Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 0811.90

0811 90 80

0811 90 80: Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche: altre, altre, ciliegie, altre

Frutta congelata, altra

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 0811 Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
  2. 0811 90 altre:
  3. altre:
  4. Ciliegie:
  5. 0811 90 80 altre

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 14,4% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 4

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Contingenti tariffari

Numero d’ordineOrigineDazio contingentalePeriodoVolumeSaldoValidità
09.0946 Switzerland Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 500.000 kg 500.000 kg Aperto

Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 23 ottobre 2026.

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 10% aliquota ridotta
  • Belgio 6% aliquota ridotta
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 12% aliquota ridotta
  • Cipro 5% aliquota ridotta
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 13,5% aliquota ridotta
  • Francia 5,5% aliquota ridotta
  • Germania 7% aliquota ridotta
  • Grecia 13% aliquota ridotta
  • Irlanda 23%
  • Italia 4% aliquota ridotta
  • Lettonia 12% aliquota ridotta
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 3% aliquota ridotta
  • Malta 0% aliquota ridotta
  • Paesi Bassi 9% aliquota ridotta
  • Polonia 5% aliquota ridotta
  • Portogallo 23%
  • Romania 11% aliquota ridotta
  • Slovacchia 19% aliquota ridotta
  • Slovenia 9,5% aliquota ridotta
  • Spagna 21%
  • Svezia 6% aliquota ridotta
  • Ungheria 27%

TEDB · 25 ottobre 2026

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—14,4%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–SvizzeraContingente Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Islanda Islanda Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 6

Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

10,9%
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 12,6%

UE: importazioni mensili · HS 0811.90

ultimi 12 mesi786,8 Mln €+12,2% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione2,32 € al kg
Aliquota preferenziale83%
gen 2024: 38,2 Mln €feb 2024: 40,1 Mln €mar 2024: 40,7 Mln €apr 2024: 42,5 Mln €mag 2024: 45,6 Mln €giu 2024: 45 Mln €lug 2024: 69 Mln €ago 2024: 64,9 Mln €set 2024: 55,5 Mln €ott 2024: 51,3 Mln €nov 2024: 47,3 Mln €dic 2024: 45,2 Mln €gen 2025: 49,4 Mln €feb 2025: 56,5 Mln €mar 2025: 60,4 Mln €apr 2025: 54,1 Mln €mag 2025: 65,2 Mln €giu 2025: 66,9 Mln €lug 2025: 75,8 Mln €ago 2025: 73,7 Mln €set 2025: 74 Mln €ott 2025: 56,1 Mln €nov 2025: 69,1 Mln €dic 2025: 57 Mln €gen 2026: 58,7 Mln €feb 2026: 60,9 Mln €mar 2026: 66,3 Mln €apr 2026: 61,5 Mln €mag 2026: 58,6 Mln €giu 2026: 56,9 Mln €lug 2026: 84,4 Mln €ago 2026: 83,2 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Canada 135,2 Mln € 17,2% +39,3%
Perù 118,9 Mln € 15,1% +9,9%
Serbia 97,6 Mln € 12,4% -7,7%
Ucraina 91,1 Mln € 11,6% +15%
Vietnam 66,8 Mln € 8,5% -2,7%
Cina 44,9 Mln € 5,7% +114,8%
Marocco 39,5 Mln € 5% +1,6%
Cile 37,3 Mln € 4,7% +62,4%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

0811.90 Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche: altre

Linee tariffarie (UE): 0811.90

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N322858 U.S. CBP 7 dicembre 2021 · 0811.90.25.00

    The tariff classification of Frozen Sugar Apple from Taiwan.

