Tariffa doganale turca · codice GTİP · HS 3824.89
3824.89.00.00.00: Kısa zincirli klorlu parafinleri içerenler
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale turca, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 3824 Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karı- şımlarından oluşanlar dahil);
- Bu faslın 3 nolu altpozisyon notunda belirtilen eşya:
- 3824.89.00.00.00 Kısa zincirli klorlu parafinleri içerenler
Quanto si paga
Importazione: Turchia
Per la Turchia sono indicati i dazi applicati della decisione sul regime d’importazione 2026, nella versione consolidata del Ministero del Commercio (modifiche fino ad agosto 2026). Si aggiungono il dazio aggiuntivo (İGV) e, per alcuni prodotti agricoli, l’onere finanziario aggiuntivo (EMY). Le note a piè di pagina possono ridurre l’aliquota per determinati paesi o periodi: vedere la pagina della linea.
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Requisiti all’importazione 2
- Controllo all’importazioneDökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil) (3827.11.00.00.11 “R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı” hariç) · Tarım ve Orman Bakanlığı
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 gennaio 2026
- Atto giuridico
- Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi) 2026/5 (RG 31.12.2025, 33124 (4. Mükerrer)); değişik: RG 03.04.2026, RG 28.07.2026
- Controllo all’importazioneKısa zincirli klorlu parafinleri (C10-C13) içerenler · Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 gennaio 2026
- Atto giuridico
- Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi) 2026/6 (RG 31.12.2025, 33124 (4. Mükerrer))
Aliquote preferenziali per paese
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
3824.89 contenenti paraffine clorurate a catena corta
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:
1) la grafite artificiale (voce 3801);
2) gli insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme, o negli imballaggi previsti nella voce 3808;
3) i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (voce 3813);
4) i materiali di riferimento certificati, descritti nella seguente nota 2;
5) i prodotti elencati nelle seguenti note 3 a) o 3 c);
b) le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente voce 2106);
c) prodotti della voce 2404;
d) le scorie, ceneri e i residui (compresi i fanghi, diversi dai fanghi di depurazione) contenenti metalli, arsenico o loro miscele che soddisfano le condizioni della nota 3 a) o 3 b) del capitolo 26 (voce 2620);
f) i catalizzatori esauriti dei tipi utilizzati per l'estrazione dei metalli comuni o per la fabbricazione di composti chimici a base di metalli comuni (voce 2620), i catalizzatori dei tipi principalmente adoperati per il recupero dei metalli preziosi (voce 7112) nonché i catalizzatori costituiti da metalli o da leghe metalliche che si presentano, per esempio, sotto forma di polvere molto fine o di tela metallica.
2.
A) Ai sensi della voce 3822, si intende per «materiale di riferimento certificato» un materiale di riferimento che è accompagnato da un certificato indicante i valori delle proprietà certificate ed i metodi utilizzati per determinare questi valori, come pure il grado di sicurezza da attribuire a ogni valore, e che è idoneo ad essere utilizzato ai fini di analisi, di verifica o di riferimento.
B) Ad eccezione dei prodotti dei capitoli 28 o 29, ai fini della classificazione dei materiali di riferimento certificati, la voce 3822 ha priorità su tutte le altre posizioni della nomenclatura.
3. Sono compresi nella voce 3824, e non in altra voce della nomenclatura:
a) i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di ossido di magnesio o di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g;
b) gli oli di flemma; l'olio di Dippel;
c) le «scolorine», condizionate in imballaggi per la vendita al minuto;
d) i prodotti per la correzione di matrici per ciclostile, altri liquidi correttori e nastri correttori (diversi da quelli della voce 9612), condizionati in imballaggi per la vendita al minuto;
e) i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni (per esempio: i coni di Seger).
4. Per «rifiuti urbani», nella nomenclatura si intendono i rifiuti scartati dai privati, alberghi, ristoranti, ospedali, negozi, uffici, ecc., e i detriti raccolti sulle strade e sui marciapiedi, nonché i materiali di costruzione di scarto e i detriti di demolizione. I rifiuti urbani contengono generalmente un grande numero di materie, come le materie plastiche, la gomma, il legno, la carta, i tessili, il vetro, il metallo, i prodotti alimentari, i mobili rotti e altri oggetti danneggiati o scartati. L'espressione «rifiuti urbani» non comprende:
a) le materie o gli oggetti che sono stati separati dai rifiuti, come per esempio i rifiuti di materie plastiche, gomma, legno, carta, tessili, vetro o metallo, i cascami ed avanzi elettrici ed elettronici (comprese le batterie usate) che sono classificati secondo il regime proprio;
b) i rifiuti industriali;
c) rifiuti farmaceutici, come definiti nella nota 4 k) del capitolo 30;
d) rifiuti clinici definiti alla nota 6 a).
