
Il dazio è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata per gli oli da gas aventi tenore di zolfo inferiore o uguale a 0,2 % in peso.
- E0101
Sotto una pressione di 1013 mbar, misurata ad una temperatura di 15 °C.
- E0102
Dazio per il "nitrato di sodio naturale del Cile" (codice TARIC 3102500010): esenzione. Il trattamento tariffario favorevole è subordinato al rispetto delle formalità e condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.
- E0103
Dazio per il "nitrato sodico potassico naturale del Cile", consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di nitrato di potassio può raggiungere il 44 %), con tenore globale di azoto non superiore, in peso, al 16,3 % del prodotto anidro allo stato secco» (codici TARIC 3105902010 e 3105908010): esenzione. Il trattamento tariffario favorevole è subordinato al rispetto delle formalità e condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.
- E0104
Il dazio ad valorem è ridotto a 9 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.
- E0105
Il dazio ad valorem è ridotto a 3 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.
- E0106
Dazio autonomo: 2,3.
- E0107
Dazio autonomo: 5 €/100 m.
- E0108
Dazio autonomo: 3,5 €/100 m.
- E0109
Una porta con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.
- E0110
Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.
- E0111
Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.
- E0112
Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.
- E0113
Il dazio doganale è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata, per i preservativi in poliuretano (codice TARIC 3926909760).
- E0114
Dazio autonomo: 2,5.
- E0115
Una finestra o una porta-finestra con o senza la sua intelaiatura o stipite va considerata come un pezzo.
- E0116
Dazio autonomo: 3.
- E0117
Dazio autonomo: 3.
- E0118
Dazio autonomo: 3,8.
- E0119
L'ammissione in questa sottovoce dei veli e delle tele da buratti non confezionati è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.
- E0120
All'importazione, l'ammissione in questa sottovoce e l'esenzione dai dazi all'importazione sono soggette alle condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1186/oj).
- E0121
GU L 271 dell'18.8.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1197/oj.
- E0122
Altri elementi, per esempio: Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.
- E0123
Altri elementi, segnatamente Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.
- E0124
Un tenore di rame superiore a 0,1 % ma inferiore o uguale a 0,2 % è tollerato purché il tenore di cromo e quello di manganese non superi 0,05 %.
- E0125
Dazio doganale sospeso a titolo autonomo a tempo indeterminato per "piombo contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera)" (codice TARIC 7801910010). L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)].
- E0126
Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nell'Unione europea. La sospensione del dazio è subordinata al rispetto delle formalità e condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)].
- E0127
Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nell'Unione europea. La sospensione del dazio è subordinata al rispetto delle formalità e condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)].
- E0128
Dazio autonomo: 3,8.
Dazio convenzionale:
Di fibre sintetiche o artificiali: 5,
Altri: 3,8.
- E0129
Dazio autonomo: 6,3.
Dazio convenzionale:
A maglia: 12,
Altri: 6,3.
- E0130
Dazio autonomo: 10,5.
Dazio convenzionale:
A maglia: 12,
Altri: 10,5.
- E0131
Dazio autonomo: esenzione.
Dazio convenzionale:
Di pasta da carta, carta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa: esenzione,
Altri: 6,5.
- E0132
Amido-Fecola/Glucosio
Il tenore in amido o fecola della merce (allo stato in cui si trova), i loro prodotti di degradazione — compresi tutti i polimeri del glucosio — e il glucosio eventualmente presente, determinati come glucosio ed espressi in amido (sostanza secca, purezza 100 %; fattore di conversione del glucosio in amido: 0,9).
Nel caso in cui venga dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce una miscela di glucosio e di fruttosio, ai fini di tale calcolo il glucosio verrà preso in considerazione soltanto per la percentuale eccedente la quantità di fruttosio.
- E0133
Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio
Il tenore in saccarosio della merce (allo stato in cui si trova), addizionato del saccarosio risultante dal calcolo in saccarosio di qualsiasi miscela di glucosio e fruttosio (somma aritmetica delle quantità dei due zuccheri moltiplicata per 0,95) che viene dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce.
Però, se il fruttosio è presente in quantità inferiore a quella del glucosio, quest'ultimo è considerato nel calcolo di cui sopra sino ad un valore in peso pari al tenore in fruttosio.
N. B.:
In ogni caso, e quando sia dichiarata la presenza di un idrolizzato del lattosio e/o venga determinata fra gli zuccheri una quantità di galattosio, prima di effettuare qualsiasi calcolo si detrae dalla quantità totale di glucosio quella equivalente al galattosio.
