Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 2820.90

2820 90 10

2820 90 10: Ossido di manganese, contenente, in peso, 77 % o più di manganese

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 22 ottobre 2026

  1. 2820 Ossidi di manganese:
  2. 2820 90 altri:
  3. 2820 90 10 Ossido di manganese, contenente, in peso, 77 % o più di manganese

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 3
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 3

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 6

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol Ucraina Regulation 0692/14 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 26 giugno 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine Ucraina Regulation 0263/22 25 agosto 2022
Controllo all'esportazione – Rifiuti Australia, Canada, Svizzera, Cile, Colombia, Costa Rica, Regno Unito, Israele, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Turchia, Stati Uniti Regulation 1157/24 21 maggio 2026
Controllo all'esportazione – Rifiuti All third countries (eccetto Australia, Canada, Svizzera, Cile, Colombia, Costa Rica, Regno Unito, Israele, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Turchia, Stati Uniti) Regulation 1157/24 21 maggio 2026

Dati TARIC al 24 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 12% aliquota ridotta
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 6% aliquota ridotta
  • Ungheria 27%

TEDB · 24 ottobre 2026

UE: importazioni mensili · HS 2820.90

ultimi 12 mesi26,6 Mln €-23,1% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,69 € al kg
Aliquota preferenziale71%
gen 2024: 2,8 Mln €feb 2024: 3,9 Mln €mar 2024: 3,4 Mln €apr 2024: 4,2 Mln €mag 2024: 3,9 Mln €giu 2024: 3,5 Mln €lug 2024: 3,9 Mln €ago 2024: 4,1 Mln €set 2024: 2,4 Mln €ott 2024: 3,7 Mln €nov 2024: 3,2 Mln €dic 2024: 4,7 Mln €gen 2025: 2,7 Mln €feb 2025: 2,3 Mln €mar 2025: 2,4 Mln €apr 2025: 2,5 Mln €mag 2025: 3,8 Mln €giu 2025: 1,9 Mln €lug 2025: 2,2 Mln €ago 2025: 2,7 Mln €set 2025: 1,7 Mln €ott 2025: 1,1 Mln €nov 2025: 1,8 Mln €dic 2025: 2,2 Mln €gen 2026: 1,7 Mln €feb 2026: 2,2 Mln €mar 2026: 2,2 Mln €apr 2026: 2,7 Mln €mag 2026: 2 Mln €giu 2026: 2,8 Mln €lug 2026: 3,3 Mln €ago 2026: 2,9 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Norvegia 8,5 Mln € 31,7% -38%
Georgia 4,4 Mln € 16,5% -3,9%
Sudafrica 4,3 Mln € 16,3% -38,5%
India 3,9 Mln € 14,7% +63,1%
Messico 1,5 Mln € 5,7% -11,5%
Stati Uniti 1,4 Mln € 5,1% -57,6%
Brasile 1,2 Mln € 4,5% +0,3%
Cina 630K € 2,4% +54,7%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

2820.90 Ossidi di manganese, altri

Linee tariffarie (UE): 2820.90

Note legali

Note di capitolo: Capitolo 28 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

Considerazioni generali del capitolo

PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI

Considerazioni generali

Composti inorganici isolati chimicamente definiti, presentati come un integratore alimentare sotto forma di capsule (ad eccezione delle microcapsule), ad esempio in gelatina, sono esclusi dal presente capitolo perché la presentazione in capsule è un trattamento che non è previsto dalla nota 1 del presente capitolo.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Ossido di manganese, contenente, in peso, 77 % o più di manganese Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 invariato Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Manganese oxide containing by weight 77 % or more of manganese Esente —

Il codice NC 2820 90 10 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 2820.90 (ossidi di manganese, altri).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 2820.90 nell’UE hanno raggiunto 26,6 Mln € (−23% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Norvegia ne ha fornito il 32%, davanti alla Georgia.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dallo 0% al 5,5%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari al 4,7% e il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 2820.90 per 47,3 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Sudafrica.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 2820 90 10?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 2820.90, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Sudafrica (7,3 Mln USD), davanti al Brasile.

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