Tariffa doganale turca · codice GTİP · HS 2303.10
2303.10.19.00.11: Residui dell'amideria: Kuru madde üzerinden hesaplandığında protein oranı ağırlık: mısır gluteni
Residui dell'amideria
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale turca, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 2303 Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar; şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayiinin diğer artıkları, biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları (pellet halinde olsun olmasın):
- 2303.10 Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar:
- Mısır nişastası imalat artıkları (konsantre edilmiş ıslatma suları hariç):
- Kuru madde üzerinden hesaplandığında protein oranı ağırlık itibariyle % 40 veya daha az olanlar
- 2303.10.19.00.11 Mısır gluteni
Quanto si paga
Importazione: Turchia
Per la Turchia sono indicati i dazi applicati della decisione sul regime d’importazione 2026, nella versione consolidata del Ministero del Commercio (modifiche fino ad agosto 2026). Si aggiungono il dazio aggiuntivo (İGV) e, per alcuni prodotti agricoli, l’onere finanziario aggiuntivo (EMY). Le note a piè di pagina possono ridurre l’aliquota per determinati paesi o periodi: vedere la pagina della linea.
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Requisiti all’importazione 1
- Controllo all’importazioneNişastacılık artıkları ve benzeri artıklar; şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayiinin diğer artıkları, biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları (pellet halinde olsun olmasın) · Tarım ve Orman Bakanlığı
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 gennaio 2026
- Atto giuridico
- Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi) 2026/5 (RG 31.12.2025, 33124 (4. Mükerrer)); değişik: RG 03.04.2026, RG 28.07.2026
Aliquote preferenziali per paese
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| dazio per i paesi terzi (senza accordo) | — | Esente |
| accordi con UE e Regno Unito | Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia e altri 24Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria | Esente |
| TPS-OIC | Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Emirati Arabi Uniti e altri 8Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Kuwait, Malaysia, Marocco, Oman, Pakistan, Qatar | Esente |
| D-8 | Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan | Esente |
| accordo Turchia–Emirati Arabi Uniti | Emirati Arabi Uniti | Esente |
| accordo Turchia–Bosnia ed Erzegovina | Bosnia ed Erzegovina | Esente |
| accordo Turchia–Georgia | Georgia | Esente |
| accordo Turchia–Corea del Sud | Corea del Sud | Esente |
| accordo Turchia–Malaysia | Malaysia | Esente |
| accordo Turchia–Singapore | Singapore | Esente |
| accordo Turchia–Venezuela | Venezuela | Esente |
| accordo Turchia–Kosovo | Kosovo | Esente |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
2303.10 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili
Linee tariffarie (Turchia): 2303.10
- 2303.10.11.00.11Kuru madde üzerinden hesaplandığında protein oranı ağırlık: mısır gluteni
- 2303.10.11.00.19Kuru madde üzerinden hesaplandığında protein oranı ağırlık: diğerleri
- 2303.10.19.00.11Kuru madde üzerinden hesaplandığında protein oranı ağırlık: mısır gluteni
- 2303.10.19.00.19Kuru madde üzerinden hesaplandığında protein oranı ağırlık: diğerleri
- 2303.10.90.00.00Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar: diğerleri
Note legali
Note complementari
1. Sono classificati nella sottovoci 23031011 e 23031019 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida.
Il loro tenore di amido non supera il 28 % in peso, calcolato sulla materia secca secondo il metodo figurante nell'allegato III, parte K, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, ed il tenore in materie grasse non supera il 4,5 %, in peso, calcolato sulla materia secca secondo il metodo descritto nell'allegato III, parte G, del regolamento (CE) n. 152/2009.
2. Sono classificati nella sottovoce 23069005 soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco contenenti i seguenti componenti nelle quantità specificate, calcolate, in peso sulla sostanza secca:
a) prodotti che presentano un tenore in materie grasse inferiore a 3 %:
tenore in amido: inferiore a 45 %,
tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 11,5 %;
b) prodotti che presentano un tenore in materie grasse uguale o superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8 %:
tenore in amido: inferiore a 45 %,
tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 13 %.
Tali residui non possono inoltre contenere componenti che non provengano dai chicchi di granturco.
Per la determinazione del tenore di amido e di proteine, si applicano i metodi che figurano nel regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parti K e C.
Per la determinazione del tenore in materie grasse e dell'umidità, si applicano rispettivamente i metodi che figurano nel regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parti G e A.
Sono esclusi i prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo.
3. Per l'applicazione delle sottovoci 23070011, 23070019, 23080011 e 23080019, si intende per:
«titolo alcolometrico massico effettivo», il numero di chilogrammi di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto,
«titolo alcolometrico massico potenziale», il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti dalla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto,
«titolo alcolometrico massico totale», la somma dei titoli alcolometrici massici effettivi e potenziali,
«% mas», il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 23091011 a 23091070 e da 23099031 a 23099070, sono considerati come «prodotti lattiero-caseari» i prodotti che rientrano nelle voci 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 e nelle sottovoci da 04032011 a 04032039, da 04039011 a 04039069, 17021100, 17021900 e 21069051.
5. Sono classificati nella sottovoce 23099020 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida, contenenti:
residui della fabbricazione degli amidi di granturco utilizzati nel processo per via umida in una proporzione non superiore a 15 % in peso, e/o
residui provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida, utilizzata nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido.
Questi prodotti, inoltre, possono contenere residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida.
Il loro tenore di amido non supera il 28 %, in peso, sulla materia secca, secondo il metodo di cui all'allegato III, parte K, del regolamento (CE) n. 152/2009, il tenore di materie grasse non supera il 4,5 %, in peso, calcolato sulla materia secca secondo il metodo descritto nell'allegato III, parte G, del regolamento (CE) n. 152/2009 e il tenore di proteine non supera il 40 %, in peso, sulla materia secca, secondo il metodo di cui all'allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 152/2009.
Nella tariffa doganale turca, 2303.10.19.00.11 è una delle 5 linee della sottovoce 2303.10, residui della fabbricazione degli amidi e residui simili.
L’aliquota legale (legge 474) è pari a zero (esenzione).
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari all’1,4%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 15%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 5,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 5,4%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 2%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.
La Turchia ha importato merci della sottovoce 2303.10 per 18 Mln USD nel 2024; il primo fornitore è l’Ucraina, mentre l’Italia si colloca al 4º posto con 2 Mln USD.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice GTİP 2303.10.19.00.11?
L’aliquota legale (legge 474) nella tariffa doganale turca è pari a zero (esenzione). L’aliquota effettivamente applicata è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può variare secondo il paese d’origine.
Da dove importa queste merci la Turchia?
Per l’intera sottovoce 2303.10, nel 2024 il primo fornitore è l’Ucraina (9 Mln USD), davanti alla Romania.
Che posizione occupa l’Italia tra i fornitori?
Per la sottovoce 2303.10, nel 2024 l’Italia si colloca al 4º posto tra i fornitori della Turchia, con 2 Mln USD.