0405 90 10 e 0405 90 90 · altri
Vedi la nota di sottovoci 2 del presente capitolo e le note esplicative del SA, voce 0405, paragrafo C.
Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 0405.90
Altre materie grasse del latte
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Importazione: UE
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
TEDB · 26 ottobre 2026
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| dazio per i paesi terzi (senza accordo) | — | 231,3 €/100 kg/net |
| GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia | Esente |
| CARIFORUM | Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago | Esente |
| PTOM (Paesi e territori d'oltremare) | Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna | Esente |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibia | Esente |
| Stati dell’Africa orientale e australe | Mauritius, Seychelles, Zimbabwe | Esente |
| accordo UE–Andorra | Andorra | Esente |
| accordo UE–Albania | Albania | Esente |
| accordo UE–Bosnia ed Erzegovina | Bosnia ed Erzegovina | Esente |
| accordo UE–Canada | Canada | Esente |
| accordo UE–Costa d’Avorio | Costa d’Avorio | Esente |
| accordo UE–Cile | Cile | Esente |
| accordo UE–Camerun | Camerun | Esente |
| accordo UE–Egitto | Egitto | Esente |
| Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. | Sahara Occidentale | Esente |
| accordo UE–Figi | Figi | Esente |
| accordo UE–Regno Unito | Regno Unito | Esente |
| accordo UE–Georgia | Georgia | Esente |
| accordo UE–Ghana | Ghana | Esente |
| accordo UE–Israele | Israele | Esente |
| accordo UE–Giordania | Giordania | Esente |
| accordo UE–Giappone | Giappone | Esente |
| accordo UE–Kenya | Kenya | Esente |
| accordo UE–Corea del Sud | Corea del Sud | Esente |
| accordo UE–Libano | Libano | Esente |
| accordo UE–Marocco | Marocco | Esente |
| accordo UE–Moldavia | Moldavia | Esente |
| accordo UE–Montenegro | Montenegro | Esente |
| accordo UE–Macedonia del Nord | Macedonia del Nord | Esente |
| accordo UE–Perù | Perù | Esente |
| accordo UE–Papua Nuova Guinea | Papua Nuova Guinea | Esente |
| accordo UE–Territori Palestinesi | Territori Palestinesi | Esente |
| accordo UE–Serbia | Serbia | Esente |
| accordo UE–Singapore | Singapore | Esente |
| unione doganale UE–San Marino | San Marino | Esente |
| accordo UE–UcrainaContingente | Ucraina | Esente |
| accordo UE–Stati UnitiContingente | Stati Uniti | Esente |
| accordo UE–Samoa | Samoa | Esente |
| accordo UE–Kosovo | Kosovo | Esente |
| accordo UE–Sudafrica | Sudafrica | Esente |
| accordo UE–Nuova ZelandaContingente | Nuova Zelanda | 30,83 EUR / 100 kg |
| accordo UE–Vietnam | Vietnam | 0 EUR / 100 kg |
Contingenti tariffari OMC.
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 89,3 Mln € | 57,2% | -42,4% | |
| 57 Mln € | 36,5% | -42,7% | |
| 6,5 Mln € | 4,2% | -10,6% | |
| 2,3 Mln € | 1,4% | -17,6% | |
| 708K € | 0,5% | +22,7% | |
| 178K € | 0,1% | +371,7% | |
| 113K € | 0,1% | -19,5% | |
| 11K € | 0% | +5034% |
0405.90 Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte: altri
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
The tariff classification of Brown Butter from Finland
The tariff classification of Ghee from Greece
The tariff classification of Organic Coconut Oil & Ghee Butter and Organic Ghee Butter from India, Phillipines and Sri Lanka
The tariff classification of Cheese Flavor Pastes and Cultured Cream Flavor Paste from New Zealand
The product is an Anhydrous Milkfat that contains anhydrous milkfat and salt that is packaged in intermediate bulk containers (IBM) of 1000kg net weight.
1. Si considera come «latte» il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato.
2. Ai sensi della voce 0403, gli yogurt possono essere concentrati o aromatizzati e possono essere addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di frutta, frutta a guscio, cacao, cioccolato, spezie, caffè o estratti di caffè, piante, parti di piante, cereali o prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, purché la sostanza aggiunta non sia utilizzata per sostituire totalmente o parzialmente uno dei componenti del latte e il prodotto mantenga il carattere essenziale di yogurt.
