Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 7
Dazio addizionaleDazi supplementari50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
Atto giuridico
Regulation 1227/25
Documenti
Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
Dazio addizionaleDazi supplementari50%
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia, Russia
Atto giuridico
Regulation 1227/25
Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale9,6%
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Argentina, Bielorussia, Cina, Regno Unito, Russia
Atto giuridico
Regulation 0761/20
Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale9,6%
Si applica alle merci originarie di
Argentina, Cina
Atto giuridico
Regulation 1401/21, Regulation 0761/20
Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore3 EUR
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
In vigore
fino al 31 ottobre 2026
Atto giuridico
Regulation 0382/26
Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore3 EUR
Controllo all’importazioneControllo ufficiale - piante
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Svizzera
Atto giuridico
Regulation 2072/19
Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
Si applica alle merci originarie di
Emirati Arabi Uniti, Iran, Libano, Malaysia, Taiwan, Vietnam
Atto giuridico
Regulation 0761/20
Documenti
U004 Certificato di origine per l'importazione di prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali nell'Unione europea istituito conformemente all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
Atto giuridico
Regulation 2306/21
Documenti
C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0692/14
Documenti
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Contingenti tariffari
Numero d’ordine
Origine
Dazio contingentale
Periodo
Volume
Saldo
Validità
09.0885
Mercosur
6,7 % + 84 EUR / 100 kg
1 maggio 2026 – 31 dicembre 2026
1.250.000 kg
1.250.000 kg
Critico
09.1100
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part., Morocco
Esente
1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026
1.500.000 kg
1.500.000 kg
Aperto
09.1175
Lebanon
0 % + 120 EUR / 100 kg
1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026
5.000.000 kg
5.000.000 kg
Aperto
09.1176
Lebanon
3,8 % + 120 EUR / 100 kg
1 gennaio 2026 – 30 dicembre 2026
3.000.000 kg
3.000.000 kg
Aperto
09.1947
Chile
Esente
1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026
2.000.000 kg
462.150 kg
Critico
09.4285
China
9,6%
1 giugno 2021 –
—
—
Gestito tramite titoli d’importazione
09.4287
All third countries
9,6%
20 luglio 2025 –
—
—
Gestito tramite titoli d’importazione
09.4288
Argentina
9,6%
1 giugno 2022 –
—
—
Gestito tramite titoli d’importazione
09.6702
Ukraine
Esente
1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026
750.000 kg
590.865 kg
Critico
09.6820
Georgia
Esente
1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026
220.000 kg
220.000 kg
Aperto
09.7214
Peru
Esente
1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026
1.725.000 kg
1.522.120 kg
Aperto
09.7301
Central America
Esente
1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026
550.000 kg
550.000 kg
Aperto
09.7525
Ecuador
Esente
1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026
500.000 kg
500.000 kg
Aperto
09.8201
Viet Nam
Esente
1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026
400.000 kg
400.000 kg
Aperto
Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 23 ottobre 2026. I contingenti gestiti mediante titoli sono assegnati tramite titoli d’importazione; il loro saldo non è pubblicato nel rapporto settimanale.
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria4,9% aliquota ridotta
Belgio6% aliquota ridotta
Bulgaria20%
Cechia12% aliquota ridotta
Cipro5% aliquota ridotta
Croazia5% aliquota ridotta
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia13,5% aliquota ridotta
Francia5,5% aliquota ridotta
Germania7% aliquota ridotta
Grecia13% aliquota ridotta
Irlanda0% aliquota ridotta
Italia4% aliquota ridotta
Lettonia12% aliquota ridotta
Lituania21%
Lussemburgo3% aliquota ridotta
Malta0% aliquota ridotta
Paesi Bassi9% aliquota ridotta
Polonia5% aliquota ridotta
Portogallo6% aliquota ridotta
Romania11% aliquota ridotta
Slovacchia5% / 19% aliquota ridotta
Slovenia9,5% aliquota ridotta
Spagna21%
Svezia6% aliquota ridotta
Ungheria27%
TEDB · 26 ottobre 2026
Aliquote preferenziali per paese
Accordo o regime
Paesi
Aliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)
—
9,6 + 120 €/100 kg/net
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.Contingente
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
0703 20 00 · Agli
Questa sottovoce comprende tutte le varietà mangerecce di agli (Allium sativum).
