Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 1006.30

1006 30 23

1006 30 23: Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato: riso semilavorato, surriscaldato (parboiled), a grani medi

Riso lavorato

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 1006 Riso:
  2. 1006 30 Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato:
  3. Riso semilavorato:
  4. surriscaldato (parboiled):
  5. 1006 30 23 a grani medi

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 175 €/t dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 10

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, India, Pakistan, Russia, Thailandia, Stati Uniti
    Atto giuridico
    Regulation 0761/20
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Australia, Bielorussia, Regno Unito, Russia, Thailandia, Stati Uniti
    Atto giuridico
    Regulation 0761/20
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 0761/20
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
    Si applica alle merci originarie di
    Australia, India, Pakistan, Stati Uniti, Thailandia
    Atto giuridico
    Regulation 0761/20
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 72,59 EUR / t
    Si applica alle merci originarie di
    Bangladesh
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 1988/20
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1237/16
    Documenti
    • L001 Titolo d'importazione AGRIM
    • Y036 Le merci dichiarate sono esentate dalla presentazione della relativa licenza ai sensi dell'articolo n. 3 punto 1 (lettere a,b,d ed e) e punto 2 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (GU L 206)
  • Controllo all’importazioneImport control on genetically modified organisms (GMO) and products containing GMOs
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Cina
    Atto giuridico
    Decision 0884/11
    Documenti
    • C678 Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale (DSCE-D) di cui all'allegato II, parte 2, sezione D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y063 Merci non provenienti dalla Cina
  • Controllo all’importazioneImport control on genetically modified organisms (GMO) and products containing GMOs
    Si applica alle merci originarie di
    Cina
    Atto giuridico
    Decision 0884/11
    Documenti
    • C678 Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale (DSCE-D) di cui all'allegato II, parte 2, sezione D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    India, Pakistan
    Atto giuridico
    Regulation 1793/19
    Documenti
    • C678 Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale (DSCE-D) di cui all'allegato II, parte 2, sezione D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y978 Esenzione a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1793
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Suddivisioni TARIC

Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.

1006 30 23 10In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg
1006 30 23 20In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg
1006 30 23 90Other

Contingenti tariffari

Numero d’ordineOrigineDazio contingentalePeriodoVolumeSaldoValidità
09.0168 Bangladesh 72,59 EUR / t 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 — — Non presente nel rapporto settimanale
09.0878 Mercosur Esente 1 maggio 2026 – 31 dicembre 2026 6.666.667 kg 0 kg Esaurito

Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 23 ottobre 2026.

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 4,9% / 10% aliquota ridotta
  • Belgio 6% aliquota ridotta
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 12% aliquota ridotta
  • Cipro 5% aliquota ridotta
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 13,5% aliquota ridotta
  • Francia 5,5% aliquota ridotta
  • Germania 7% aliquota ridotta
  • Grecia 13% aliquota ridotta
  • Irlanda 23%
  • Italia 4% / 10% aliquota ridotta
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 3% aliquota ridotta
  • Malta 0% aliquota ridotta
  • Paesi Bassi 9% aliquota ridotta
  • Polonia 5% aliquota ridotta
  • Portogallo 6% aliquota ridotta
  • Romania 11% aliquota ridotta
  • Slovacchia 19% aliquota ridotta
  • Slovenia 9,5% aliquota ridotta
  • Spagna 21%
  • Svezia 6% aliquota ridotta
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—175 €/t
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 37

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Liberia, Malawi, Mali, Mauritania, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambico, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Comore, Madagascar, Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
MercosurContingente Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–EcuadorContingente Ecuador Esente
accordo UE–EgittoContingente Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Islanda Islanda Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–PerùContingente Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Isole Salomone Isole Salomone Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda 87,48 EUR / t
accordo UE–VietnamContingente Vietnam 0 EUR / t

