Tariffa doganale del Regno Unito · codice merce · HS 2707.10
2707 10 00 10: For use as a power or heating fuel
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale del Regno Unito · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 2707 Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents
- 2707 10 00 00 Benzol (benzene)
- 2707 10 00 10 For use as a power or heating fuel
Quanto si paga
Importazione: Regno Unito
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 1
- AccisaAccise 0,627 GBP / l
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
Requisiti all’importazione 4
- Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Corea del Nord
- Atto giuridico
- S.I. 2019/411
- Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
- Si applica alle merci originarie di
- Bielorussia, Russia, Ucraina
- Atto giuridico
- 2022 No. 748, 2022 No. 801, S.I. 2022/395
- Documenti
- 9025
- 9024
- 9011
- 9022
- 9009
- 9010
- 9017
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
- Si applica alle merci originarie di
- Corea del Nord
- Atto giuridico
- S.I. 2019/411
- Documenti
- Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Iran
- Atto giuridico
- 2023 No.1314
- Documenti
- 9011
- 9022
Aliquote preferenziali per paese
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| dazio per i paesi terzi (senza accordo) | — | Esente |
| DCTS Comprehensive | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 38Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Liberia, Malawi, Mali, Mauritania, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia | Esente |
| Unione europea (incluso il codice "EU") | Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia e altri 23Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria | Esente |
| DCTS Enhanced | Algeria, Bolivia, Capo Verde, Congo-Brazzaville e altri 13Algeria, Bolivia, Capo Verde, Congo-Brazzaville, Filippine, Isole Cook, Kirghizistan, Micronesia, Mongolia, Nigeria, Niue, Pakistan, Siria, Sri Lanka, Tagikistan, Uzbekistan, Vanuatu | Esente |
| CARIFORUM | Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago | Esente |
| PTOM (Paesi e territori d'oltremare) | Anguilla, Bermuda, Georgia del Sud e Sandwich Australi, Isole Cayman e altri 7Anguilla, Bermuda, Georgia del Sud e Sandwich Australi, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Pitcairn, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Montserrat, Sant’Elena, Territorio Britannico dell’Oceano Indiano | Esente |
| America centrale | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama | Esente |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambico, Namibia | Esente |
| Stati dell’Africa orientale e australe | Madagascar, Mauritius, Seychelles, Zimbabwe | Esente |
| CPTPP | Brunei, Malaysia | Esente |
| accordo Regno Unito–Andorra | Andorra | Esente |
| accordo Regno Unito–Albania | Albania | Esente |
| accordo Regno Unito–Australia | Australia | Esente |
| accordo Regno Unito–Canada | Canada | Esente |
| accordo Regno Unito–Svizzera | Svizzera | Esente |
| accordo Regno Unito–Costa d’Avorio | Costa d’Avorio | Esente |
| accordo Regno Unito–Cile | Cile | Esente |
| accordo Regno Unito–Camerun | Camerun | Esente |
| accordo Regno Unito–Colombia | Colombia | Esente |
| accordo Regno Unito–Ceuta e Melilla | Ceuta e Melilla | Esente |
| accordo Regno Unito–Ecuador | Ecuador | Esente |
| accordo Regno Unito–Egitto | Egitto | Esente |
| accordo Regno Unito–Figi | Figi | Esente |
| accordo Regno Unito–Isole Fær Øer | Isole Fær Øer | Esente |
| accordo Regno Unito–Georgia | Georgia | Esente |
| accordo Regno Unito–Ghana | Ghana | Esente |
| DCTS Standard | Indonesia | Esente |
| accordo Regno Unito–Israele | Israele | Esente |
| accordo Regno Unito–India | India | Esente |
| accordo Regno Unito–Islanda | Islanda | Esente |
| accordo Regno Unito–Giordania | Giordania | Esente |
| accordo Regno Unito–Giappone | Giappone | Esente |
| accordo Regno Unito–Kenya | Kenya | Esente |
| accordo Regno Unito–Corea del Sud | Corea del Sud | Esente |
| accordo Regno Unito–Libano | Libano | Esente |
| accordo Regno Unito–Liechtenstein | Liechtenstein | Esente |
| accordo Regno Unito–Marocco | Marocco | Esente |
| accordo Regno Unito–Moldavia | Moldavia | Esente |
| accordo Regno Unito–Macedonia del Nord | Macedonia del Nord | Esente |
| accordo Regno Unito–Messico | Messico | Esente |
| accordo Regno Unito–Norvegia | Norvegia | Esente |
| accordo Regno Unito–Nuova Zelanda | Nuova Zelanda | Esente |
| accordo Regno Unito–Perù | Perù | Esente |
| accordo Regno Unito–Papua Nuova Guinea | Papua Nuova Guinea | Esente |
| accordo Regno Unito–Territori Palestinesi | Territori Palestinesi | Esente |
| accordo Regno Unito–Serbia | Serbia | Esente |
| accordo Regno Unito–Isole Salomone | Isole Salomone | Esente |
| accordo Regno Unito–Singapore | Singapore | Esente |
| accordo Regno Unito–San Marino | San Marino | Esente |
| accordo Regno Unito–Tunisia | Tunisia | Esente |
| accordo Regno Unito–Turchia | Turchia | Esente |
| accordo Regno Unito–Ucraina | Ucraina | Esente |
| accordo Regno Unito–Vietnam | Vietnam | Esente |
| accordo Regno Unito–Samoa | Samoa | Esente |
| accordo Regno Unito–Kosovo | Kosovo | Esente |
| accordo Regno Unito–Sudafrica | Sudafrica | Esente |
Note a piè di pagina
TN207 The Democratic People’s Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 impose tr…
TN701 According to the Council Regulation (EU) No 692/2014 (OJ L183, p. 9), as retained in UK La…
The prohibition shall not apply in respect of:
(a) the execution until 26 September 2014, of trade contracts concluded before 25 June 2014, or of ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the natural or legal persons, entity or body seeking to perform the contract have notified, at least 10 working days in advance, the activity or transaction to the competent authority of the Member State in which they are established.