- E0134
Proteine del latte
Le caseine e/o i caseinati presenti nella composizione del prodotto non sono considerati proteine del latte se il prodotto non contiene altri componenti di origine lattica.
Il grasso butirrico contenuto nel prodotto in tenore inferiore a 1 % e il lattosio in tenore inferiore a 1 %, in peso, non sono considerati come altri componenti di origine lattica.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare, nella dichiarazione prevista a tal fine: «solo ingrediente lattico: caseina/caseinato», se del caso.
- E0135
Le regole per l'applicazione del prezzo d'entrata ai prodotti ortofrutticoli sono fissate dal regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 dell'25.5.2017, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj).
- E0136
Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.
- E0137
Dazio autonomo: 12,8.
- E0138
Dazio autonomo: 12,8 + 0,7 €/100 kg/net.
- E0139
Dazio autonomo: 12,8 + 1,4 €/100 kg/net.
- E0140
Dazio autonomo: 12,8 + 2,1 €/100 kg/net.
- E0141
Dazio autonomo: 12,8 + 2,8 €/100 kg/net.
- E0142
Dazio autonomo: 16.
- E0143
Dazio autonomo: 16 + 0,7 €/100 kg/net.
- E0144
Dazio autonomo: 16 + 1,4 €/100 kg/net.
- E0145
Dazio autonomo: 16 + 2,1 €/100 kg/net.
- E0146
Dazio autonomo: 16 + 2,8 €/100 kg/net.
- E0147
Dazio autonomo: 3 + 1,1 €/100 kg/net.
- E0148
Dazio autonomo: 3 + 2,3 €/100 kg/net.
- E0149
Dazio autonomo: 3 + 3,4 €/100 kg/net.
- E0150
Dazio autonomo: 3 + 4,5 €/100 kg/net.
- E0151
Dazio autonomo: 3 + 5,7 €/100 kg/net.
- E0152
Dazio autonomo: 3 + 6,8 €/100 kg/net.
- E0153
Dazio autonomo: 3 + 8 €/100 kg/net.
- E0154
Dazio autonomo: 3 + 23,8 €/100 kg/net.
- E0155
Dazio autonomo: 2,5 + 1 €/100 kg/net.
- E0156
Dazio autonomo: 2,5 + 2 €/100 kg/net.
- E0157
Dazio autonomo: 2,5 + 3,1 €/100 kg/net.
- E0158
Dazio autonomo: 2,5 + 4,1 €/100 kg/net.
- E0159
Dazio autonomo: 2,5 + 5,1 €/100 kg/net.
- E0160
Dazio autonomo: 2,5 + 6,1 €/100 kg/net.
- E0161
Dazio autonomo: 2,5 + 7,1 €/100 kg/net.
- E0162
Dazio autonomo: 2,5 + 23,8 €/100 kg/net.
- E0163
Dazio autonomo: 12.
- E0164
Dazio autonomo: 12 + 1,0 €/100 kg/net.
- E0165
Dazio autonomo: 12 + 2,0 €/100 kg/net.
- E0166
Dazio autonomo: 12 + 3,0 €/100 kg/net.
- E0167
Dazio autonomo: 12 + 4,1 €/100 kg/net.
- E0168
Dazio autonomo: 12 + 0,9 €/100 kg/net.
- E0169
Dazio autonomo: 12 + 1,8 €/100 kg/net.
- E0170
Dazio autonomo: 12 + 2,8 €/100 kg/net.
- E0171
Dazio autonomo: 12 + 3,7 €/100 kg/net.
- E0172
Questa colonna riprende i numeri corrispondenti del «Rewe Colour Index», 3a edizione 1971, Bradford, Inghilterra.
- E0173
Le modifiche apportate all'elenco nel corso dell'anno saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
- E0174
Dazio sospeso a titolo autonomo per una durata indeterminata, per i prodotti destinati a subire un trattamento definito (codice TARIC 2710990010). La sospensione del dazio è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)].
- E0175
Trattamento tariffario favorevole accordato ai tabacchi «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, e «light air cured» del tipo Maryland: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. Il trattamento tariffario favorevole è subordinato al rispetto delle formalità e condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.
- E0176
Trattamento tariffario favorevole accordato al tabacco «flue cured» del tipo Virginia: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. Il trattamento tariffario favorevole è subordinato al rispetto delle formalità e condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.
