Tariffa doganale comune del CCG · codice SA · HS 7106.10
7106.10.00.00.00: Polvere d'argento: Silver in powder form.
Polvere d'argento
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale comune del CCG, in vigore dal 1 gennaio 2025 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
Quanto si paga
Importazione: CCG
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Nessuna misura aggiuntiva registrata per questa origine.
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
7106.10 Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato): polveri
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
Note legali
Note di sottovoci
1. Ai sensi delle sottovoci 710610, 710811, 711011, 711021, 711031 e 711041, i termini «polveri» e «in polvere» comprendono i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,5 mm in proporzione uguale o superiore, in peso, a 90 %.
2. Nonostante le disposizioni della nota 4 B) di questo capitolo, ai sensi delle sottovoci 711011 e 711019, il termine «platino» non comprende l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio e il rutenio.
3. Ai fini della classificazione delle leghe nelle sottovoci della voce 7110 ciascuna lega è da classificare con quella dei metalli: platino, palladio, rodio, iridio, osmio o rutenio che predomina, in peso, su ciascuno di questi altri metalli.
Il codice SA 7106.10.00.00.00 è l’unica linea della tariffa doganale comune del CCG nella sottovoce SA 7106.10 (argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato): polveri).
Il dazio doganale è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in Kilograms.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE è pari a zero, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 5%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 5,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 5,4%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 7% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
I paesi del CCG hanno importato merci della sottovoce 7106.10 per 1,9 Mln USD nel 2024; il primo fornitore è la Thailandia.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice SA 7106.10.00.00.00?
Il dazio doganale nella tariffa doganale comune del CCG è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è Kilograms. Questa pagina riporta l’aliquota così come la pubblica la fonte nazionale e, quando la fonte le pubblica, le aliquote preferenziali: scegli il paese d’origine per vederle. I dazi di difesa commerciale e l’IVA non sono compresi.
Da dove importano queste merci i paesi del CCG?
Per l’intera sottovoce 7106.10, nel 2024 il primo fornitore è la Thailandia (1,5 Mln USD).