(b) goods originating in Crimea or Sevastopol which have been made available to the Ukrainian authorities for examination, for which compliance with the conditions conferring entitlement to preferential origin has been verified and for which a certificate of origin has been issued in accordance with Regulation (EU) No 978/2012 and Regulation (EU) No 374/2014, as retained in UK Law, or in accordance with the EU-Ukraine Association Agreement
TN702 According to the Council Regulation (EU) No 1351/2014 (OJ L365, p. 46), the export of good…
(a) to any natural or legal person, entity or body in Crimea or Sevastopol, or
(b) for use in Crimea or Sevastopol.
The prohibitions shall be without prejudice to the execution until 21 March 2015 of an obligation arising from a contract concluded before 20 December 2014, or by ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the competent authority has been informed at least five working days in advance.
When related to the use in Crimea or Sevastopol, the prohibitions do not apply where there are no reasonable grounds to determine that the goods and technology or the services are to be used in Crimea or Sevastopol.
Regno Unito: importazioni mensili · HS 2707.10
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 18K £ | 100% | +1752,3% | |
| 0 £ | 0% | -100% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
2707.10 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione: benzolo (benzene)
Linee tariffarie (Regno Unito): 2707.10
Note legali
Note di sottovoci
1. Ai sensi della sottovoce 270111, per «antracite» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) non superiore a 14 %.
2. Ai sensi della sottovoce 270112, per «carbone bituminoso» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) superiore a 14 % e il cui potere calorifico (calcolato sul prodotto umido, senza sostanze minerali) è uguale o superiore a 5833 kcal/kg.
3. Ai sensi delle sottovoci 270710, 270720, 270730 e 270740, per «benzolo (benzene), toluolo (toluene), xilolo (xilene) e naftalene» si intendono i prodotti contenenti rispettivamente più del 50 % in peso, di benzene, toluene, xileni e naftalene.
4. Ai fini della sottovoce 271012, «oli leggeri e preparazioni» sono quelli di cui il 90 % o più del volume (comprese le perdite) distillano a 210 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86).
5. Ai fini delle sottovoci della voce 2710, per «biodiesel» si intendono gli esteri monoalchilici di acidi grassi del tipo utilizzato come carburante, derivati da grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica, anche usati.
Note complementari
1. Ai sensi della sottovoce 27079980, per «fenoli» si intendono i prodotti contenenti più del 50 % in peso, di fenoli.
2. Per l'applicazione della voce 2710 si considerano come:
a) «benzine speciali» (sottovoci 27101221 e 27101225), gli oli leggeri definiti alla precedente nota 4 di sottovoci di questo capitolo, che non contengono preparazioni antidetonanti ed il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60 °C;
b) «acqua ragia minerale» (sottovoce 27101221), le benzine speciali definite alla precedente lettera a) e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21 °C, secondo il metodo EN ISO 13736;
c) «oli medi» (sottovoci da 27101911 a 27101929), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno di 90 % e a 250 °C 65 % o più, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86);
d) «oli pesanti» (sottovoci da 27101931 a 27101999 e da 27102011 a 27102090), gli oli e le preparazioni che a 250 °C distillano, comprese le perdite, meno di 65 % in volume, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86) o per i quali la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata col suddetto metodo;
e) «oli da gas» (sottovoci da 27101931 a 27101948 e da 27102011 a 27102019), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d) e che a 350 °C distillano, comprese le perdite, 85 % o più in volume, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86);
f) «oli combustibili» (sottovoci da 27101951 a 27101967 e da 27102032 a 27102038), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), diversi dagli oli da gas, definiti alla precedente lettera e), e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:
inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1 %, secondo il metodo ISO 3987, e l'indice di saponificazione è inferiore a 4, secondo il metodo ISO 6293-1 o ISO 6293-2 (tranne quando il prodotto contiene uno o più biocomponenti, nel qual caso non si applica il requisito di cui al presente trattino secondo cui l'indice di saponificazione deve essere inferiore a 4),
superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è uguale o superiore a 10 °C, secondo il metodo ISO 3016,
oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 300 °C distillano, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), comprese le perdite, 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno di 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C, secondo il metodo ISO 3016. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2.
