Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 5
Dazio addizionaleDazi supplementari50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
Atto giuridico
Regulation 1227/25
Documenti
Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
Dazio addizionaleDazi supplementari50%
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia, Russia
Atto giuridico
Regulation 1227/25
Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore3 EUR
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
In vigore
fino al 31 ottobre 2026
Atto giuridico
Regulation 0382/26
Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore3 EUR
Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
Atto giuridico
Regulation 2306/21
Documenti
C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0692/14
Documenti
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Contingenti tariffari
Numero d’ordine
Origine
Dazio contingentale
Periodo
Volume
Saldo
Validità
09.1845
Mexico
5,4%
1 luglio 2026 – 30 giugno 2027
500.000 kg
500.000 kg
Aperto
Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 23 ottobre 2026.
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria4,9% aliquota ridotta
Belgio6% aliquota ridotta
Bulgaria20%
Cechia12% aliquota ridotta
Cipro5% aliquota ridotta
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia13,5% aliquota ridotta
Francia5,5% aliquota ridotta
Germania7% aliquota ridotta
Grecia13% aliquota ridotta
Irlanda0% aliquota ridotta
Italia4% aliquota ridotta
Lettonia12% aliquota ridotta
Lituania21%
Lussemburgo3% aliquota ridotta
Malta0% aliquota ridotta
Paesi Bassi9% aliquota ridotta
Polonia5% aliquota ridotta
Portogallo6% aliquota ridotta
Romania11% aliquota ridotta
Slovacchia19% aliquota ridotta
Slovenia9,5% aliquota ridotta
Spagna10% aliquota ridotta
Svezia6% aliquota ridotta
Ungheria27%
TEDB · 26 ottobre 2026
Aliquote preferenziali per paese
Accordo o regime
Paesi
Aliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)
—
14,4%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
0710 · Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati
Il termine «congelati», quale definito nelle note esplicative del SA relative al presente capitolo, paragrafo 3, deve essere inteso anche alle luce dei criteri stabiliti nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa 120/75. Per analogia, in base all'interpretazione di questi criteri fornita dalla Corte nella sentenza relativa alla causa C-423/09, il processo di congelamento deve comportare modifiche sostanziali e irreversibili, di modo che il prodotto non possa più tornare allo stato naturale.
Si considerano pertanto «congelati» i prodotti che, sottoposti a processi di congelamento, subiscono, per effetto di tali processi, talune alterazioni irreversibili, soprattutto nella struttura cellulare, con il risultato che questi prodotti non possono più tornare allo stato naturale, neanche dopo scongelamento parziale o completo.
Considerazioni generali del capitolo
ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI COMMESTIBILI
Considerazioni generali
1. La sbollentatura non è consentita nell’ambito di questo capitolo, fatta eccezione per:
ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati, della voce 0710,
legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, della voce 0713.
2. I germogli (germogli di ortaggi o legumi e altri germogli) sono semi germogliati utilizzati, crudi o cotti, per il consumo umano. La germinazione è la pratica che consiste nel far germinare semi inumidendoli (ciò aumenta il tenore d'acqua dei semi e ne interrompe lo stato di dormienza) finché inizia a crescere verso l'alto una nuova pianta e si sviluppano le foglie.
In generale, i germogli pronti per il consumo umano possono essere presentati in tre modi:
a) sottoforma di pianta in germinazione con cotiledoni (le prime foglie embrionali), resti di semi e radici;
b) sottoforma di pianta costituita dal seme di un cereale che sta germogliando, ad esempio orzo germinato, il cosiddetto malto verde (vedi anche la nota esplicativa delle sottovoci 1107 10 11 a 1107 10 99), che può essere utilizzato crudo in insalata o, dopo ulteriore trasformazione, principalmente per la produzione di birra o whisky;
c) sottoforma di plantula costituita solo da cotiledoni, senza resti di semi e radici e senza «foglie adulte» (foglie vere, formate successivamente allo sviluppo embrionale). Tali tipi di germogli sono generalmente presentati in piccole scatole con un terreno di coltura.
