Tariffa esterna comune dell’ECOWAS (Nigeria) · codice TEC · HS 7019.15
7019.15.00.00: Chemically bonded mats
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa esterna comune dell’ECOWAS (Nigeria), in vigore dal 7 settembre 2023 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
Quanto si paga
Importazione: Nigeria
Solo il dazio doganale: l’IVA all’importazione, le altre imposte e i dazi di difesa commerciale di questo paese non sono inclusi qui, e il calcolatore funziona solo con le tariffe di UE, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito.
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
7019.15 Feltri (mats) legati chimicamente
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- 600010675 HMRC
A non-woven glass fibre mat manufactured by spreading continuous filament roving of 50mm in length randomly in combination with polyester binder in powder form or other binder in emulsion form. This products are compatible with unsaturated polyester, vinylester, epoxy and phenolic resins. It is…
- 600010676 HMRC
A combined glass fabric mat comprised of three layers connected to each other by yarn. The two outer layers consist of chopped randomly spaced bundles of glass fibres. The middle layer of the goods consists of fibres of polypropylene and forms a non-woven fabric. The different layers are connected…
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) gli oggetti della voce 3207 (per esempio: preparazioni vetrificabili, fritte di vetro, altri vetri in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi);
b) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: minuterie di bigiotteria);
c) i cavi di fibre ottiche della voce 8544, gli isolatori per l'elettricità (voce 8546) e i pezzi isolanti della voce 8547;
d) parabrezza anteriori, finestrini posteriori e altri finestrini, dotati di telaio, per veicoli dei capitoli da 86 a 88;
e) parabrezza anteriori, finestrini posteriori e altri finestrini, anche dotati di telaio, che incorporano dispositivi di riscaldamento o altri dispositivi elettrici o elettronici, per veicoli dei capitoli da 86 a 88;
f) le fibre ottiche, gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti e strumenti del capitolo 90;
g) gli apparecchi per l'illuminazione, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in un modo permanente, nonché le loro parti, della voce 9405;
h) giochi, giocattoli e accessori per alberi di Natale, nonché altri oggetti del capitolo 95, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del capitolo 95;
ij) i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti del capitolo 96.
2. Ai sensi delle voci 7003, 7004 e 7005:
a) non sono considerati come «lavorati» i vetri sottoposti a lavorazioni prima della fase di ricottura;
b) il taglio in forme determinate non ha alcuna incidenza sulla classificazione del vetro in lastre o in fogli;
c) per «strati assorbenti, riflettenti o non riflettenti» si intendono strati di metalli o di composti chimici (per esempio: ossidi metallici), di spessore microscopico, che assorbono segnatamente i raggi infrarossi o che migliorano le qualità riflettenti del vetro senza alterarne la trasparenza o la traslucidità oppure che impediscono alla superficie del vetro di riflettere la luce.
3. I prodotti considerati nella voce 7006 restano classificati in questa voce, anche se presentano il carattere di lavori.
4. Ai sensi della voce 7019, sono considerate come «lana di vetro»:
a) le lane minerali con tenore, in peso, di silice (SiO2) uguale o superiore a 60 %;
b) le lane minerali con tenore di silice (SiO2) inferiore a 60 %, ma con tenore, in peso, di ossidi alcalini (K2O o Na2O) superiore a 5 %, o con tenore, in peso, di anidride borica (B2O3) superiore a 2 %.
Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce 6806.
5. Nella nomenclatura, il quarzo ed altra silice fusi sono considerati come «vetro».
Storia del codice
In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 7019.31.
Il codice TEC 7019.15.00.00 è l’unica linea della tariffa esterna comune dell’ECOWAS (Nigeria) nella sottovoce SA 7019.15 (feltri (mats) legati chimicamente).
Il dazio all’importazione è pari al 10%; le quantità si dichiarano in KG.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE è pari al 7%, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 7%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari al 4,3%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 6%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 10,8%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 10,8%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero e il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 5%.
La Nigeria ha importato merci della sottovoce 7019.15 per 128K USD nel 2024.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice TEC 7019.15.00.00?
Il dazio all’importazione nella tariffa esterna comune dell’ECOWAS (Nigeria) è pari al 10%; l’unità supplementare è KG. Questa pagina riporta l’aliquota così come la pubblica la fonte nazionale e, quando la fonte le pubblica, le aliquote preferenziali: scegli il paese d’origine per vederle. I dazi di difesa commerciale e l’IVA non sono compresi.