Colore (C) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 e più Viscosità
(V)
I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 Per «viscosità V» si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in 10–6 m2 s–1, secondo il metodo EN ISO 3104.
Per «colore diluito C» si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500), che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con xilene, toluene o altro solvente idoneo. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.
Il termine «biocomponenti» comprende grassi animali o vegetali, oli animali o vegetali o esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE).
Il colore degli oli combustibili delle sottovoci da 27101951 a 27101967 e da 27102032 a 27102038 deve essere naturale.
Queste sottovoci non comprendono gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), per i quali non è possibile determinare:
la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), o
la viscosità cinematica a 50 °C, secondo il metodo EN ISO 3104, o
il colore diluito C, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500).
Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 27101971 a 27101999 o 27102090;
g) «contenenti biodiesel» significa che i prodotti della sottovoce 271020 hanno un tenore minimo di biodiesel, ovvero di esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE) del tipo utilizzato come carburante, dello 0,5 % in volume (determinazione mediante il metodo EN 14078).
3. Per l'applicazione della voce 2712, si considera come vaselina greggia (sottovoce 27121010), la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500).
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 27129031 a 27129039, si considerano come greggi i prodotti che presentano:
a) un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 % in peso, se la viscosità a 100 °C è inferiore a 9 × 10–6 m2 s–1, secondo il metodo EN ISO 3104; oppure
b) una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500), se la viscosità a 100 °C è uguale o superiore a 9 × 10–6 m2 s–1, secondo il metodo EN ISO 3104.
5. Per «trattamento definito», ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni:
a) la distillazione sotto vuoto;
b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
c) il cracking;
d) il reforming;
e) l'estrazione mediante solventi selettivi;
f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;
g) la polimerizzazione;
h) l'alchilazione;
ij) l'isomerizzazione;
k) la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101931 a 27101999, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo EN ISO 20846, EN ISO 20884 o EN ISO 14596 o EN ISO 24260, EN ISO 20847 e EN ISO 8754);
l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;
m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101931 a 27101999, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti delle sottovoci da 27101971 a 27101999, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio: «hydrofinishing» o decolorazione);
n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101951 a 27101967, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86). Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci da 27101211 a 27101290 o da 27101911 a 27101929, sono passibili dei dazi doganali previsti per le sottovoci da 27101962 a 27101967 secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti;
o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101971 a 27101999;
p) la disoleatura mediante cristallizzazione frazionata, limitatamente ai prodotti della sottovoce 27129031.
Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute, eventualmente, nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio.
6. I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 27071000, 27072000, 27073000, 27075000, 2710, 2711, 271210, 271220, da 27129031 a 27129099 e 271390, sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci da 2710 a 2712 qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.
Nella tariffa doganale del Regno Unito, 2707 10 00 10 è una delle 2 linee della sottovoce 2707.10, oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione: benzolo (benzene).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione).
Le merci originarie di 174 paesi possono entrare nel Regno Unito con un’aliquota preferenziale (ad esempio DCTS Comprehensive, Unione europea) anziché con il dazio per i paesi terzi di Esente; per 174 di essi l’esenzione è totale.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 il Regno Unito ha importato merci della sottovoce 2707.10 per 17,8K £ (−19% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 0,71 £ al kg; i Paesi Bassi ne hanno fornito il 100%, davanti alla Germania.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE è pari al 3%, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 3%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari a zero, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari a zero, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 4% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
Il Regno Unito ha importato merci della sottovoce 2707.10 per 6 Mln USD nel 2024; il primo fornitore sono gli Stati Uniti.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice merce 2707 10 00 10?
Il dazio per i paesi terzi nella tariffa doganale del Regno Unito è pari a zero (esenzione). Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice merce 2707 10 00 10?
174 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 174 dei quali allo 0%, nell’ambito di DCTS Comprehensive, di Unione europea e di DCTS Enhanced, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Da dove importa queste merci il Regno Unito?
Per l’intera sottovoce 2707.10, nel 2024 il primo fornitore sono gli Stati Uniti (6 Mln USD).