Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 0408.91
0408 91 20: inadatti ad uso alimentare
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
- 0408 Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
- altri:
- 0408 91 essiccati:
- 0408 91 20 inadatti ad uso alimentare
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 5
- Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
- Atto giuridico
- Regulation 1227/25
- Documenti
- Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
- Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
- Si applica alle merci originarie di
- Bielorussia, Russia
- Atto giuridico
- Regulation 1227/25
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- fino al 31 ottobre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 2108/26
- Documenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Requisiti all’importazione 5
- Controllo all’importazioneControllo veterinario
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
- Atto giuridico
- Regulation 0632/21
- Documenti
- N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
- Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
- Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
- Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
- Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
- C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
- Y172 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalle Isole Fær Øer, secondo la pertinente legislazione dell'UE
- Y173 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Groenlandia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Controllo all’importazioneControllo veterinario
- Si applica alle merci originarie di
- Groenlandia, Isole Fær Øer
- Atto giuridico
- Regulation 0632/21
- Documenti
- N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
- Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
- Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
- Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
- Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
- C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
- Y172 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalle Isole Fær Øer, secondo la pertinente legislazione dell'UE
- Y173 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Groenlandia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
- Atto giuridico
- Regulation 2306/21
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0692/14
- Documenti
- Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0263/22
- Documenti
- Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
-
Austria 10% aliquota ridotta
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Belgio 6% aliquota ridotta
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Bulgaria 20%
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Cechia 12% aliquota ridotta
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Cipro 5% aliquota ridotta
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Croazia 25%
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Danimarca 25%
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Estonia 24%
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Finlandia 25,5%
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Francia 5,5% aliquota ridotta
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Germania 7% aliquota ridotta
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Grecia 13% aliquota ridotta
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Irlanda 23%
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Italia 22%
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Lettonia 12% aliquota ridotta
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Lituania 21%
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Lussemburgo 17%
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Malta 0% aliquota ridotta
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Paesi Bassi 21%
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Polonia 5% aliquota ridotta
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Portogallo 23%
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Romania 21%
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Slovacchia 19% aliquota ridotta
-
Slovenia 9,5% aliquota ridotta
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Spagna 21%
-
Svezia 25%
-
Ungheria 27%
TEDB · 26 ottobre 2026
Note a piè di pagina
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.
UE: importazioni mensili · HS 0408.91
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 25,9 Mln € | 41,6% | +11,4% | |
| 15,5 Mln € | 24,8% | -17,6% | |
| 7,7 Mln € | 12,4% | +46% | |
| 5,7 Mln € | 9,1% | +9545,5% | |
| 4,3 Mln € | 7% | +39,6% | |
| 2,1 Mln € | 3,4% | +219,9% | |
| 718K € | 1,2% | +334% | |
| 195K € | 0,3% | -41,7% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
0408.91 Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati: altri, essiccati
Linee tariffarie (UE): 0408.91
Note legali
Note complementari
1. L'aliquota applicabile ai miscugli di cui alle voci da 0401 a 0406 è:
a) per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenti almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;
b) per gli altri miscugli, quello del componente che ha il dazio più elevato.
2. Ai fini delle sottovoci 040811 e 040819, si applicano le seguenti definizioni:
L'espressione «altrimenti conservati» si applica anche ai tuorli contenenti quantità limitate di sale (in genere, una quantità massima del 12 % circa in peso) o piccole quantità di sostanze chimiche aggiunte a scopo di conservazione, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
i) il prodotto mantiene il carattere di tuorlo d'uovo delle sottovoci 040811 e 040819;
ii) il sale o le sostanze chimiche non possono essere impiegati in quantità superiore a quella necessaria ai fini della conservazione.
3. Il latte e i derivati del latte del capitolo 4 comprendono i permeati lattieri, che sono prodotti lattieri caratterizzati da un elevato tenore di lattosio, ottenuti eliminando i grassi e le proteine del latte dal latte, dal siero di latte, dalla crema di latte e/o dal latticello dolce e/o da materie prime analoghe mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione.
4. Ai fini delle sottovoci 040410 e 040490, si applica quanto segue:
Il permeato di latte e il permeato di siero di latte possono essere distinti mediante analisi per la presenza di sostanze (ad esempio, l'acido lattico, i lattati e i glicomacropeptidi) che sono associate alla produzione del siero di latte.
La sottovoce 040410 comprende il «permeato di siero di latte», che è un prodotto che in generale presenta un odore leggermente acido, ottenuto dal siero di latte o da miscele di elementi costitutivi naturali del siero di latte mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione.
La presenza di sostanze associate alla produzione del siero di latte (ad esempio, l'acido lattico, i lattati e i glicomacropeptidi) è una condizione per la classificazione dei permeati di siero di latte in tale sottovoce.
La sottovoce 040490 comprende il “permeato di latte”, che è un prodotto che in generale presenta un odore latteo, ottenuto dal latte mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione. Il livello quantitativamente limitato o l'assenza di acido lattico e lattati (inferiore a 0,100 % del peso nel permeato di latte in polvere o inferiore a 0,015 % del peso nel permeato di latte in forma liquida) nonché l'assenza di glicomacropeptidi sono le condizioni per la classificazione dei permeati di latte nella sottovoce 040490.
Il metodo da utilizzare per la rilevazione dei lattati è il metodo ISO 8069:2005 e il metodo per rilevare la presenza di siero di latte presamico (ossia la presenza di caseinomacropeptidi come i glicomacropeptidi) è il metodo di cui all'appendice II del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/150 della Commissione.
Note esplicative della NC
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Considerazioni generali del capitolo
LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
Considerazioni generali
I caseinati ottenuti dalla caseina del latte sono utilizzati, ad esempio, come emulsionanti (caseinato di sodio) o come fonti di proteine (caseinato di calcio). I prodotti con un tenore di caseinati superiore al 3 %, in peso sulla sostanza secca, sono esclusi dalle voci da 0401 a 0404, poiché questi caseinati non sono naturalmente presenti nel latte in tali concentrazioni (cfr. in particolare la voce 1901).
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
Questa sottovoce negli anni precedenti
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | inadatti ad uso alimentare | Esente | — |
| 2025 | invariato | Esente | — |
| 2024 | invariato | Esente | — |
| 2023 | invariato | Esente | — |
| 2022 | invariato | Esente | — |
| 2021 | invariato | Esente | — |
| 2020 | invariato | Esente | — |
| 2019 | Unfit for human consumption | Esente | — |
Il codice NC 0408 91 20 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 0408.91 (uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati: altri, essiccati).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.
Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 0408.91 nell’UE hanno raggiunto 62,2 Mln € (+20% rispetto ai 12 mesi precedenti); l’Ucraina ne ha fornito il 42%, davanti agli Stati Uniti.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 53,1%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari all’8,5%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 9%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 9%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 21,3%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 30%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 0408.91 per 217,5 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 0408 91 20?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 0408 91 20?
Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 0408.91, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti (23,2 Mln USD), davanti all’Ucraina.