5. Ai sensi della voce 3825, per «fanghi di depurazione» si intendono i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque luride urbane e i rifiuti di pretrattamento, i rifiuti di pulizia e i fanghi non stabilizzati. I fanghi stabilizzati atti ad essere utilizzati come concimi sono esclusi (capitolo 31).
6. Ai sensi della voce 3825 con l'espressione «altri rifiuti» si intende:
a) i rifiuti clinici, ossia i rifiuti contaminati provenienti dalla ricerca medica, dai lavori d'analisi o da altri trattamenti medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, che spesso contengono degli agenti patogeni e delle sostanze farmaceutiche che devono essere distrutti in un modo speciale (per esempio: bende, guanti e siringhe usate);
b) i residui di solventi organici;
c) i residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo;
d) gli altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse.
Tuttavia, l'espressione «altri rifiuti» non comprende i rifiuti che contengono principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi (voce 2710).
7. Ai fini della voce 3826, per «biodiesel» si intendono gli esteri monoalchilici di acidi grassi del tipo utilizzato come carburante, derivati da grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica, anche usati.
Note di sottovoce
1. Le sottovoci 380852 e 380859 comprendono soltanto le merci della voce 3808, contenenti una o più delle sostanze seguenti: alacloro (ISO); aldicarb (ISO); aldrina (ISO); azinfos-metile (ISO); binapacril (ISO); camfecloro (ISO) (tossafene); captafol (ISO); carbofuran (ISO); clordano (ISO); clordimeforme (ISO); clorobenzilato (ISO); DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano); dieldrina (ISO, DCI); 4,6-dinitro-o-cresolo (DNOC (ISO)) o i suoi sali; dinoseb (ISO), suoi sali o esteri; endosulfan (ISO); dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano); dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano); fluoroacetamide (ISO); eptacloro (ISO); esaclorobenzene (ISO); 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI); composti di mercurio; metamidofos (ISO); monocrotofos (ISO); ossirano (ossido di etilene); paration (ISO); paration metile (ISO) (metil paration); pentaclorofenolo (ISO), suoi sali o suoi eteri; acido perfluorottano sulfonato e i suoi sali; sulfonammidi di perfluorottano; floruro di perfluorottano e sulfonile; fosfamidone (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-acido triclorofenossiacetico), suoi sali o esteri; composti di tributilstagno; triclorfon (ISO).
2. Le sottovoci 380861 a 380869 comprendono soltanto le merci della voce 3808, contenenti alfa-cipermetrina (ISO), bendiocarb (ISO), bifentrin (ISO), clorfenapir (ISO), ciflutrin (ISO), deltametrina (DCI, ISO), etofenprox (DCI), fenitrotion (ISO), lambda-cialotrina (ISO), malation (ISO), pirimifos-metile (ISO) o propoxur (ISO).
3. Le sottovoci da 382481 a 382489 comprendono soltanto miscele e preparazioni contenenti una o più delle sostanze seguenti: ossirano (ossido di etilene), polibromobifenili (PBB), policlorobifenili (PCB), policloroterfenili (PCT), fosfato di tri(2,3-dibromo-propile), aldrina (ISO), camfecloro (ISO) (tossafene), clordano (ISO), clordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfan (ISO), endrin (ISO), eptacloro (ISO), mirex (ISO), 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH (ISO)), compreso il lindano (ISO, DCI), pentaclorobenzene (ISO), esaclorobenzene (ISO), acido perfluorottano sulfonato, suoi sali, sulfonammidi di perfluorottano, floruro di perfluorottano e sulfonile o tetra, penta, esa, epta o ottabromodifenileteri; paraffine clorurate a catena corta.
Le paraffine clorurate a catena corta sono miscele di composti, con un grado di clorurazione superiore al 48 % in peso, con la seguente formula molecolare: CxH(2x-y+2)Cly, dove x=10 – 13 e y= 1 – 13.
4. Ai sensi delle sottovoci 382541 e 382549, per «residui di solventi organici» si intendono i residui contenenti principalmente solventi organici inadatti alla loro utilizzazione iniziale, destinati o no al recupero dei solventi.
Il codice GTİP 3824.89.00.00.00 è l’unica linea della tariffa doganale turca nella sottovoce SA 3824.89 (contenenti paraffine clorurate a catena corta).
L’aliquota legale (legge 474) è pari al 6,5%.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE è pari al 6,5%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari al 6,5%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 6%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 5%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 2,6%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.
La Turchia ha importato merci della sottovoce 3824.89 per 22,3K USD nel 2024.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice GTİP 3824.89.00.00.00?
L’aliquota legale (legge 474) nella tariffa doganale turca è pari al 6,5%. L’aliquota effettivamente applicata è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può variare secondo il paese d’origine.