Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 2501.00

2501 00 51

2501 00 51: Sale: denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale

Sale

Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 2 suddivisioni Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 2501 00 Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:
  2. Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:
  3. altri:
  4. 2501 00 51 denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 1,7 €/1000 kg/net dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Uso finaleDazio non preferenziale a motivo dell' uso finale 1,7 EUR / t
    Solo per
    2501 00 51 90 For industrial uses (including refining) other than the preservation or preparation of foodstuffs for human or animal consumption
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1549/06
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • Y770 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis .1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1 novodecies bis .9 sexies).
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione su REACH
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1907/06
    Documenti
    • Y106 Rispetto delle restrizioni REACH definite nella colonna 2 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y110 Esenzioni dalle restrizioni REACH ai sensi dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y113 Sostanza/miscela non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Allegato XVII)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Suddivisioni TARIC

Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.

2501 00 51 10Denatured
2501 00 51 90For industrial uses (including refining) other than the preservation or preparation of foodstuffs for human or animal consumption

Misure all’esportazione 5

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol Ucraina Regulation 0692/14 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 26 gennaio 2026
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 26 aprile 2026
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine Ucraina Regulation 0263/22 25 agosto 2022
Controllo all'esportazione – Rifiuti All third countries Regulation 1157/24 21 maggio 2026

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 6% aliquota ridotta
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 12% aliquota ridotta
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 10% aliquota ridotta
  • Germania 7% aliquota ridotta
  • Grecia 13% aliquota ridotta
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 9% aliquota ridotta
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 11% aliquota ridotta
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—1,7 €/1000 kg/net
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Siria Siria Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama 0 EUR / t
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 1,36 EUR / t

Note a piè di pagina

UE: importazioni mensili · HS 2501.00

ultimi 12 mesi300,5 Mln €+13,4% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,08 € al kg
Aliquota preferenziale67%
gen 2024: 34,6 Mln €feb 2024: 33,9 Mln €mar 2024: 22,9 Mln €apr 2024: 13 Mln €mag 2024: 20,8 Mln €giu 2024: 21,9 Mln €lug 2024: 23,3 Mln €ago 2024: 26,9 Mln €set 2024: 27,1 Mln €ott 2024: 25,2 Mln €nov 2024: 24,4 Mln €dic 2024: 24,1 Mln €gen 2025: 27,2 Mln €feb 2025: 24,5 Mln €mar 2025: 19,6 Mln €apr 2025: 21,4 Mln €mag 2025: 15,1 Mln €giu 2025: 17,1 Mln €lug 2025: 21 Mln €ago 2025: 18,2 Mln €set 2025: 22,5 Mln €ott 2025: 21,3 Mln €nov 2025: 22,2 Mln €dic 2025: 21 Mln €gen 2026: 30,1 Mln €feb 2026: 37,7 Mln €mar 2026: 23,4 Mln €apr 2026: 23,1 Mln €mag 2026: 20 Mln €giu 2026: 33,2 Mln €lug 2026: 23,9 Mln €ago 2026: 22 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 67,5 Mln € 22,5% +8,9%
Egitto 62,1 Mln € 20,7% +59,7%
Tunisia 49,3 Mln € 16,4% +43,6%
Turchia 23,3 Mln € 7,7% +15%
Stati Uniti 19,7 Mln € 6,5% -32,1%
Cina 12,4 Mln € 4,1% +96,1%
Pakistan 11,5 Mln € 3,8% -5,1%
Bosnia ed Erzegovina 8,6 Mln € 2,8% +1,9%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

2501.00 Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare

Linee tariffarie (UE): 2501.00

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N326304 U.S. CBP 16 giugno 2022 · 2501.00.00.00

    The tariff classification of bagged saline from Australia.

  • N281444 U.S. CBP 30 gennaio 2017 · 2501.00.00.00

    The classification and country of origin of spices from the Philippines.

  • 600012164 HMRC 28 gennaio 2025 – 27 gennaio 2028 · 2501 00 91 00

    Salt and pepper sachets Salt and pepper twin pack, each in a sachet (one for salt and one for pepper) for use by airline passengers to season their dishes. The twin pack is always presented together. Weight about 1.05 grams in total. Packaged in paper.

Note legali

Note di capitolo: Capitolo 25 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

2501 00 51 · denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale

Questa sottovoce comprende, subordinatamente alle condizione stabilite dalle autorità competenti:

1. il sale denaturato destinato a qualsiasi uso, escluso il sale denaturato della sottovoce 2501 00 31;

2. il sale destinato alla raffinazione. È considerata raffinazione soltanto la purificazione mediante processi che comportano la soluzione del sale;

3. il sale destinato ad usi industriali diversi dalla trasformazione chimica, la conservazione o la preparazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale. Si considera per uso industriale il sale destinato ad essere utilizzato in fabbrica come materia prima o come materia che entra a titolo accessorio in un ciclo di fabbricazione industriale (per esempio: nella metallurgia, nella tintoria, nelle industrie della concia, del sapone, del freddo e della ceramica).

Il sale, diverso da quello denaturato, impiegato per essere cosparso sulle strade, rientra nella sottovoce 2501 00 99.

Considerazioni generali del capitolo

SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI

Nota 1

La flottazione ha per scopo di separare dalla ganga l'elemento ricco di una sostanza minerale raccogliendolo alla superficie dell'acqua in cui viene immerso, mentre la ganga si deposita sul fondo.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale 1,7 €/1000 kg/net —
2025 invariato 1,7 €/1000 kg/net —
2024 invariato 1,7 €/1000 kg/net —
2023 invariato 1,7 €/1000 kg/net —
2022 invariato 1,7 €/1000 kg/net —
2021 invariato 1,7 €/1000 kg/net —
2020 invariato 1,7 €/1000 kg/net —
2019 Denatured or for industrial uses (including refining) other than the preservation or preparation of foodstuffs for human or animal consumption 1,7 €/1000 kg/net —

Il codice NC 2501 00 51 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 2501.00 (sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di…).

Il dazio per i paesi terzi è un dazio specifico o composto: 1,7 €/1000 kg/net.

126 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi di 1,7 €/1000 kg/net.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 2501.00 nell’UE hanno raggiunto 300,5 Mln € (+13% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Regno Unito ne ha fornito il 23%, davanti all’Egitto.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dallo 0% al 2,5%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 3,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 3,6%, il dazio ad valorem in Perù va dallo 0% al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dallo 0% all’1%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria va dal 5% al 10%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 2501.00 per 1,4 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 2501 00 51?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è 1,7 €/1000 kg/net; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 2501 00 51?

136 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 126 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 2501.00, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito (58,6 Mln USD), davanti alla Tunisia.

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