Tariffa doganale della Nuova Zelanda · codice tariffario · HS 0406.30
0406.30.00.00: Formaggio fuso: PROCESSED CHEESE
Formaggio fuso
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale della Nuova Zelanda, in vigore dal 24 ottobre 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
Quanto si paga
Importazione: Nuova Zelanda
Solo il dazio doganale: l’IVA all’importazione, le altre imposte e i dazi di difesa commerciale di questo paese non sono inclusi qui, e il calcolatore funziona solo con le tariffe di UE, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito.
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
0406.30 Formaggio fuso, diverso da quello grattugiato o in polvere
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N335977 U.S. CBP
The tariff classification of Processed Cheddar Cheese from Venezuela
- N320340 U.S. CBP
The tariff classification of Pre-fried Frozen Cheese Sticks from Argentina
- N313461 U.S. CBP
The tariff classification of Crema di Parmigiano Reggiano from Italy
- N312690 U.S. CBP
The tariff classification of Processed Cheese from Netherlands
- 600010759 HMRC
Cheese. This is flavoured with chilli. The product can be pan fried or grilled. The production involves a double cooking process to increase firmness and the characteristic dense texture of the cheese. The item is vacuum packed and weighs 700g.
9 decisioni in totale per questo codice
Note legali
Note
1. Si considera come «latte» il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato.
2. Ai sensi della voce 0403, gli yogurt possono essere concentrati o aromatizzati e possono essere addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di frutta, frutta a guscio, cacao, cioccolato, spezie, caffè o estratti di caffè, piante, parti di piante, cereali o prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, purché la sostanza aggiunta non sia utilizzata per sostituire totalmente o parzialmente uno dei componenti del latte e il prodotto mantenga il carattere essenziale di yogurt.
3. Ai sensi della voce 0405 sono considerati come:
a) «burro» il burro naturale, il burro di siero di latte e il burro «ricombinato» (fresco, salato o rancido anche in recipienti ermeticamente chiusi) che provengono esclusivamente dal latte, il cui tenore di materie grasse è uguale o superiore a 80 % ma non superiore a 95 %, in peso, di latte, il tenore massimo di materie solide non grasse del latte è di 2 %, in peso, e il tenore massimo di acqua è di 16 % in peso. Il burro non contiene emulsionanti aggiunti ma può contenere cloruro di sodio, coloranti alimentari, sali di neutralizzazione ed innocue colture di batteri lattici;
b) «paste da spalmare lattiere» le emulsioni del tipo acqua-nell'olio che possono essere spalmate e che contengono materie grasse lattiere come sole materie grasse e il cui tenore di materie grasse lattiere è uguale o superiore a 39 % ma inferiore a 80 % in peso.
4. I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti:
a) avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull'estratto secco, uguale o superiore a 5 %;
b) avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno 70 % ma non superiore a 85 %;
c) essere messi in forma o suscettibili di esserlo.
5. Questo capitolo non comprende:
a) insetti non viventi, non atti all'alimentazione umana (voce 0511);
b) i prodotti ottenuti dal siero di latte e che contengono, in peso, più di 95 % di lattosio espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca (voce 1702);
c) i prodotti ottenuti dal latte sostituendo uno o più dei suoi elementi costitutivi naturali (ad esempio, i grassi butirrici) con un'altra sostanza (ad esempio, i grassi oleici) (voce 1901 o 2106); oppure
d) le albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, che contengono, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte) (voce 3502) nonché le globuline (voce 3504).
6. Ai sensi della voce 0410, per «insetti» si intendono gli insetti non viventi commestibili, interi o in parti, freschi, refrigerati, congelati, secchi, affumicati, salati o in salamoia, nonché farine e polveri di insetti, atti all'alimentazione umana. Il termine tuttavia non copre gli insetti non viventi commestibili altrimenti preparati o conservati (generalmente sezione IV).
Note complementari
1. L'aliquota applicabile ai miscugli di cui alle voci da 0401 a 0406 è:
a) per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenti almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;
b) per gli altri miscugli, quello del componente che ha il dazio più elevato.
2. Ai fini delle sottovoci 040811 e 040819, si applicano le seguenti definizioni:
L'espressione «altrimenti conservati» si applica anche ai tuorli contenenti quantità limitate di sale (in genere, una quantità massima del 12 % circa in peso) o piccole quantità di sostanze chimiche aggiunte a scopo di conservazione, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
i) il prodotto mantiene il carattere di tuorlo d'uovo delle sottovoci 040811 e 040819;
ii) il sale o le sostanze chimiche non possono essere impiegati in quantità superiore a quella necessaria ai fini della conservazione.
3. Il latte e i derivati del latte del capitolo 4 comprendono i permeati lattieri, che sono prodotti lattieri caratterizzati da un elevato tenore di lattosio, ottenuti eliminando i grassi e le proteine del latte dal latte, dal siero di latte, dalla crema di latte e/o dal latticello dolce e/o da materie prime analoghe mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione.
4. Ai fini delle sottovoci 040410 e 040490, si applica quanto segue:
Il permeato di latte e il permeato di siero di latte possono essere distinti mediante analisi per la presenza di sostanze (ad esempio, l'acido lattico, i lattati e i glicomacropeptidi) che sono associate alla produzione del siero di latte.
La sottovoce 040410 comprende il «permeato di siero di latte», che è un prodotto che in generale presenta un odore leggermente acido, ottenuto dal siero di latte o da miscele di elementi costitutivi naturali del siero di latte mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione.
La presenza di sostanze associate alla produzione del siero di latte (ad esempio, l'acido lattico, i lattati e i glicomacropeptidi) è una condizione per la classificazione dei permeati di siero di latte in tale sottovoce.
La sottovoce 040490 comprende il “permeato di latte”, che è un prodotto che in generale presenta un odore latteo, ottenuto dal latte mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione. Il livello quantitativamente limitato o l'assenza di acido lattico e lattati (inferiore a 0,100 % del peso nel permeato di latte in polvere o inferiore a 0,015 % del peso nel permeato di latte in forma liquida) nonché l'assenza di glicomacropeptidi sono le condizioni per la classificazione dei permeati di latte nella sottovoce 040490.
Il metodo da utilizzare per la rilevazione dei lattati è il metodo ISO 8069:2005 e il metodo per rilevare la presenza di siero di latte presamico (ossia la presenza di caseinomacropeptidi come i glicomacropeptidi) è il metodo di cui all'appendice II del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/150 della Commissione.
Il codice tariffario 0406.30.00.00 è l’unica linea della tariffa doganale della Nuova Zelanda nella sottovoce SA 0406.30 (formaggio fuso, diverso da quello grattugiato o in polvere).
Il dazio normale (Normal Tariff) è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in KGM.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 140%, il dazio generale negli Stati Uniti va dal 6,4% al 20%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 45%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 14,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 16%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 40%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
La Nuova Zelanda ha importato merci della sottovoce 0406.30 per 9 Mln USD nel 2024; il primo fornitore è l’Australia.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice tariffario 0406.30.00.00?
Il dazio normale (Normal Tariff) nella tariffa doganale della Nuova Zelanda è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è KGM. Questa pagina riporta l’aliquota così come la pubblica la fonte nazionale e, quando la fonte le pubblica, le aliquote preferenziali: scegli il paese d’origine per vederle. I dazi di difesa commerciale e l’IVA non sono compresi.
Da dove importa queste merci la Nuova Zelanda?
Per l’intera sottovoce 0406.30, nel 2024 il primo fornitore è l’Australia (6 Mln USD).