  • N315797 U.S. CBP 8 dicembre 2020 · 0811.90.80.95

    The tariff classification of an Organic Smoothie Blend from Chile

  • N309862 U.S. CBP 13 marzo 2020 · 0811.90.80.95

    The tariff classification, country of origin, and application of a trade program for smoothie fruit mixes from Ecuador

  • N300459 U.S. CBP 3 ottobre 2018 · 0811.90.80.80

    The tariff classification of frozen jackfruit from Vietnam and roasted jackfruit from the Phillipines

  • 600012247 HMRC 22 gennaio 2025 – 21 gennaio 2028 · 0811 90 95 90

    Frozen whole blueberries (Cyanococcus) with nothing added. In their natural form, not crushed nor sliced. The blueberries are picked, washed, frozen and packed into bulk bins before being packed into printed retail bags of between 300g to 1kg

  • 600012246 HMRC 20 gennaio 2025 – 19 gennaio 2028 · 0811 90 95 90

    Individually frozen 100% lemon slices with nothing added, produced from fresh whole lemons which are picked/harvested, washed as a whole lemon then sliced and frozen, visually sorted, packed and placed into coldstore until they are ready to be distributed. Packaged into Low Density Polyethylene…

9 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note complementari

Note di capitolo: Capitolo 08 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

0811 · Frutta e noci, non cucinati o cotti al vapore o bolliti in acqua, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Il termine «congelati», quale definito nelle note esplicative del SA relative al presente capitolo, paragrafo 2, deve essere inteso anche alle luce dei criteri stabiliti nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa 120/75. Per analogia, in base all'interpretazione di questi criteri fornita dalla Corte nella sentenza relativa alla causa C-423/09, il processo di congelamento deve comportare modifiche sostanziali e irreversibili, di modo che il prodotto non possa più tornare allo stato naturale.

Si considerano pertanto «congelati» i prodotti che, sottoposti a processi di congelamento, subiscono, per effetto di tali processi, talune alterazioni irreversibili, soprattutto nella struttura cellulare, con il risultato che questi prodotti non possono più tornare allo stato naturale, neanche dopo scongelamento parziale o completo.

Per quel che concerne l'applicazione delle sottovoci che si riferiscono al tenore in zuccheri, si rimanda alla nota complementare del presente capitolo.

Considerazioni generali del capitolo

FRUTTA E FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

Considerazioni generali

1. Rimane classificata in questo capitolo la frutta destinata alla distillazione, presentata in forma di purè grossolano, anche se già in corso di fermentazione naturale.

2. La pastorizzazione non è ammessa nell’ambito del presente capitolo, ad eccezione di:

  • frutta secca e frutta a guscio del presente capitolo;
  • frutta e frutta a guscio temporaneamente conservate di cui alla voce 0812;
  • frutta e frutta a guscio congelate di cui alla voce 0811.

La frutta e la frutta a guscio sterilizzate sono escluse dal presente capitolo (voce 2008 in generale).

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 altre 14,4% —
2025 invariato 14,4% —
2024 invariato 14,4% —
2023 invariato 14,4% —
2022 invariato 14,4% —
2021 invariato 14,4% —
2020 invariato 14,4% —
2019 Other 14,4% —

Nella nomenclatura combinata dell’UE, 0811 90 80 è una delle 10 linee della sottovoce 0811.90, frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche: altre.

Il dazio per i paesi terzi è pari al 14,4%; le quantità si dichiarano in —.

Le merci originarie di 147 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 14,4%; per 133 di essi l’esenzione è totale.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 0811.90 per 786,8 Mln € (+12% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 2,32 € al kg; il Canada ne ha fornito il 17%, davanti al Perù.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dal 15,4% al 37%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 14,5%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito va dal 2% al 20%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dallo 0% al 10,5%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 9%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 9%, il dazio ad valorem in Perù è pari all’11%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dal 6% al 23,8%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dall’8% al 26%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 20% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 0811.90 per 1,5 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Serbia.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 0811 90 80?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 14,4%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 0811 90 80?

147 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 133 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 0811 90 80?

Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 0811.90, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Serbia (117,3 Mln USD), davanti al Canada.

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