Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 2303.10

2303 10 11

2303 10 11: Residui dell'amideria: superiore a 40 % in peso

Residui dell'amideria

Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 1 suddivisioni Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 2303 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:
  2. 2303 10 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili:
  3. Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:
  4. 2303 10 11 superiore a 40 % in peso

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 320 €/t dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 2

  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 16%
    Solo per
    2303 10 11 10 corn gluten
    Si applica alle merci originarie di
    Stati Uniti
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 1988/20
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Suddivisioni TARIC

Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.

2303 10 11 10corn gluten
2303 10 11 90Other

Contingenti tariffari

Numero d’ordineOrigineDazio contingentalePeriodoVolumeSaldoValidità
09.0090 United States 16% 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 10.000.000 kg 10.000.000 kg Aperto
09.6711 Ukraine Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 85.000.000 kg 62.871.198 kg Critico

Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 23 ottobre 2026.

Misure all’esportazione 1

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Controllo all'esportazione – Rifiuti All third countries Regulation 1157/24 21 maggio 2026

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 13% aliquota ridotta
  • Belgio 6% aliquota ridotta
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 12% aliquota ridotta
  • Cipro 19%
  • Croazia 5% aliquota ridotta
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 13,5% aliquota ridotta
  • Francia 5,5% aliquota ridotta
  • Germania 7% aliquota ridotta
  • Grecia 6% aliquota ridotta
  • Irlanda 23%
  • Italia 10% aliquota ridotta
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 3% aliquota ridotta
  • Malta 0% aliquota ridotta
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 11% aliquota ridotta
  • Slovacchia 19% aliquota ridotta
  • Slovenia 9,5% aliquota ridotta
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—320 €/t
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Islanda Islanda Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–UcrainaContingente Ucraina Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama 0 EUR / t
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 288 EUR / t
accordo UE–Cile Cile 240 EUR / t

Note a piè di pagina

UE: importazioni mensili · HS 2303.10

ultimi 12 mesi55,5 Mln €+73,9% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,22 € al kg
Aliquota preferenziale2%
gen 2024: 1,6 Mln €feb 2024: 1,4 Mln €mar 2024: 1,3 Mln €apr 2024: 1,1 Mln €mag 2024: 1,3 Mln €giu 2024: 1,3 Mln €lug 2024: 1 Mln €ago 2024: 1,5 Mln €set 2024: 1,2 Mln €ott 2024: 951K €nov 2024: 1,6 Mln €dic 2024: 1,3 Mln €gen 2025: 1,1 Mln €feb 2025: 1,9 Mln €mar 2025: 929K €apr 2025: 1,6 Mln €mag 2025: 9,9 Mln €giu 2025: 1,1 Mln €lug 2025: 6,7 Mln €ago 2025: 3,5 Mln €set 2025: 4,8 Mln €ott 2025: 877K €nov 2025: 7,9 Mln €dic 2025: 860K €gen 2026: 6,4 Mln €feb 2026: 579K €mar 2026: 6,9 Mln €apr 2026: 616K €mag 2026: 7,2 Mln €giu 2026: 5,6 Mln €lug 2026: 533K €ago 2026: 13,3 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Stati Uniti 46,9 Mln € 84,4% +181,9%
Pakistan 3,4 Mln € 6,1% +69,9%
Regno Unito 2,5 Mln € 4,5% -0%
Ucraina 888K € 1,6% -70,7%
Cina 591K € 1,1% -75,6%
India 416K € 0,7% -1,1%
Egitto 350K € 0,6% -46%
Thailandia 266K € 0,5% -92,4%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

2303.10 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

Linee tariffarie (UE): 2303.10

Note legali

Note complementari

Note di capitolo: Capitolo 23 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

2303 · Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

Per determinare i tenori in amido e in proteine, occorre applicare i metodi descritti nell'allegato III, parti K e C, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

2303 10 11 e 2303 10 19 · Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca

I prodotti classificati in queste sottovoci devono rispondere ai criteri di cui alla nota complementare 1 del presente capitolo.

Rientrano in particolare in queste sottovoci:

1. i prodotti detti «glutine di granturco» (generalmente sotto forma di farina) costituiti principalmente dal glutine ottenuto al momento della separazione dell'amido. Il loro tenore di proteine (azoto × 6,25) supera il 40 % in peso;

2. i prodotti detti «gluten meal» ottenuti principalmente miscelando glutine puro con avanzi secchi provenienti dalla fabbricazione degli amidi di granturco. Il loro tenore di proteine (azoto × 6,25) si aggira generalmente sul 40 % in peso;

3. i prodotti detti «alimenti di glutine di granturco» (corn gluten feed), aventi generalmente un tenore di proteine (azoto × 6,25) di almeno il 20 % in peso e costituiti principalmente da particelle di pericarpo e di endosperma, nonché da glutine di chicchi di granturco e, eventualmente, da acque concentrate della macerazione del granturco. Tutti questi costituenti sono dei sottoprodotti della fabbricazione degli amidi di granturco.

Rientranto altresì nelle presenti sottovoci i suddetti prodotti agglomerati sotto forma di pellets.

Rientrano in queste sottovoci soltanto i prodotti aventi un tenore di amido inferiore o uguale a 28 % in peso calcolato sulla materia secca secondo il metodo descritto nell'allegato III, parte K, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1), ed un tenore in materie grasse inferiore o uguale a 4,5 % in peso calcolato sulla materia secca secondo il metodo descritto nell'allegato III, parte G, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

I prodotti aventi un tenore di amido o di materie grasse superiore sono da classificare nel capitolo 11 ovvero nelle sottovoci 2302 10 10, 2302 10 90, 2309 90 41 o 2309 90 51, a seconda dei casi. Lo stesso dicasi delle merci che contengono dei prodotti provenienti da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida (residui della vagliatura di chicchi di granturco, chicchi di granturco triturati, residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via secca, ecc.).

I prodotti classificati in queste sottovoci non possono nemmeno contenere residui dell'estrazione dell'olio di granturco ottenuti per via umida.

Le acque concentrate della macerazione del granturco, qualunque sia il loro tenore di proteine, rientrano nella sottovoce 2303 10 90.

Considerazioni generali del capitolo

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

Nota complementare 3

Il titolo alcolometrico massico potenziale è calcolato moltiplicando la massa degli zuccheri (calcolati in chilogrammi di zucchero invertito) contenuta in 100 chilogrammi del prodotto considerato per il fattore 0,47.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 superiore a 40 % in peso 320 €/t —
2025 invariato 320 €/t —
2024 invariato 320 €/t —
2023 invariato 320 €/t —
2022 invariato 320 €/t —
2021 invariato 320 €/t —
2020 invariato 320 €/t —
2019 Exceeding 40 % by weight 320 €/t —

Nella nomenclatura combinata dell’UE, 2303 10 11 è una delle 3 linee della sottovoce 2303.10, residui della fabbricazione degli amidi e residui simili.

Il dazio per i paesi terzi è un dazio specifico o composto: 320 €/t.

Le merci originarie di 125 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi di 320 €/t; per 114 di essi l’esenzione è totale.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 2303.10 per 55,5 Mln € (+74% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 0,22 € al kg; gli Stati Uniti ne hanno fornito l’84%, davanti al Pakistan.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari all’1,4%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 15%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 5,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 5,4%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 2%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 2303.10 per 544,8 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 2303 10 11?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è 320 €/t; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 2303 10 11?

125 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 114 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 2303.10, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti (39,1 Mln USD), davanti alla Cina.

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