Note a piè di pagina

UE: importazioni mensili · HS 1006.30

ultimi 12 mesi969,4 Mln €-12,8% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,83 € al kg
Aliquota preferenziale32%
gen 2024: 56,4 Mln €feb 2024: 57,7 Mln €mar 2024: 96,3 Mln €apr 2024: 122 Mln €mag 2024: 102,2 Mln €giu 2024: 81,2 Mln €lug 2024: 95,6 Mln €ago 2024: 86,6 Mln €set 2024: 96,3 Mln €ott 2024: 91,8 Mln €nov 2024: 95,1 Mln €dic 2024: 74,3 Mln €gen 2025: 80,8 Mln €feb 2025: 88,1 Mln €mar 2025: 112,5 Mln €apr 2025: 101,4 Mln €mag 2025: 107,7 Mln €giu 2025: 86,2 Mln €lug 2025: 95,6 Mln €ago 2025: 81,5 Mln €set 2025: 76,5 Mln €ott 2025: 68,8 Mln €nov 2025: 81,2 Mln €dic 2025: 74,5 Mln €gen 2026: 73,7 Mln €feb 2026: 74,4 Mln €mar 2026: 78,8 Mln €apr 2026: 89,8 Mln €mag 2026: 88,8 Mln €giu 2026: 86,8 Mln €lug 2026: 90,9 Mln €ago 2026: 85,3 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
India 226,2 Mln € 23,3% +12,6%
Cambogia 197,6 Mln € 20,4% -19,8%
Thailandia 181 Mln € 18,7% -18%
Pakistan 136,1 Mln € 14% -9,5%
Myanmar (Birmania) 103,2 Mln € 10,6% -34,2%
Vietnam 57,7 Mln € 6% -4,8%
Stati Uniti 22,4 Mln € 2,3% +3,8%
Giappone 7,5 Mln € 0,8% +1,9%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

1006.30 Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato

Linee tariffarie (UE): 1006.30

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N301290 U.S. CBP 19 novembre 2018 · 1006.30.10.20

    The tariff classification of Rice, Sunflower Oil and Mayonnaise from Pakistan, Ukraine and Brazil.

  • H272093 U.S. CBP 7 novembre 2017 · 1006.30.90.55

    Internal Advice Request; Classification of Dried (Roasted) Seaweed, Thai Jasmine Rice, and Rice Cakes; US – Korea Free Trade Agreement.

  • N286823 U.S. CBP 6 giugno 2017 · 1006.30.10.40

    The tariff classification of Rice Blends from India and Italy. Correction to Ruling Number N279625

  • N279625 U.S. CBP 21 ottobre 2016 · 1006.30.10.40

    The tariff classification of Rice Blends from India and Italy

Note legali

Note
Note complementari

Note di capitolo: Capitolo 10 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

1006 · Riso

Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo.

Considerazioni generali del capitolo

CEREALI

Considerazioni generali

È da notare che le spighe secche di cereali (per esempio: di granturco) che sono state sbianchite, colorate, impregnate o altrimenti trattate al fine di essere usate come ornamento vanno classificate nella sottovoce 0604 90 99.

I cereali rimangono classificati nel presente capitolo anche se hanno subito solamente un trattamento termico a fini di conservazione che può provocare una parziale gelatinizzazione dell'amido ed a volte la rottura dei grani. La parziale elatinizzazione (pregelatinizzazione) avviene durante il processo di essiccatura ed interessa soltanto un limitato quantitativo di grani. Questa trasformazione dell'amido non è la finalità del trattamento termico, ma solo un effetto secondario. Tale trattamento non comporta che i cerali vadano considerati «altrimenti lavorati» a norma della nota 1.B) del capitolo 10.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 a grani medi 175 €/t —
2025 invariato 175 €/t —
2024 invariato 175 €/t —
2023 invariato 175 €/t —
2022 invariato 175 €/t —
2021 invariato 175 €/t —
2020 invariato 175 €/t —
2019 Medium grain 175 €/t —

Nella nomenclatura combinata dell’UE, 1006 30 23 è una delle 20 linee della sottovoce 1006.30, riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato.

Il dazio per i paesi terzi è un dazio specifico o composto: 175 €/t.

Le merci originarie di 103 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi di 175 €/t; per 101 di essi l’esenzione è totale.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 1006.30 per 969,4 Mln € (−13% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 0,83 € al kg; l’India ne ha fornito il 23%, davanti alla Cambogia.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 45%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari all’11,2%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 20%, l’aliquota TEC in Brasile va dal 9% al 10,8%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dal 9% al 10,8%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 35% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 1006.30 per 2,5 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cambogia.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 1006 30 23?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è 175 €/t; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 1006 30 23?

103 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 101 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di SADC EPA, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 1006 30 23?

Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 1006.30, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cambogia (215 Mln USD), davanti all’India.

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