Tariffa doganale comune del CCG · codice SA · HS 7005.29
7005.29.00.00.00: Float glass & surface ground or polished glass, in sheets, non-wired, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked, excluding those having coloured throughout the mass, opacified, flashed or merely surfa
Vetro float, altro
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale comune del CCG, in vigore dal 1 gennaio 2025 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
Quanto si paga
Importazione: CCG
Solo il dazio doganale: l’IVA all’importazione, le altre imposte e i dazi di difesa commerciale di questo paese non sono inclusi qui, e il calcolatore funziona solo con le tariffe di UE, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito.
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
7005.29 Altro vetro non armato: altro
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N266830 U.S. CBP
The tariff classification of glass sheets from Colombia.
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) gli oggetti della voce 3207 (per esempio: preparazioni vetrificabili, fritte di vetro, altri vetri in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi);
b) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: minuterie di bigiotteria);
c) i cavi di fibre ottiche della voce 8544, gli isolatori per l'elettricità (voce 8546) e i pezzi isolanti della voce 8547;
d) parabrezza anteriori, finestrini posteriori e altri finestrini, dotati di telaio, per veicoli dei capitoli da 86 a 88;
e) parabrezza anteriori, finestrini posteriori e altri finestrini, anche dotati di telaio, che incorporano dispositivi di riscaldamento o altri dispositivi elettrici o elettronici, per veicoli dei capitoli da 86 a 88;
f) le fibre ottiche, gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti e strumenti del capitolo 90;
g) gli apparecchi per l'illuminazione, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in un modo permanente, nonché le loro parti, della voce 9405;
h) giochi, giocattoli e accessori per alberi di Natale, nonché altri oggetti del capitolo 95, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del capitolo 95;
ij) i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti del capitolo 96.
2. Ai sensi delle voci 7003, 7004 e 7005:
a) non sono considerati come «lavorati» i vetri sottoposti a lavorazioni prima della fase di ricottura;
b) il taglio in forme determinate non ha alcuna incidenza sulla classificazione del vetro in lastre o in fogli;
c) per «strati assorbenti, riflettenti o non riflettenti» si intendono strati di metalli o di composti chimici (per esempio: ossidi metallici), di spessore microscopico, che assorbono segnatamente i raggi infrarossi o che migliorano le qualità riflettenti del vetro senza alterarne la trasparenza o la traslucidità oppure che impediscono alla superficie del vetro di riflettere la luce.
3. I prodotti considerati nella voce 7006 restano classificati in questa voce, anche se presentano il carattere di lavori.
4. Ai sensi della voce 7019, sono considerate come «lana di vetro»:
a) le lane minerali con tenore, in peso, di silice (SiO2) uguale o superiore a 60 %;
b) le lane minerali con tenore di silice (SiO2) inferiore a 60 %, ma con tenore, in peso, di ossidi alcalini (K2O o Na2O) superiore a 5 %, o con tenore, in peso, di anidride borica (B2O3) superiore a 2 %.
Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce 6806.
5. Nella nomenclatura, il quarzo ed altra silice fusi sono considerati come «vetro».
Il codice SA 7005.29.00.00.00 è l’unica linea della tariffa doganale comune del CCG nella sottovoce SA 7005.29 (altro vetro non armato: altro).
Il dazio doganale è pari al 5%; le quantità si dichiarano in Square Meters.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE è pari al 2%, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 2%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 4,9%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 35%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 25%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 9%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone va dal 3,1% al 4,2%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dal 6,8% al 7%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 4% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
I paesi del CCG hanno importato merci della sottovoce 7005.29 per 60 Mln USD nel 2024; il primo fornitore è la Cina.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice SA 7005.29.00.00.00?
Il dazio doganale nella tariffa doganale comune del CCG è pari al 5%; l’unità supplementare è Square Meters. Questa pagina riporta l’aliquota così come la pubblica la fonte nazionale e, quando la fonte le pubblica, le aliquote preferenziali: scegli il paese d’origine per vederle. I dazi di difesa commerciale e l’IVA non sono compresi.
Da dove importano queste merci i paesi del CCG?
Per l’intera sottovoce 7005.29, nel 2024 il primo fornitore è la Cina (12 Mln USD), davanti all’Egitto.