Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 0204.42

0204 42 90

0204 42 90: Carne ovina congelata con osso: In altri pezzi, non disossate: altre

Carne ovina congelata con osso

Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 1 suddivisioni Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 0204 Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate:
  2. altre carni di animali della specie ovina, congelate:
  3. 0204 42 in altri pezzi, non disossate:
  4. 0204 42 90 altre

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 12,8 + 167,5 €/100 kg/net dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 7

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 1988/20
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
    Si applica alle merci originarie di
    Afghanistan, Albania, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia e altri 126
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 1988/20
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Suddivisioni TARIC

Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.

0204 42 90 10Of domestic sheep
0204 42 90 90Other

Contingenti tariffari

Numero d’ordineOrigineDazio contingentalePeriodoVolumeSaldoValidità
09.6700 Ukraine Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 2.250.000 kg 2.250.000 kg Aperto
09.7902 New Zealand Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 13.722.000 kg 13.610.827 kg Aperto

Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 23 ottobre 2026.

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 10% aliquota ridotta
  • Belgio 6% aliquota ridotta
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 12% aliquota ridotta
  • Cipro 5% aliquota ridotta
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 13,5% aliquota ridotta
  • Francia 5,5% / 10% aliquota ridotta
  • Germania 7% aliquota ridotta
  • Grecia 13% aliquota ridotta
  • Irlanda 23%
  • Italia 10% aliquota ridotta
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 3% aliquota ridotta
  • Malta 0% aliquota ridotta
  • Paesi Bassi 9% aliquota ridotta
  • Polonia 5% aliquota ridotta
  • Portogallo 6% aliquota ridotta
  • Romania 11% aliquota ridotta
  • Slovacchia 5% / 19% aliquota ridotta
  • Slovenia 9,5% aliquota ridotta
  • Spagna 10% aliquota ridotta
  • Svezia 6% aliquota ridotta
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—12,8 + 167,5 €/100 kg/net
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–CileContingente Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær ØerContingente Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–IslandaContingente Islanda Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–NorvegiaContingente Norvegia Esente
accordo UE–Nuova ZelandaContingente Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–UcrainaContingente Ucraina Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador 1,1 % + 15,2 EUR / 100 kg
accordo UE–Turchia Turchia 0 % + 167,5 EUR / 100 kg

Note a piè di pagina

UE: importazioni mensili · HS 0204.42

ultimi 12 mesi361,1 Mln €+0,7% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione9,45 € al kg
Aliquota preferenziale6%
gen 2024: 13,8 Mln €feb 2024: 17,8 Mln €mar 2024: 20,8 Mln €apr 2024: 23,8 Mln €mag 2024: 29,6 Mln €giu 2024: 29,9 Mln €lug 2024: 37,5 Mln €ago 2024: 29,1 Mln €set 2024: 19,9 Mln €ott 2024: 16,2 Mln €nov 2024: 14,6 Mln €dic 2024: 14,5 Mln €gen 2025: 18,4 Mln €feb 2025: 20,9 Mln €mar 2025: 31,1 Mln €apr 2025: 37,6 Mln €mag 2025: 45 Mln €giu 2025: 51 Mln €lug 2025: 55,4 Mln €ago 2025: 33,9 Mln €set 2025: 22,1 Mln €ott 2025: 15,4 Mln €nov 2025: 17,7 Mln €dic 2025: 18,5 Mln €gen 2026: 29,7 Mln €feb 2026: 24,4 Mln €mar 2026: 36,9 Mln €apr 2026: 45,7 Mln €mag 2026: 44,1 Mln €giu 2026: 40,6 Mln €lug 2026: 39,5 Mln €ago 2026: 26,5 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Nuova Zelanda 330,6 Mln € 91,6% +3,7%
Cile 8,9 Mln € 2,5% -20,8%
Australia 8,4 Mln € 2,3% -24,5%
Regno Unito 8 Mln € 2,2% -23,4%
Islanda 2,5 Mln € 0,7% +3,2%
Argentina 2 Mln € 0,6% -44,7%
Isole Falkland 482K € 0,1% -1,2%
Norvegia 27K € 0% -73,6%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

0204.42 in altri pezzi, non disossate

Linee tariffarie (UE): 0204.42

Note legali

Note complementari

Note di capitolo: Capitolo 02 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

0204 · Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

È compresa in questa voce soltanto la carne fresca, refrigerata o congelata degli animali classificati nella voce 0104, siano essi domestici o selvatici e soprattutto la carne della specie ovina (sia degli ovini domestici che dei mufloni) nonché la carne di stambecco.