Rientra in questa sottovoce anche l'aglio formato da un unico bulbo senza spicchi separati, con un diametro compreso all'incirca fra i 25 e i 50 mm e descritto nel commercio come «solo garlic», «pearl garlic», «single bulb garlic», «single clove garlic» o «aglio monobulbo», o qualsiasi altra denominazione commerciale analoga. Non rientra invece in questa sottovoce il cosiddetto «aglio cipollino cinese» o «aglio elefante» (Allium ampeloprasum, sottovoce 0703 90 00), che consiste in un solo bulbo dal diametro di circa 60 mm o più (ovvero notevolmente più grande e più pesante dell'aglio a più spicchi). Le specie Allium sativum ed Allium ampeloprasum differiscono anche dal punto di vista del patrimonio genetico.
Considerazioni generali del capitolo
ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI COMMESTIBILI
Considerazioni generali
1. La sbollentatura non è consentita nell’ambito di questo capitolo, fatta eccezione per:
ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati, della voce 0710,
legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, della voce 0713.
2. I germogli (germogli di ortaggi o legumi e altri germogli) sono semi germogliati utilizzati, crudi o cotti, per il consumo umano. La germinazione è la pratica che consiste nel far germinare semi inumidendoli (ciò aumenta il tenore d'acqua dei semi e ne interrompe lo stato di dormienza) finché inizia a crescere verso l'alto una nuova pianta e si sviluppano le foglie.
In generale, i germogli pronti per il consumo umano possono essere presentati in tre modi:
a) sottoforma di pianta in germinazione con cotiledoni (le prime foglie embrionali), resti di semi e radici;
b) sottoforma di pianta costituita dal seme di un cereale che sta germogliando, ad esempio orzo germinato, il cosiddetto malto verde (vedi anche la nota esplicativa delle sottovoci 1107 10 11 a 1107 10 99), che può essere utilizzato crudo in insalata o, dopo ulteriore trasformazione, principalmente per la produzione di birra o whisky;
c) sottoforma di plantula costituita solo da cotiledoni, senza resti di semi e radici e senza «foglie adulte» (foglie vere, formate successivamente allo sviluppo embrionale). Tali tipi di germogli sono generalmente presentati in piccole scatole con un terreno di coltura.
Ai fini della classificazione dei germogli occorre seguire i principi seguenti:
i germogli degli ortaggi o legumi citati al capitolo 7 devono essere classificati tra gli ortaggi e legumi freschi del capitolo 7 sotto le rispettive voci, in quanto gli ortaggi e i legumi freschi rientrano in questo capitolo siano essi destinati a essere utilizzati come alimenti, a essere seminati o a essere piantati, eccezion fatta per i piantimi di ortaggi in condizione idonea per il trapianto di cui alla voce 0602 (vedi le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 7, comma 10),
i fagioli utilizzati per la produzione di germogli di fagiolo sono classificati sotto la voce 0713 come legumi da granella secchi (vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 0713 31). Tuttavia, i germogli di fagiolo germinati ottenuti da essi e i germogli di altri legumi da granella secchi sono classificati come legumi da granella freschi di cui alla voce 0708,
sebbene, sotto forma di soli semi, alcune piante possano essere classificate in altri capitoli della nomenclatura combinata, come i capitoli 9 e 12, una volta che i semi siano germinati esse diventano idonee al consumo come ortaggi o legumi e devono perciò essere classificate nel capitolo 7, poiché hanno perso le caratteristiche oggettive dei capitoli 9 e 12. Vedi le note esplicative del SA, voce 0709, primo comma, punto 14), per quanto riguarda i germogli di bambù e i germogli di soia,
i germogli ottenuti da semi di cereali del capitolo 10 (voci 1001, 1002, 1003, 1004, 1006 o 1008), ad esempio l'orzo germinato, devono essere classificati nella sottovoce 1107 10 [l'orzo germinato è escluso dal capitolo 10, vedi le note esplicative del SA, voce 1003, eccezione a)], che è la voce più specifica per i cereali germinati, in quanto non limitata ai cereali germogliati secchi (malto). Il «malto verde» è classificato nelle sottovoci 1107 10 11 a 1107 10 99 (vedi la nota esplicativa delle sottovoci 1107 10 11 a 1107 10 99, primo comma) e si caratterizza come un seme che ha iniziato a germinare ma non è ancora secco,
i germogli ottenuti dalla varietà Zea mays var. saccharata (granturco dolce) da classificare nel capitolo 7 in applicazione della nota 2 del capitolo 7 e della nota 2 del capitolo 10, devono essere classificati nella voce 0709 (sottovoce 0709 99 60).
