Tariffa doganale turca · codice GTİP · HS 1701.13
1701.13.10.00.00: Zucchero di canna integrale (nota 2): Bu faslın 2 nolu alt pozisyon notunda belirtilen kamış: rafine edilecek olanlar
Zucchero di canna integrale (nota 2)
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale turca, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 1701 Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) :
- İlave aroma veya renk verici madde içermeyen ham şeker:
- 1701.13 Bu faslın 2 nolu alt pozisyon notunda belirtilen kamış şekeri:
- 1701.13.10.00.00 Rafine edilecek olanlar
Quanto si paga
Importazione: Turchia
Per la Turchia sono indicati i dazi applicati della decisione sul regime d’importazione 2026, nella versione consolidata del Ministero del Commercio (modifiche fino ad agosto 2026). Si aggiungono il dazio aggiuntivo (İGV) e, per alcuni prodotti agricoli, l’onere finanziario aggiuntivo (EMY). Le note a piè di pagina possono ridurre l’aliquota per determinati paesi o periodi: vedere la pagina della linea.
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Nessuna misura aggiuntiva registrata per questa origine.
Aliquote preferenziali per paese
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| dazio per i paesi terzi (senza accordo) | — | 135% |
| accordo Turchia–Bosnia ed Erzegovina | Bosnia ed Erzegovina | Esente |
| accordi con UE e Regno Unito | Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia e altri 24Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria | 135% |
| TPS-OIC | Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Emirati Arabi Uniti e altri 8Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Kuwait, Malaysia, Marocco, Oman, Pakistan, Qatar | 135% |
| D-8 | Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan | 135% |
| accordo Turchia–Emirati Arabi Uniti | Emirati Arabi Uniti | 135% |
| accordo Turchia–Georgia | Georgia | 135% |
| accordo Turchia–Corea del Sud | Corea del Sud | 135% |
| accordo Turchia–Malaysia | Malaysia | 135% |
| accordo Turchia–Singapore | Singapore | 135% |
| accordo Turchia–Venezuela | Venezuela | 135% |
| accordo Turchia–Kosovo | Kosovo | 135% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
1701.13 di canna specificati nella nota di sottovoci 2 del presente capitolo
Linee tariffarie (Turchia): 1701.13
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N304400 U.S. CBP
The tariff classification, country of origin and status under the United States-Colombia Trade Promotion Agreement (CTPA), of Panela Sugar from Colombia.
- N272251 U.S. CBP
The tariff classification and country of origin marking of Raw Cane Sugar from Canada
- 600014325 HMRC
Jaggery Powder The product is obtained from sugar cane. It has a fine, coarse texture and is orange/light brown in colour. Weight 500g and 1kg in plastic jars
Note legali
Note di sottovoci
1. Ai sensi delle sottovoci 170112, 170113 e 170114, si intende per «zucchero greggio» lo zucchero contenente, in peso, allo stato secco, una percentuale di saccarosio, corrispondente alla lettura del polarimetro, inferiore a 99,5 gradi.
2. La sottovoce 170113 comprende solo gli zuccheri di canna ottenuti senza centrifugazione, il cui tenore di saccarosio, in peso, allo stato secco, corrisponde a una lettura del polarimetro pari o superiore a 69°, ma inferiore a 93°. Il prodotto contiene solo microcristalli naturali allotriomorfi di forma irregolare, invisibili ad occhio nudo, circondati da residui di melasse e altri componenti dello zucchero di canna.
Note complementari
1. Per l'applicazione delle sottovoci 17011210, 17011290, 17011310, 17011390, 17011410 e 17011490 sono considerati «zuccheri greggi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
2. Il dazio applicabile allo zucchero greggio delle sottovoci 17011210, 17011310 e 17011410, per il quale il rendimento determinato in conformità dell’allegato III, parte (B) punto (III) del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 dell'20.12.2013, pag. 671) non è del 92 %, è calcolato come segue:
il tasso indicato viene moltiplicato per un coefficiente correttore ottenuto dividendo per 92 la percentuale del rendimento determinato secondo le disposizioni di cui sopra.
3. Per l'applicazione della sottovoce 17019910 sono considerati «zuccheri bianchi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di colori né d'altre sostanze contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
4. Per i prodotti delle sottovoci 17022010, 17026095 e 17029071, il tenore di zuccheri (saccarosio, fruttosio, glucosio e maltosio, con fruttosio e glucosio espressi in equivalente saccarosio) è determinato applicando il metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione («metodo HPLC»), con la seguente formula:
S + 0,95 x (F + G) + M
in cui:
«S» è il tenore di saccarosio determinato mediante il metodo HPLC;
«F» è il tenore di fruttosio determinato mediante il metodo HPLC;
«G» è il tenore di glucosio determinato mediante il metodo HPLC;
«M» è il tenore di maltosio determinato mediante il metodo HPLC.
Per i prodotti delle sottovoci 17026080, 17029080 e 17029095, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico [(espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione)]. Per i prodotti delle sottovoci 17026080 e 17029080, la conversione dei risultati in equivalente saccarosio si ottiene moltiplicando i gradi Brix per il coefficiente 0,95.
5. Ai sensi delle sottovoci 17023010, 17024010, 17026010 e 17029030, per «isoglucosio» si intende il prodotto ottenuto a partire dal glucosio o dai suoi polimeri, contenente in peso, allo stato secco, almeno il 10 % di fruttosio.
Per i prodotti di tali sottovoci, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico [(espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014)].
6. È considerato come «sciroppo di inulina»:
a) ai sensi della sottovoce 17026080 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio;
b) ai sensi della sottovoce 17029080 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % ma non superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio.
La quantità di «fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio» è determinata mediante la formula: F + 0,5 S/0,95 calcolata sulla sostanza secca, in cui «F» è il tenore di fruttosio e «S» è il tenore di saccarosio determinato con il metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione.
7. Le merci della sottovoce 170490, presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.
8. Nella nomenclatura, le miscele di zucchero con piccole quantità di altre sostanze sono classificate nel capitolo 17, tranne se hanno il carattere di un preparato classificato altrove.
Il codice GTİP 1701.13.10.00.00 è una linea della tariffa doganale turca che rientra nella sottovoce SA 1701.13 (di canna specificati nella nota di sottovoci 2 del presente capitolo).
L’aliquota legale (legge 474) è pari al 135%.
Per la stessa sottovoce, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 156%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 14,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 16%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 6,3%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.
La Turchia ha importato merci della sottovoce 1701.13 per 1K USD nel 2024.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice GTİP 1701.13.10.00.00?
L’aliquota legale (legge 474) nella tariffa doganale turca è pari al 135%. L’aliquota effettivamente applicata è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può variare secondo il paese d’origine.