2519 90 10: Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato
Magnesia calcinata e fusa
Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 1 suddivisioniDati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
2519 Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri:
Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 1157/24
Documenti
C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia, Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
Documenti
Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione su REACH
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 1907/06
Documenti
Y106 Rispetto delle restrizioni REACH definite nella colonna 2 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
Y110 Esenzioni dalle restrizioni REACH ai sensi dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006
Y113 Sostanza/miscela non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Allegato XVII)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Russia
In vigore
fino al 31 dicembre 2027
Atto giuridico
Regulation 0833/14
Documenti
L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Suddivisioni TARIC
Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.
2519 90 10 10
Fused magnesia with a purity by weight of 94 % or more
2519 90 10 90
Other
Misure all’esportazione 5
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
Misure all’esportazione
Destinazione
Atto giuridico
Validità
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol
Ucraina
Regulation 0692/14
25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
27 maggio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine
Ucraina
Regulation 0263/22
25 agosto 2022
Controllo all'esportazione – Rifiuti
All third countries
Regulation 1157/24
21 maggio 2026
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria20%
Belgio21%
Bulgaria20%
Cechia12% aliquota ridotta
Cipro19%
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia25,5%
Francia20%
Germania19%
Grecia24%
Irlanda23%
Italia22%
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo17%
Malta18%
Paesi Bassi21%
Polonia23%
Portogallo23%
Romania21%
Slovacchia23%
Slovenia22%
Spagna21%
Svezia25%
Ungheria27%
TEDB · 26 ottobre 2026
Aliquote preferenziali per paese
Accordo o regime
Paesi
Aliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)
—
1,7%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
2519 90 10 · Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato
Questa sottovoce comprende in particolare:
1. l'ossido di magnesio ottenuto mediante calcinazione dell'idrossido di magnesio o del carbonato di magnesio precipitato e impiegato soprattuto in farmacia: si tratta di una polvere bianca, avente una purezza di 98 % o più;
2. l'ossido di magnesio ottenuto mediante fusione della magnesite precedentemente calcinata a temperature tra 1 400 e 1 800 gradi Celsius; la magnesite così ottenuta viene fusa in un forno all'arco elettrico a temperature tra 2 800 e 3 000 gradi Celsius; dopo raffreddamento si ottiene un prodotto cristallino composto quasi esclusivamente da ossido di magnesio (magnesite fusa), che presenta un grado di purezza minimo del 95 % ed è caratterizzato da cristalli di aspetto vetroso;
3. l'ossido di magnesio proveniente dall'acqua marina ottenuto per calcinazione dell'idrossido di magnesio precipitato a partire da acqua marina; la purezza di questo prodotto è generalmente compresa tra 91 e 98 % e, come impurità caratteristica, contiene boro in quantità superiore a quella contenuta nella magnesia calcinata a morte (sinterizzata) (circa 100 ppm contro circa 40 ppm).
Considerazioni generali del capitolo
SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI
Nota 1
La flottazione ha per scopo di separare dalla ganga l'elemento ricco di una sostanza minerale raccogliendolo alla superficie dell'acqua in cui viene immerso, mentre la ganga si deposita sul fondo.
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato
1,7%
—
2025
invariato
1,7%
—
2024
invariato
1,7%
—
2023
invariato
1,7%
—
2022
invariato
1,7%
—
2021
invariato
1,7%
—
2020
invariato
1,7%
—
2019
Magnesium oxide, other than calcined natural magnesium carbonate
1,7%
—
Nella nomenclatura combinata dell’UE, 2519 90 10 è una delle 3 linee della sottovoce 2519.90, carbonato di magnesio naturale: altri.
Il dazio per i paesi terzi è pari all’1,7%; le quantità si dichiarano in —.
Le merci originarie di 151 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi dell’1,7%; per 151 di essi l’esenzione è totale.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 2519.90 per 342,1 Mln € (−1% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 0,42 € al kg; la Cina ne ha fornito il 48%, davanti al Brasile.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dallo 0% all’1,7%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 10%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 3,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 3,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 2519.90 per 623 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 2519 90 10?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari all’1,7%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 2519 90 10?
151 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 151 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 2519.90, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (173 Mln USD), davanti alla Turchia.
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