Elenco non esaustivo dei germogli con i relativi codici NC:
Codice NC
Designazione delle merci (nome latino)
0703 10 19
germogli di cipolla (Allium cepa)
0703 20 00
germogli di aglio (Allium sativum)
0703 90 00
germogli di porro (Allium porrum)
0704 90 90
germogli di broccolo (Brassica oleracea var. italica)
0706 90 90
germogli di barbabietola (Beta vulgaris ssp. vulgaris)
0706 90 90
germogli di ravanello (Raphanus sativus)
0708 10 00
germogli di pisello (Pisum sativum)
0708 20 00
germogli di fagiolo adzuki (Phaseolus angularis)
0708 20 00
germogli di fagiolo mungo (Vigna radiata)
0708 20 00
germogli di fagiolo del riso (Phaseolus pubescens)
0708 90 00
germogli di cece (Cicer arietinum)
0708 90 00
germogli di ginestrino marittimo (Lotus maritimus)
0708 90 00
germogli di lenticchia (Lens culinaris)
0708 90 00
germogli di caiano (Cajanus cajan)
0709 99 10
germogli di rucola (Eruca vesicaria ssp. sativa)
0709 99 50
germogli di finocchio (Foeniculum vulgare var. azoricum)
0709 99 60
germogli di granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
0709 99 90
germogli di erba medica (Medicago sativa)
0709 99 90
germogli di basilico (Ocimum spp.)
0709 99 90
germogli di senape nera (Brassica nigra, sin.: Sinapis nigra L., Sisymbrium nigrum (L.) Prantl.)
0709 99 90
germogli di anisata (Agastache foeniculum)
0709 99 90
germogli di borragine (Borago officinalis)
0709 99 90
germogli di Cedrela sinensis (Toona sinensis)
0709 99 90
germogli di salicornia europea (Salicornia europaea)
0709 99 90
germogli di coriandolo (Coriandrum sativum)
0709 99 90
germogli di crescione inglese (Lepidium sativum)
0709 99 90
germogli di fieno greco (Trigonella foenum-graecum)
0709 99 90
germogli di perilla verde o di perilla rossa (Perilla frutescens)
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
Agli
9,6 + 120 €/100 kg/net
—
2025
invariato
9,6 + 120 €/100 kg/net
—
2024
invariato
9,6 + 120 €/100 kg/net
—
2023
invariato
9,6 + 120 €/100 kg/net
—
2022
invariato
9,6 + 120 €/100 kg/net
—
2021
invariato
9,6 + 120 €/100 kg/net
—
2020
invariato
9,6 + 120 €/100 kg/net
—
2019
Garlic
9,6 + 120 €/100 kg/net
—
Il codice NC 0703 20 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 0703.20 (cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei: agli).
Il dazio per i paesi terzi è un dazio specifico o composto: 9,6 + 120 €/100 kg/net.
118 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi di 9,6 + 120 €/100 kg/net.
Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 0703.20 nell’UE hanno raggiunto 162,9 Mln € (−20% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 63%, davanti all’Argentina.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 2%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 10%, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 35%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 25%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 3%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dallo 0% al 45% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 0703.20 per 703,6 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 0703 20 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è 9,6 + 120 €/100 kg/net; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 0703 20 00?
132 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 118 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 0703 20 00?
Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 0703.20, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (131,8 Mln USD), davanti all’Argentina.
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