3. Ai sensi della voce 0405 sono considerati come:
a) «burro» il burro naturale, il burro di siero di latte e il burro «ricombinato» (fresco, salato o rancido anche in recipienti ermeticamente chiusi) che provengono esclusivamente dal latte, il cui tenore di materie grasse è uguale o superiore a 80 % ma non superiore a 95 %, in peso, di latte, il tenore massimo di materie solide non grasse del latte è di 2 %, in peso, e il tenore massimo di acqua è di 16 % in peso. Il burro non contiene emulsionanti aggiunti ma può contenere cloruro di sodio, coloranti alimentari, sali di neutralizzazione ed innocue colture di batteri lattici;
b) «paste da spalmare lattiere» le emulsioni del tipo acqua-nell'olio che possono essere spalmate e che contengono materie grasse lattiere come sole materie grasse e il cui tenore di materie grasse lattiere è uguale o superiore a 39 % ma inferiore a 80 % in peso.
4. I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti:
a) avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull'estratto secco, uguale o superiore a 5 %;
b) avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno 70 % ma non superiore a 85 %;
c) essere messi in forma o suscettibili di esserlo.
5. Questo capitolo non comprende:
a) insetti non viventi, non atti all'alimentazione umana (voce 0511);
b) i prodotti ottenuti dal siero di latte e che contengono, in peso, più di 95 % di lattosio espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca (voce 1702);
c) i prodotti ottenuti dal latte sostituendo uno o più dei suoi elementi costitutivi naturali (ad esempio, i grassi butirrici) con un'altra sostanza (ad esempio, i grassi oleici) (voce 1901 o 2106); oppure
d) le albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, che contengono, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte) (voce 3502) nonché le globuline (voce 3504).
6. Ai sensi della voce 0410, per «insetti» si intendono gli insetti non viventi commestibili, interi o in parti, freschi, refrigerati, congelati, secchi, affumicati, salati o in salamoia, nonché farine e polveri di insetti, atti all'alimentazione umana. Il termine tuttavia non copre gli insetti non viventi commestibili altrimenti preparati o conservati (generalmente sezione IV).
1. Ai fini della sottovoce 040410, l'espressione «siero di latte modificato» designa i prodotti che consistono in elementi costitutivi del siero di latte, cioè in siero di latte da cui sono stati totalmente o parzialmente eliminati il lattosio, le proteine o i sali minerali, o al quale sono stati aggiunti elementi costitutivi naturali del siero di latte, nonché i prodotti ottenuti dalla miscela di elementi costitutivi naturali del siero di latte.
2. Ai sensi della sottovoce 040510 il termine «burro» non comprende il burro disidratato e il ghee (sottovoce 040590).
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Vedi la nota di sottovoci 2 del presente capitolo e le note esplicative del SA, voce 0405, paragrafo C.
Considerazioni generali
I caseinati ottenuti dalla caseina del latte sono utilizzati, ad esempio, come emulsionanti (caseinato di sodio) o come fonti di proteine (caseinato di calcio). I prodotti con un tenore di caseinati superiore al 3 %, in peso sulla sostanza secca, sono esclusi dalle voci da 0401 a 0404, poiché questi caseinati non sono naturalmente presenti nel latte in tali concentrazioni (cfr. in particolare la voce 1901).
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 % | 231,3 €/100 kg/net | — |
| 2025 | invariato | 231,3 €/100 kg/net | — |
| 2024 | invariato | 231,3 €/100 kg/net | — |
| 2023 | invariato | 231,3 €/100 kg/net | — |
| 2022 | invariato | 231,3 €/100 kg/net | — |
| 2021 | invariato | 231,3 €/100 kg/net | — |
| 2020 | invariato | 231,3 €/100 kg/net | — |
| 2019 | Of a fat content, by weight, of 99,3 % or more and of a water content, by weight, not exceeding 0,5 % | 231,3 €/100 kg/net | — |
Nella nomenclatura combinata dell’UE, 0405 90 10 è una delle 2 linee della sottovoce 0405.90, burro ed altre materie grasse provenienti dal latte: altri.
Il dazio per i paesi terzi è un dazio specifico o composto: 231,3 €/100 kg/net.
Le merci originarie di 114 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi di 231,3 €/100 kg/net; per 112 di essi l’esenzione è totale.
Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 0405.90 per 156,1 Mln € (−42% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 6,14 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 57%, davanti alla Nuova Zelanda.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 140%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari al 10%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari al 7,5%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 20%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 14,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 16%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 35%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dall’8% al 15%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 15% e il dazio all’importazione in Nigeria va dal 5% al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 0405.90 per 1,2 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito.
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è 231,3 €/100 kg/net; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
114 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 112 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Per l’intera sottovoce 0405.90, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito (123,6 Mln USD), davanti alla Nuova Zelanda.