Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 1521.90

1521 90 91

1521 90 91: Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate: gregge

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 1521 Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:
  2. 1521 90 altri:
  3. Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:
  4. 1521 90 91 gregge

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 1

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Controllo all'esportazione – Rifiuti All third countries Regulation 1157/24 21 maggio 2026

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 6% aliquota ridotta
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 12% aliquota ridotta
  • Cipro 5% aliquota ridotta
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 13,5% aliquota ridotta
  • Francia 5,5% / 10% aliquota ridotta
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 10% aliquota ridotta
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 0% aliquota ridotta
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 5% aliquota ridotta
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 19% aliquota ridotta
  • Slovenia 22%
  • Spagna 10% aliquota ridotta
  • Svezia 6% aliquota ridotta
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

UE: importazioni mensili · HS 1521.90

ultimi 12 mesi26,3 Mln €-4,2% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione4,64 € al kg
Aliquota preferenziale23%
gen 2024: 2,3 Mln €feb 2024: 2,3 Mln €mar 2024: 2,6 Mln €apr 2024: 2,6 Mln €mag 2024: 1,7 Mln €giu 2024: 1,1 Mln €lug 2024: 2,5 Mln €ago 2024: 2,4 Mln €set 2024: 3,1 Mln €ott 2024: 3 Mln €nov 2024: 2,4 Mln €dic 2024: 2,4 Mln €gen 2025: 2,7 Mln €feb 2025: 2,7 Mln €mar 2025: 2 Mln €apr 2025: 1,9 Mln €mag 2025: 2,3 Mln €giu 2025: 1,8 Mln €lug 2025: 1,8 Mln €ago 2025: 1,3 Mln €set 2025: 1,8 Mln €ott 2025: 2,1 Mln €nov 2025: 1,8 Mln €dic 2025: 2,2 Mln €gen 2026: 1,6 Mln €feb 2026: 2,4 Mln €mar 2026: 2,2 Mln €apr 2026: 2,4 Mln €mag 2026: 2,3 Mln €giu 2026: 2,2 Mln €lug 2026: 3,1 Mln €ago 2026: 2,3 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 16,1 Mln € 61,2% +4,5%
Vietnam 3,5 Mln € 13,2% +6,4%
Ucraina 1,5 Mln € 5,8% +94,2%
Argentina 937K € 3,6% -38%
Australia 677K € 2,6% -16,1%
Tanzania 649K € 2,5% +362,4%
Togo 496K € 1,9% -43,5%
Stati Uniti 476K € 1,8% -24,7%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

1521.90 Cere vegetali: altri

Linee tariffarie (UE): 1521.90

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • 600010998 HMRC 19 luglio 2024 – 18 luglio 2027 · 1521 90 99 00

    Natural bees wax. The product is used as an additive in a variety of applications such as cosmetics, foodstuffs, care of the skin, candle making, and many more. The wax is obtained from raw beeswax combs, which is collected from specialised bee farms. The wax is then sent to a refining plant to be…

Note legali

Note di capitolo: Capitolo 15 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

1521 90 91 · gregge

Rientrano particolarmente in questa sottovoce le voci presentate sotto forma di favi.

Considerazioni generali del capitolo

GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

Considerazioni generali

Sono considerati «usi industriali», ai sensi delle sottovoci del capitolo 15 che recano questa dicitura, soltanto gli usi che implicano la trasformazione del prodotto di base.

Viceversa, gli «usi tecnici», ai quali certe sottovoci fanno riferimento, non implicano tale trasformazione.

I trattamenti quali la depurazione, la raffinazione o l'idrogenazione non sono considerati né «usi industriali» né «usi tecnici».

Va rilevato che anche i prodotti atti all'alimentazione umana possono essere destinati ad usi tecnici o industriali.

Le sottovoci del presente capitolo, riservate ai prodotti destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione dei prodotti per l'alimentazione umana, comprendono grassi ed oli impiegati nella fabbricazione di prodotti per l'alimentazione animale.

Nota complementare 1 a)

La frazione fluida degli oli vegetali ottenuta per separazione della fase solida, sia per raffreddamento, sia per mezzo di solventi organici, agenti tensioattivi, ecc., non è considerata come un olio greggio.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 gregge Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 invariato Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Raw Esente —

Il codice NC 1521 90 91 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 1521.90 (cere vegetali: altri).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 1521.90 nell’UE hanno raggiunto 26,3 Mln € (−4% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 61%, davanti al Vietnam.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dallo 0% al 2,5%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 4,8%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dal 10% al 15%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 9%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 9%, il dazio ad valorem in Perù va dallo 0% al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dal 4,5% al 12,8%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dal 4% al 7,5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dal 2% al 5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 1521.90 per 61 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 1521 90 91?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 1521 90 91?

Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 1521.90, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (19 Mln USD), davanti al Vietnam.

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