Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 0703.20

0703 20 00

0703 20 00: Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei: agli

Aglio

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 0703 Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:
  2. 0703 20 00 Agli

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 9,6 + 120 €/100 kg/net dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 7

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 9,6%
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Argentina, Bielorussia, Cina, Regno Unito, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 0761/20
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 9,6%
    Si applica alle merci originarie di
    Argentina, Cina
    Atto giuridico
    Regulation 1401/21, Regulation 0761/20
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneControllo ufficiale - piante
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera
    Atto giuridico
    Regulation 2072/19
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Emirati Arabi Uniti, Iran, Libano, Malaysia, Taiwan, Vietnam
    Atto giuridico
    Regulation 0761/20
    Documenti
    • U004 Certificato di origine per l'importazione di prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali nell'Unione europea istituito conformemente all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Contingenti tariffari

Numero d’ordineOrigineDazio contingentalePeriodoVolumeSaldoValidità
09.0885 Mercosur 6,7 % + 84 EUR / 100 kg 1 maggio 2026 – 31 dicembre 2026 1.250.000 kg 1.250.000 kg Critico
09.1100 Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part., Morocco Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 1.500.000 kg 1.500.000 kg Aperto
09.1175 Lebanon 0 % + 120 EUR / 100 kg 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 5.000.000 kg 5.000.000 kg Aperto
09.1176 Lebanon 3,8 % + 120 EUR / 100 kg 1 gennaio 2026 – 30 dicembre 2026 3.000.000 kg 3.000.000 kg Aperto
09.1947 Chile Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 2.000.000 kg 462.150 kg Critico
09.4285 China 9,6% 1 giugno 2021 – — — Gestito tramite titoli d’importazione
09.4287 All third countries 9,6% 20 luglio 2025 – — — Gestito tramite titoli d’importazione
09.4288 Argentina 9,6% 1 giugno 2022 – — — Gestito tramite titoli d’importazione
09.6702 Ukraine Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 750.000 kg 590.865 kg Critico
09.6820 Georgia Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 220.000 kg 220.000 kg Aperto
09.7214 Peru Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 1.725.000 kg 1.522.120 kg Aperto
09.7301 Central America Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 550.000 kg 550.000 kg Aperto
09.7525 Ecuador Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 500.000 kg 500.000 kg Aperto
09.8201 Viet Nam Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 400.000 kg 400.000 kg Aperto

Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 23 ottobre 2026. I contingenti gestiti mediante titoli sono assegnati tramite titoli d’importazione; il loro saldo non è pubblicato nel rapporto settimanale.

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 4,9% aliquota ridotta
  • Belgio 6% aliquota ridotta
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 12% aliquota ridotta
  • Cipro 5% aliquota ridotta
  • Croazia 5% aliquota ridotta
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 13,5% aliquota ridotta
  • Francia 5,5% aliquota ridotta
  • Germania 7% aliquota ridotta
  • Grecia 13% aliquota ridotta
  • Irlanda 0% aliquota ridotta
  • Italia 4% aliquota ridotta
  • Lettonia 12% aliquota ridotta
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 3% aliquota ridotta
  • Malta 0% aliquota ridotta
  • Paesi Bassi 9% aliquota ridotta
  • Polonia 5% aliquota ridotta
  • Portogallo 6% aliquota ridotta
  • Romania 11% aliquota ridotta
  • Slovacchia 5% / 19% aliquota ridotta
  • Slovenia 9,5% aliquota ridotta
  • Spagna 21%
  • Svezia 6% aliquota ridotta
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—9,6 + 120 €/100 kg/net
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
Paesi dei Balcani occidentali (AL, BA, ME, MK, XK, XS) Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia Esente
America centraleContingente Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–EcuadorContingente Ecuador Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.Contingente Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–GeorgiaContingente Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Islanda Islanda Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–MaroccoContingente Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–UcrainaContingente Ucraina Esente
accordo UE–VietnamContingente Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera 9,6%
accordo UE–Egitto Egitto 9,6%
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer 9,6%
accordo UE–Liechtenstein Liechtenstein 9,6%
accordo UE–Norvegia Norvegia 9,6%
accordo UE–Siria Siria 9,6%
accordo UE–Tunisia Tunisia 9,6%
MercosurContingente Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 6,7 % + 84 EUR / 100 kg
accordo UE–Cile Cile 0 % + 120 EUR / 100 kg
accordo UE–LibanoContingente Libano 0 % + 120 EUR / 100 kg
accordo UE–Perù Perù 0 % + 120 EUR / 100 kg

