Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 1520.00
1520 00 00: Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 5
- Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
- Atto giuridico
- Regulation 1227/25
- Documenti
- Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
- Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
- Si applica alle merci originarie di
- Bielorussia, Russia
- Atto giuridico
- Regulation 1227/25
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- fino al 31 ottobre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 2108/26
- Documenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Requisiti all’importazione 6
- Controllo all’importazioneControllo veterinario
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
- Atto giuridico
- Regulation 0632/21
- Documenti
- N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
- Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
- Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
- Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
- Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
- Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
- C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
- Controllo all’importazioneControllo veterinario
- Si applica alle merci originarie di
- Groenlandia, Isole Fær Øer
- Atto giuridico
- Regulation 0632/21
- Documenti
- N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
- Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
- Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
- Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
- Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
- Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
- C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
- Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
- Atto giuridico
- Regulation 2306/21
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 1157/24
- Documenti
- C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
- C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
- Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
- C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0692/14
- Documenti
- Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0263/22
- Documenti
- Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 1
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Controllo all'esportazione – Rifiuti | All third countries | Regulation 1157/24 | 21 maggio 2026 |
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
-
Austria 20%
-
Belgio 6% aliquota ridotta
-
Bulgaria 20%
-
Cechia 12% aliquota ridotta
-
Cipro 5% aliquota ridotta
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Croazia 25%
-
Danimarca 25%
-
Estonia 24%
-
Finlandia 13,5% aliquota ridotta
-
Francia 5,5% aliquota ridotta
-
Germania 19%
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Grecia 24%
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Irlanda 23%
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Italia 22%
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Lettonia 21%
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Lituania 21%
-
Lussemburgo 17%
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Malta 5% aliquota ridotta
-
Paesi Bassi 21%
-
Polonia 5% aliquota ridotta
-
Portogallo 23%
-
Romania 21%
-
Slovacchia 19% aliquota ridotta
-
Slovenia 22%
-
Spagna 10% aliquota ridotta
-
Svezia 6% aliquota ridotta
-
Ungheria 27%
TEDB · 26 ottobre 2026
UE: importazioni mensili · HS 1520.00
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 19,9 Mln € | 56,4% | -1,2% | |
| 5,8 Mln € | 16,4% | +0,1% | |
| 3,2 Mln € | 8,9% | +52,8% | |
| 2,1 Mln € | 6% | +21,8% | |
| 1,7 Mln € | 4,8% | -51,5% | |
| 1,6 Mln € | 4,6% | +24,6% | |
| 524K € | 1,5% | +90,5% | |
| 211K € | 0,6% | -80% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
1520.00 Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose
Note legali
Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR)
I prodotti derivati da queste materie prime possono essere immessi sul mercato dell’UE o esportati solo se sono a deforestazione zero, prodotti legalmente e coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza.
- Palma da olio si applica dal 30 dicembre 2027
Crude glycerol, glycerol waters and lyes that have been produced using oil palm
Regolamento (UE) 2023/1115, allegato I (testo consolidato)
Note esplicative della NC
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Considerazioni generali del capitolo
GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
Considerazioni generali
Sono considerati «usi industriali», ai sensi delle sottovoci del capitolo 15 che recano questa dicitura, soltanto gli usi che implicano la trasformazione del prodotto di base.
Viceversa, gli «usi tecnici», ai quali certe sottovoci fanno riferimento, non implicano tale trasformazione.
I trattamenti quali la depurazione, la raffinazione o l'idrogenazione non sono considerati né «usi industriali» né «usi tecnici».
Va rilevato che anche i prodotti atti all'alimentazione umana possono essere destinati ad usi tecnici o industriali.
Le sottovoci del presente capitolo, riservate ai prodotti destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione dei prodotti per l'alimentazione umana, comprendono grassi ed oli impiegati nella fabbricazione di prodotti per l'alimentazione animale.
Nota complementare 1 a)
La frazione fluida degli oli vegetali ottenuta per separazione della fase solida, sia per raffreddamento, sia per mezzo di solventi organici, agenti tensioattivi, ecc., non è considerata come un olio greggio.
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
Questa sottovoce negli anni precedenti
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose | Esente | — |
| 2025 | invariato | Esente | — |
| 2024 | invariato | Esente | — |
| 2023 | invariato | Esente | — |
| 2022 | invariato | Esente | — |
| 2021 | invariato | Esente | — |
| 2020 | invariato | Esente | — |
| 2019 | Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes | Esente | — |
Il codice NC 1520 00 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 1520.00 (glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.
Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 1520.00 nell’UE hanno raggiunto 35,4 Mln € (−3% rispetto ai 12 mesi precedenti); l’Indonesia ne ha fornito il 56%, davanti al Regno Unito.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 10%, l’aliquota TEC in Brasile va dal 7,2% al 9%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dal 7,2% al 9%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 5%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 3,5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 1520.00 per 215,9 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è l’Indonesia.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 1520 00 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 1520 00 00?
Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 1520.00, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è l’Indonesia (10,7 Mln USD), davanti al Regno Unito.