Ai fini della classificazione dei germogli occorre seguire i principi seguenti:
i germogli degli ortaggi o legumi citati al capitolo 7 devono essere classificati tra gli ortaggi e legumi freschi del capitolo 7 sotto le rispettive voci, in quanto gli ortaggi e i legumi freschi rientrano in questo capitolo siano essi destinati a essere utilizzati come alimenti, a essere seminati o a essere piantati, eccezion fatta per i piantimi di ortaggi in condizione idonea per il trapianto di cui alla voce 0602 (vedi le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 7, comma 10),
i fagioli utilizzati per la produzione di germogli di fagiolo sono classificati sotto la voce 0713 come legumi da granella secchi (vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 0713 31). Tuttavia, i germogli di fagiolo germinati ottenuti da essi e i germogli di altri legumi da granella secchi sono classificati come legumi da granella freschi di cui alla voce 0708,
sebbene, sotto forma di soli semi, alcune piante possano essere classificate in altri capitoli della nomenclatura combinata, come i capitoli 9 e 12, una volta che i semi siano germinati esse diventano idonee al consumo come ortaggi o legumi e devono perciò essere classificate nel capitolo 7, poiché hanno perso le caratteristiche oggettive dei capitoli 9 e 12. Vedi le note esplicative del SA, voce 0709, primo comma, punto 14), per quanto riguarda i germogli di bambù e i germogli di soia,
i germogli ottenuti da semi di cereali del capitolo 10 (voci 1001, 1002, 1003, 1004, 1006 o 1008), ad esempio l'orzo germinato, devono essere classificati nella sottovoce 1107 10 [l'orzo germinato è escluso dal capitolo 10, vedi le note esplicative del SA, voce 1003, eccezione a)], che è la voce più specifica per i cereali germinati, in quanto non limitata ai cereali germogliati secchi (malto). Il «malto verde» è classificato nelle sottovoci 1107 10 11 a 1107 10 99 (vedi la nota esplicativa delle sottovoci 1107 10 11 a 1107 10 99, primo comma) e si caratterizza come un seme che ha iniziato a germinare ma non è ancora secco,
i germogli ottenuti dalla varietà Zea mays var. saccharata (granturco dolce) da classificare nel capitolo 7 in applicazione della nota 2 del capitolo 7 e della nota 2 del capitolo 10, devono essere classificati nella voce 0709 (sottovoce 0709 99 60).
Elenco non esaustivo dei germogli con i relativi codici NC:
Codice NC
Designazione delle merci (nome latino)
0703 10 19
germogli di cipolla (Allium cepa)
0703 20 00
germogli di aglio (Allium sativum)
0703 90 00
germogli di porro (Allium porrum)
0704 90 90
germogli di broccolo (Brassica oleracea var. italica)
0706 90 90
germogli di barbabietola (Beta vulgaris ssp. vulgaris)
0706 90 90
germogli di ravanello (Raphanus sativus)
0708 10 00
germogli di pisello (Pisum sativum)
0708 20 00
germogli di fagiolo adzuki (Phaseolus angularis)
0708 20 00
germogli di fagiolo mungo (Vigna radiata)
0708 20 00
germogli di fagiolo del riso (Phaseolus pubescens)
0708 90 00
germogli di cece (Cicer arietinum)
0708 90 00
germogli di ginestrino marittimo (Lotus maritimus)
0708 90 00
germogli di lenticchia (Lens culinaris)
0708 90 00
germogli di caiano (Cajanus cajan)
0709 99 10
germogli di rucola (Eruca vesicaria ssp. sativa)
0709 99 50
germogli di finocchio (Foeniculum vulgare var. azoricum)
0709 99 60
germogli di granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
0709 99 90
germogli di erba medica (Medicago sativa)
0709 99 90
germogli di basilico (Ocimum spp.)
0709 99 90
germogli di senape nera (Brassica nigra, sin.: Sinapis nigra L., Sisymbrium nigrum (L.) Prantl.)
0709 99 90
germogli di anisata (Agastache foeniculum)
0709 99 90
germogli di borragine (Borago officinalis)
0709 99 90
germogli di Cedrela sinensis (Toona sinensis)
0709 99 90
germogli di salicornia europea (Salicornia europaea)
0709 99 90
germogli di coriandolo (Coriandrum sativum)
0709 99 90
germogli di crescione inglese (Lepidium sativum)
0709 99 90
germogli di fieno greco (Trigonella foenum-graecum)
0709 99 90
germogli di perilla verde o di perilla rossa (Perilla frutescens)
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
Piselli (Pisum sativum)
14,4%
—
2025
invariato
14,4%
—
2024
invariato
14,4%
—
2023
invariato
14,4%
—
2022
invariato
14,4%
—
2021
invariato
14,4%
—
2020
invariato
14,4%
—
2019
Peas (Pisum sativum)
14,4%
—
Il codice NC 0710 21 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 0710.21 (legumi da granella, anche sgranati: piselli (Pisum sativum)).
Il dazio per i paesi terzi è pari al 14,4%; le quantità si dichiarano in —.
Le merci originarie di 146 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 14,4%; per 131 di essi l’esenzione è totale.
Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 0710.21 per 37,9 Mln € (−20% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 1,38 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 65%, davanti alla Serbia.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 19,5%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 14%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 15%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 9%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 9%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari all’8,5%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 15%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 45% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 0710.21 per 288,6 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 0710 21 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 14,4%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 0710 21 00?
146 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 131 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 0710 21 00?
Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 0710.21, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito (20 Mln USD), davanti alla Cina.
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