Note a piè di pagina

UE: importazioni mensili · HS 0703.20

ultimi 12 mesi162,9 Mln €-19,8% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione1,45 € al kg
Aliquota preferenziale19%
gen 2024: 18,2 Mln €feb 2024: 21,9 Mln €mar 2024: 26,8 Mln €apr 2024: 17,5 Mln €mag 2024: 17,6 Mln €giu 2024: 11,2 Mln €lug 2024: 8,2 Mln €ago 2024: 10,6 Mln €set 2024: 11,9 Mln €ott 2024: 10,1 Mln €nov 2024: 10,5 Mln €dic 2024: 14 Mln €gen 2025: 20,1 Mln €feb 2025: 26,3 Mln €mar 2025: 30,3 Mln €apr 2025: 24,3 Mln €mag 2025: 19,9 Mln €giu 2025: 12,4 Mln €lug 2025: 10,9 Mln €ago 2025: 12,5 Mln €set 2025: 13,3 Mln €ott 2025: 8,8 Mln €nov 2025: 10,9 Mln €dic 2025: 13,9 Mln €gen 2026: 17,7 Mln €feb 2026: 20,1 Mln €mar 2026: 22,8 Mln €apr 2026: 15,3 Mln €mag 2026: 13,7 Mln €giu 2026: 10,5 Mln €lug 2026: 8,3 Mln €ago 2026: 7,5 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 102,3 Mln € 62,8% -22,9%
Argentina 23,4 Mln € 14,4% -16,2%
Egitto 18,3 Mln € 11,3% -35,9%
Albania 5 Mln € 3,1% +41,7%
Kazakistan 2,9 Mln € 1,8% +738,7%
Cile 2,5 Mln € 1,6% +20,9%
Uzbekistan 2,1 Mln € 1,3% -26,5%
Turchia 2,1 Mln € 1,3% +41,7%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

0703.20 Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei: agli

Note legali

Note di capitolo: Capitolo 07 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

0703 20 00 · Agli

Questa sottovoce comprende tutte le varietà mangerecce di agli (Allium sativum).

Rientra in questa sottovoce anche l'aglio formato da un unico bulbo senza spicchi separati, con un diametro compreso all'incirca fra i 25 e i 50 mm e descritto nel commercio come «solo garlic», «pearl garlic», «single bulb garlic», «single clove garlic» o «aglio monobulbo», o qualsiasi altra denominazione commerciale analoga. Non rientra invece in questa sottovoce il cosiddetto «aglio cipollino cinese» o «aglio elefante» (Allium ampeloprasum, sottovoce 0703 90 00), che consiste in un solo bulbo dal diametro di circa 60 mm o più (ovvero notevolmente più grande e più pesante dell'aglio a più spicchi). Le specie Allium sativum ed Allium ampeloprasum differiscono anche dal punto di vista del patrimonio genetico.

Considerazioni generali del capitolo

ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI COMMESTIBILI

Considerazioni generali

1. La sbollentatura non è consentita nell’ambito di questo capitolo, fatta eccezione per:

  • ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati, della voce 0710,
  • legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, della voce 0713.

2. I germogli (germogli di ortaggi o legumi e altri germogli) sono semi germogliati utilizzati, crudi o cotti, per il consumo umano. La germinazione è la pratica che consiste nel far germinare semi inumidendoli (ciò aumenta il tenore d'acqua dei semi e ne interrompe lo stato di dormienza) finché inizia a crescere verso l'alto una nuova pianta e si sviluppano le foglie.

In generale, i germogli pronti per il consumo umano possono essere presentati in tre modi:

a) sottoforma di pianta in germinazione con cotiledoni (le prime foglie embrionali), resti di semi e radici;

b) sottoforma di pianta costituita dal seme di un cereale che sta germogliando, ad esempio orzo germinato, il cosiddetto malto verde (vedi anche la nota esplicativa delle sottovoci 1107 10 11 a 1107 10 99), che può essere utilizzato crudo in insalata o, dopo ulteriore trasformazione, principalmente per la produzione di birra o whisky;

c) sottoforma di plantula costituita solo da cotiledoni, senza resti di semi e radici e senza «foglie adulte» (foglie vere, formate successivamente allo sviluppo embrionale). Tali tipi di germogli sono generalmente presentati in piccole scatole con un terreno di coltura.

Ai fini della classificazione dei germogli occorre seguire i principi seguenti:

  • i germogli degli ortaggi o legumi citati al capitolo 7 devono essere classificati tra gli ortaggi e legumi freschi del capitolo 7 sotto le rispettive voci, in quanto gli ortaggi e i legumi freschi rientrano in questo capitolo siano essi destinati a essere utilizzati come alimenti, a essere seminati o a essere piantati, eccezion fatta per i piantimi di ortaggi in condizione idonea per il trapianto di cui alla voce 0602 (vedi le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 7, comma 10),
  • i fagioli utilizzati per la produzione di germogli di fagiolo sono classificati sotto la voce 0713 come legumi da granella secchi (vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 0713 31). Tuttavia, i germogli di fagiolo germinati ottenuti da essi e i germogli di altri legumi da granella secchi sono classificati come legumi da granella freschi di cui alla voce 0708,
  • sebbene, sotto forma di soli semi, alcune piante possano essere classificate in altri capitoli della nomenclatura combinata, come i capitoli 9 e 12, una volta che i semi siano germinati esse diventano idonee al consumo come ortaggi o legumi e devono perciò essere classificate nel capitolo 7, poiché hanno perso le caratteristiche oggettive dei capitoli 9 e 12. Vedi le note esplicative del SA, voce 0709, primo comma, punto 14), per quanto riguarda i germogli di bambù e i germogli di soia,
  • i germogli ottenuti da semi di cereali del capitolo 10 (voci 1001, 1002, 1003, 1004, 1006 o 1008), ad esempio l'orzo germinato, devono essere classificati nella sottovoce 1107 10 [l'orzo germinato è escluso dal capitolo 10, vedi le note esplicative del SA, voce 1003, eccezione a)], che è la voce più specifica per i cereali germinati, in quanto non limitata ai cereali germogliati secchi (malto). Il «malto verde» è classificato nelle sottovoci 1107 10 11 a 1107 10 99 (vedi la nota esplicativa delle sottovoci 1107 10 11 a 1107 10 99, primo comma) e si caratterizza come un seme che ha iniziato a germinare ma non è ancora secco,
  • i germogli ottenuti dalla varietà Zea mays var. saccharata (granturco dolce) da classificare nel capitolo 7 in applicazione della nota 2 del capitolo 7 e della nota 2 del capitolo 10, devono essere classificati nella voce 0709 (sottovoce 0709 99 60).

Elenco non esaustivo dei germogli con i relativi codici NC:

Codice NCDesignazione delle merci (nome latino)
0703 10 19germogli di cipolla (Allium cepa)
0703 20 00germogli di aglio (Allium sativum)
0703 90 00germogli di porro (Allium porrum)
0704 90 90germogli di broccolo (Brassica oleracea var. italica)
0706 90 90germogli di barbabietola (Beta vulgaris ssp. vulgaris)
0706 90 90germogli di ravanello (Raphanus sativus)
0708 10 00germogli di pisello (Pisum sativum)
0708 20 00germogli di fagiolo adzuki (Phaseolus angularis)
0708 20 00germogli di fagiolo mungo (Vigna radiata)
0708 20 00germogli di fagiolo del riso (Phaseolus pubescens)
0708 90 00germogli di cece (Cicer arietinum)
0708 90 00germogli di ginestrino marittimo (Lotus maritimus)
0708 90 00germogli di lenticchia (Lens culinaris)
0708 90 00germogli di caiano (Cajanus cajan)
0709 99 10germogli di rucola (Eruca vesicaria ssp. sativa)
0709 99 50germogli di finocchio (Foeniculum vulgare var. azoricum)
0709 99 60germogli di granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
0709 99 90germogli di erba medica (Medicago sativa)
0709 99 90germogli di basilico (Ocimum spp.)
0709 99 90germogli di senape nera (Brassica nigra, sin.: Sinapis nigra L., Sisymbrium nigrum (L.) Prantl.)
0709 99 90germogli di anisata (Agastache foeniculum)
0709 99 90germogli di borragine (Borago officinalis)
0709 99 90germogli di Cedrela sinensis (Toona sinensis)
0709 99 90germogli di salicornia europea (Salicornia europaea)
0709 99 90germogli di coriandolo (Coriandrum sativum)
0709 99 90germogli di crescione inglese (Lepidium sativum)
0709 99 90germogli di fieno greco (Trigonella foenum-graecum)
0709 99 90germogli di perilla verde o di perilla rossa (Perilla frutescens)
0709 99 90germogli di girasole (Helianthus annuus)
0709 99 90germogli di senape bianca (Sinapis alba)
1107 10 19malto verde di frumento (Triticum aestivum)
1107 10 99malto verde d’orzo (Hordeum vulgare)
1107 10 99malto verde di miglio (Panicum miliaceum)
1107 10 99malto verde di avena (Avena sativa)
1107 10 99malto verde di riso (Oryza sativa)
1107 10 99malto verde di segala (Secale cereale)

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Agli 9,6 + 120 €/100 kg/net —
2025 invariato 9,6 + 120 €/100 kg/net —
2024 invariato 9,6 + 120 €/100 kg/net —
2023 invariato 9,6 + 120 €/100 kg/net —
2022 invariato 9,6 + 120 €/100 kg/net —
2021 invariato 9,6 + 120 €/100 kg/net —
2020 invariato 9,6 + 120 €/100 kg/net —
2019 Garlic 9,6 + 120 €/100 kg/net —

Il codice NC 0703 20 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 0703.20 (cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei: agli).

Il dazio per i paesi terzi è un dazio specifico o composto: 9,6 + 120 €/100 kg/net.

118 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi di 9,6 + 120 €/100 kg/net.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 0703.20 nell’UE hanno raggiunto 162,9 Mln € (−20% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 63%, davanti all’Argentina.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 2%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 10%, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 35%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 25%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 3%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dallo 0% al 45% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 0703.20 per 703,6 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 0703 20 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è 9,6 + 120 €/100 kg/net; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 0703 20 00?

132 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 118 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 0703 20 00?

Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 0703.20, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (131,8 Mln USD), davanti all’Argentina.

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