- E0177
Trattamento tariffario favorevole accordato al tabacco «fire cured»: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. Il trattamento tariffario favorevole è subordinato al rispetto delle formalità e condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.
- E0178
Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 €/hl.
- E0179
Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 14,8 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,8 €/hl.
- E0180
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 18,6 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.
- E0181
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 14,8 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 15,8 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.
- E0182
Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 18,6 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.
- E0183
Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 €/hl.
- E0184
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.
- E0185
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 12,1 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 13,1 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.
- E0186
Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.
- E0187
Definizione in base alla norma EN 16575.
- E0188
Definizione in base alla norma EN 16575.
- E0189
Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 dell'26.2.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/152/oj).
- E0190
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/150 della Commissione, del 30 gennaio 2018, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari ammissibili all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato (GU L 26 dell'31.1.2018, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/150/oj).
- E0191
Regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione, del 29 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio di oliva e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 (GU L 284 dell'4.11.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2104/oj).
- E0192
All'importazione nell'Unione europea, l'unità supplementare applicata a fini doganali è il litro.
- E0193
All'importazione nell'Unione europea, l'unità supplementare applicata a fini doganali è il litro di alcole 100 %.
- E0194
All'importazione nell'Unione europea, l'unità supplementare applicata a fini doganali è il numero di pezzi (p/st).
- E0195
Dose (in caso di contenitori multidose, dose per adulti).
- E0196
All'importazione nell'Unione europea, l'unità supplementare applicata è t. CO2.
- E0197
Ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europee del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 150 dell'20.5.2014, pag. 195, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj).
- E0198
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione, del 29 luglio 2022, che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva (GU L 284 dell'4.11.2022, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2105/oj).
- E0199
All'importazione nell'Unione europea, l'unità supplementare applicata è p/st.
- E0200
Il codice addizionale "7000" di cui alle tabelle 1 e 2 qui di seguito riportate può essere inserito anche per merci non a rischio a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor (GU L 102 dell'17.4.2023, pag. 61, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/819/oj) cui non si applicano l'"elemento agricolo" (EA), il dazio addizionale sullo zucchero ("AD S/Z") e il dazio supplementare sulla farina ("AD F/M").
- E0201
Il codice addizionale "7000" di cui alle tabelle 1 e 2 qui di seguito riportate può essere inserito anche per merci non a rischio a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor (GU L 102 dell'17.4.2023, pag. 61, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/819/oj) cui non si applicano l'"elemento agricolo" (EA), il dazio addizionale sullo zucchero ("AD S/Z") e il dazio supplementare sulla farina ("AD F/M").
- E0202
L’Unione europea si impegna ad applicare, eccetto per i prodotti originari della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi, il dazio ad un’aliquota e in maniera tale da far sì che il prezzo all’importazione di tali cereali dopo il pagamento del dazio non sia superiore al prezzo effettivo d’intervento (o, in caso di modifica dell’attuale sistema, al prezzo effettivo di sostegno) aumentato del 55 %. Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3 per quanto riguarda i cereali che rientrano nelle voci:
ex1001frumento,1002segala,ex1005granturco, ad eccezione dei semi ibridi,ex1007sorgo, ad eccezione degli ibridi destinati alla semina.- E0203
Contingenti tariffari OMC. Questi contingenti non sono applicabili ai prodotti originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi.
- E0204
Contingenti tariffari OMC. Questi contingenti non sono applicabili ai prodotti originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi.
- E0205
Dazio applicabile ai prodotti originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi.
- E0206
Dazio applicabile, eccetto per i prodotti originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi, cui si applica un dazio di 95 €/t.
- E0207
Dazio applicabile, eccetto per i prodotti originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi, cui si applica un dazio di 95 €/t.
- E0208
Dazio applicabile, eccetto per i prodotti originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi, cui si applica un dazio ad valorem del 50 %.
- E0209
Dazio applicabile, eccetto per i prodotti originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi, cui si applica un dazio ad valorem del 50 %.
- E0210
Dazio applicabile, eccetto per i prodotti originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi, cui si applica un dazio ad valorem del 50 %.
- E0211
Dazio applicabile, eccetto per i prodotti originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi, cui si applica un dazio ad valorem del 10 % fino al 31 dicembre 2024, del 20 % dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e del 50 % a partire dal 1° gennaio 2026.