Tariffa doganale turca · codice GTİP · HS 2843.21
2843.21.00.00.00: Kolloidal haldeki kıymetli metaller: gümüş bileşikleri, gümüş nitrat
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale turca, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 2843 Kolloidal haldeki kıymetli metaller; kıymetli metallerin inorganik veya organik bileşikleri (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); kıymetli metallerin amalgamları :
- Gümüş bileşikleri:
- 2843.21.00.00.00 Gümüş nitrat
Quanto si paga
Importazione: Turchia
Per la Turchia sono indicati i dazi applicati della decisione sul regime d’importazione 2026, nella versione consolidata del Ministero del Commercio (modifiche fino ad agosto 2026). Si aggiungono il dazio aggiuntivo (İGV) e, per alcuni prodotti agricoli, l’onere finanziario aggiuntivo (EMY). Le note a piè di pagina possono ridurre l’aliquota per determinati paesi o periodi: vedere la pagina della linea.
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Nessuna misura aggiuntiva registrata per questa origine.
Aliquote preferenziali per paese
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
2843.21 Metalli preziosi allo stato colloidale: composti dell'argento, nitrato d'argento
Note legali
Note
1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:
a) gli elementi chimici isolati o i composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, anche contenenti delle impurezze;
b) le soluzioni acquose dei prodotti della precedente lettera a);
c) le altre soluzioni dei prodotti della precedente lettera a), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale e indispensabile e giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
d) i prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
e) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c) o d), con aggiunta di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale.
2. Oltre ai ditioniti ed ai solfossilati, stabilizzati con sostanze organiche (voce 2831), ai carbonati e ai perossicarbonati di basi inorganiche (voce 2836), ai cianuri, agli ossicianuri e ai cianuri complessi di basi inorganiche (voce 2837), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (voce 2842), ai prodotti organici compresi nelle voci da 2843 a 2846 e 2852 ed ai carburi (voce 2849), sono da classificare in questo capitolo soltanto i composti del carbonio enumerati qui di seguito:
a) gli ossidi di carbonio, il cianuro d'idrogeno, gli acidi fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (voce 2811);
b) gli ossialogenuri di carbonio (voce 2812);
c) il disolfuro di carbonio (voce 2813);
d) i tiocarbonati, i selenocarbonati e tellurocarbonati, i selenocianati e tellurocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e gli altri cianati complessi di basi inorganiche (voce 2842);
e) il perossido di idrogeno, solidificato con urea (voce 2847), l'ossisolfuro di carbonio, gli alogenuri di tiocarbonile, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianammide e i suoi derivati metallici (voce 2853), esclusa la calciocianammide, anche pura (capitolo 31).
3. Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione VI, questo capitolo non comprende:
a) il cloruro di sodio e l'ossido di magnesio, anche puri, e gli altri prodotti della sezione V;
b) i composti organo-inorganici, diversi da quelli nominati nella precedente nota 2;
c) i prodotti previsti nelle note 2, 3, 4 o 5 del capitolo 31;
d) i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» della voce 3206; le fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi, della voce 3207;
e) la grafite artificiale (voce 3801), i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o nelle granate o bombe estintrici della voce 3813; le scolorine condizionate in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824;
f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) o di pietre sintetiche (voci da 7102 a 7105), nonché i metalli preziosi e le loro leghe del capitolo 71;
g) i metalli, anche puri, le leghe metalliche o i cermet (compresi i carburi metallici sinterizzati, vale a dire i carburi metallici sinterizzati con metallo) della sezione XV;
h) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi (voce 9001).
4. Gli acidi complessi di costituzione chimica definita, costituiti da un acido di elementi non metallici del sottocapitolo II e da un acido contenente un elemento metallico del sottocapitolo IV, sono da classificare nella voce 2811.
5. Le voci da 2826 a 2842 comprendono soltanto i sali e i perossosali di metalli e quelli di ammonio.
Salvo disposizioni contrarie, i sali doppi o complessi sono da classificare nella voce 2842.
6. La voce 2844 comprende soltanto:
a) il tecnezio (numero atomico 43), il promezio (numero atomico 61), il polonio (numero atomico 84) e tutti gli elementi con numero atomico superiore a 84;
b) gli isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle sezioni XIV e XV), anche miscelati tra loro;
c) i composti, inorganici o organici, di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o no, anche miscelati tra loro;
d) le leghe, le dispersioni (compresi i cermet), i prodotti ceramici e i miscugli, contenenti tali elementi o isotopi o i loro composti inorganici o organici aventi una radioattività specifica superiore a 74 Bq/g (0,002 μCi/g);
e) gli elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari;
f) i prodotti radioattivi residui, utilizzabili o no.
Ai sensi di questa nota e delle voci 2844 e 2845 per «isotopi» s'intendono:
i nuclidi isolati, esclusi tuttavia gli elementi esistenti in natura allo stato monoisotopico,
le miscele di isotopi di uno stesso elemento, arricchite in uno o più dei loro isotopi, cioè gli elementi la cui composizione isotopica naturale è stata modificata artificialmente.
7. Rientrano nella voce 2853 le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, più di 15% di fosforo.
8. Gli elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per essere utilizzati in elettronica, restano classificati in questo capitolo, purché siano presentati in forme gregge di trafilatura, di cilindri o di barre. Se sono tagliati in forma di dischi, piastrine o in forme simili rientrano nella voce 3818.
Il codice GTİP 2843.21.00.00.00 è l’unica linea della tariffa doganale turca nella sottovoce SA 2843.21 (metalli preziosi allo stato colloidale: composti dell'argento, nitrato d'argento).
L’aliquota legale (legge 474) è pari al 5,5%.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE è pari al 5,5%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari al 3,7%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 4%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 9%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 9%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 2,5%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 2,5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
La Turchia ha importato merci della sottovoce 2843.21 per 590,6K USD nel 2024.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice GTİP 2843.21.00.00.00?
L’aliquota legale (legge 474) nella tariffa doganale turca è pari al 5,5%. L’aliquota effettivamente applicata è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può variare secondo il paese d’origine.