0204 41 00 a 0204 43 90 · altre carni di animali della specie ovina, congelate

Le note esplicative delle sottovoci 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30 e 0204 22 50 si applicano, mutatis mutandis, alle sottovoci 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30 e 0204 42 50.

Considerazioni generali del capitolo

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

Considerazioni generali

1. Sono classificate in questo capitolo le carni e le frattaglie atte all'alimentazione umana, anche se presentate come destinate all'alimentazione degli animali.

2. Per quanto concerne la portata dei termini «carni» e «frattaglie» ai sensi di questo capitolo, occorre riferirsi alle note esplicative del sistema armonizzato, considerazioni generali del capitolo 2.

3. Per quanto riguarda i vari stati in cui possono presentarsi le carni e le frattaglie del presente capitolo (fresche, refrigerate, congelate, salate o in salamoia, secche o affumicate), occorre riferirsi alle note esplicative del sistema armonizzato, considerazioni generali del capitolo 2. Si segnala inoltre che la carne surgelata segue il regime della carne congelata; lo stesso dicasi della carne parzialmente o totalmente scongelata. Resta inoltre inteso che il termine «congelato» comprende non solamente la carne congelata allo stato fresco, ma anche la carne che è stata prima leggermente seccata e quindi congelata, in quanto la sua conservazione effettiva e duratura è assicurata essenzialmente da tale congelazione.

4. Anche per la distinzione fra carni e frattaglie del presente capitolo ed i prodotti del capitolo 16 si rinvia alle note esplicative del sistema armonizzato, considerazioni generali del capitolo 2. Si precisa tuttavia che restano classificate nel capitolo 2 le carni e le frattaglie crude, tritate ma non altrimenti preparate, che sono semplicemente imballate in fogli di materia plastica (anche presentate in forma di salsiccia) unicamente per facilitarne la manipolazione e il trasporto.

5. Per la distinzione tra pezzi disossati e non disossati, le cartilagini e i tendini non sono considerati come osso.

6. Le carni e le frattaglie che contengono conservanti, stabilizzanti o antiossidanti aggiunti per arrestare la decomposizione di tali prodotti rimangono classificate nel presente capitolo.

Nota complementare 1 A, lettere d) ed e)

Ai fini della nota complementare 1 A, lettere d) ed e) del presente capitolo (in combinato disposto con la nota complementare 1 C del presente capitolo), nel determinare se sono soddisfatte le condizioni relative al numero minimo e massimo di costole, vanno considerate soltanto le costole, intere o tagliate, che sono attaccate direttamente alla colonna vertebrale.

In base a tale spiegazione, la figura che segue fornisce un esempio di un quarto anteriore di bovino che soddisfa la nota complementare 1 A, lettere d) ed e) in combinato disposto con la nota complementare 1 C del presente capitolo.

QUARTO ANTERIORE QUARTO POSTERIORE

Nota complementare 2 C

Ai sensi della nota complementare 2 C di questo capitolo, per quanto concerne le due tecniche di taglio ed i termini «gola, parte della spalla», «guancia bassa» e «guancia bassa, gola e parte della spalla presentati insieme» occorre fare riferimento ai grafici seguenti:

Nota complementare 6 a)

Il sale non è considerato un condimento ai sensi di questa nota complementare.

Vedi anche la nota complementare 7 del presente capitolo.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 altre 12,8 + 167,5 €/100 kg/net —
2025 invariato 12,8 + 167,5 €/100 kg/net —
2024 invariato 12,8 + 167,5 €/100 kg/net —
2023 invariato 12,8 + 167,5 €/100 kg/net —
2022 invariato 12,8 + 167,5 €/100 kg/net —
2021 invariato 12,8 + 167,5 €/100 kg/net —
2020 invariato 12,8 + 167,5 €/100 kg/net —
2019 Other 12,8 + 167,5 €/100 kg/net —

Nella nomenclatura combinata dell’UE, 0204 42 90 è una delle 4 linee della sottovoce 0204.42, in altri pezzi, non disossate.

Il dazio per i paesi terzi è un dazio specifico o composto: 12,8 + 167,5 €/100 kg/net.

Le merci originarie di 120 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi di 12,8 + 167,5 €/100 kg/net; per 118 di essi l’esenzione è totale.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 0204.42 per 361,1 Mln € (+1% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 9,45 € al kg; la Nuova Zelanda ne ha fornito il 92%, davanti al Cile.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 225%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dallo 0% al 2%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 10%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 9%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 9%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 30% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 35%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 0204.42 per 448,8 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Nuova Zelanda.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 0204 42 90?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è 12,8 + 167,5 €/100 kg/net; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 0204 42 90?

120 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 118 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 0204 42 90?

Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 0204.42, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Nuova Zelanda (262 Mln USD), davanti all’Australia.

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