Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 3102.10

3102 10 15

3102 10 15: Urea (concime): In soluzione acquosa, con un tenore di urea compreso fra 33,2 % e 55 % in peso

Urea (concime)

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 3102 Concimi minerali o chimici azotati:
  2. 3102 10 Urea, anche in soluzione acquosa:
  3. Urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco:
  4. 3102 10 15 In soluzione acquosa, con un tenore di urea compreso fra 33,2 % e 55 % in peso

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 6,5% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 3
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    In vigore
    fino al 31 maggio 2027
    Atto giuridico
    Regulation 1181/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 3

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneMeccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere - CBAM
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0956/23
    Documenti
    • Y128 numero di conto CBAM
    • Y134 Merci originarie di Büsingen, Helgoland o Livigno (articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956)
    • Y135 Merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari - Deroga in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956
    • Y237 Merci aventi origine nell'UE
    • Y238 La domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata presentata entro il 31 marzo 2026
    • Y137 Esenzione de minimis - Deroga in virtù dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956

Contingenti tariffari

Numero d’ordineOrigineDazio contingentalePeriodoVolumeSaldoValidità
09.0173 ERGA OMNES Esente 30 maggio 2026 – 31 maggio 2027 890.000.000 kg 361.161.891 kg Critico

Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 23 ottobre 2026.

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 6% aliquota ridotta
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 5% aliquota ridotta
  • Croazia 5% aliquota ridotta
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 6% aliquota ridotta
  • Irlanda 23%
  • Italia 4% aliquota ridotta
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 3% aliquota ridotta
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 11% aliquota ridotta
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 9,5% aliquota ridotta
  • Spagna 10% aliquota ridotta
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—6,5%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Siria Siria Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 5,2%

UE: importazioni mensili · HS 3102.10

ultimi 12 mesi2,3 Mld €-5,2% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,44 € al kg
Aliquota preferenziale73%
gen 2024: 220,4 Mln €feb 2024: 251,8 Mln €mar 2024: 189,1 Mln €apr 2024: 147,9 Mln €mag 2024: 171,2 Mln €giu 2024: 128,1 Mln €lug 2024: 148,2 Mln €ago 2024: 108,2 Mln €set 2024: 103,6 Mln €ott 2024: 134,4 Mln €nov 2024: 193,9 Mln €dic 2024: 227,2 Mln €gen 2025: 306,6 Mln €feb 2025: 282,3 Mln €mar 2025: 294,1 Mln €apr 2025: 208,6 Mln €mag 2025: 216,6 Mln €giu 2025: 193,6 Mln €lug 2025: 104,4 Mln €ago 2025: 121,4 Mln €set 2025: 91 Mln €ott 2025: 184,7 Mln €nov 2025: 292,9 Mln €dic 2025: 605,8 Mln €gen 2026: 42,3 Mln €feb 2026: 112,9 Mln €mar 2026: 177,9 Mln €apr 2026: 194,1 Mln €mag 2026: 134,1 Mln €giu 2026: 58,6 Mln €lug 2026: 143,8 Mln €ago 2026: 224 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Egitto 1,3 Mld € 55,7% +16,4%
Algeria 345,8 Mln € 15,3% +3,3%
Russia 232,7 Mln € 10,3% -66,5%
Turkmenistan 95,8 Mln € 4,2% +119,9%
Nigeria 77,4 Mln € 3,4% +105%
Uzbekistan 60,3 Mln € 2,7% -26,8%
Oman 43,1 Mln € 1,9% +126,5%
Azerbaigian 33 Mln € 1,5% +66,1%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

3102.10 Urea, anche in soluzione acquosa

Linee tariffarie (UE): 3102.10

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N275229 U.S. CBP 19 maggio 2016 · 3102.10.00.10

    The tariff classification of granular urea from Russia

Note legali

Note

Note di capitolo: Capitolo 31 →

CBAM: meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

Settore CBAM: Fertilizzanti. Le merci di questo settore pagano, all’importazione nell’UE, i gas a effetto serra emessi durante la loro produzione. In mancanza di emissioni effettive verificate, l’importatore dichiara i valori predefiniti riportati sotto (tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di merci).

3102 10 15 Urea in aqueous solution, containing >45% nitrogen in relation to the weight of the dry product and containing >33,2% but <=55% by weight of urea (excl. that in packages with a gross weight of <= 10 kg)

Paese di produzioneDiretteIndiretteTotale
Albania0,730,030,76
Algeria0,720,030,76
Arabia Saudita0,740,040,78
Argentina0,840,020,86
Armenia0,810,010,82
Australia0,690,040,73
Azerbaigian0,80,020,83
Bangladesh0,860,040,91
Bielorussia0,780,020,8
Bosnia ed Erzegovina0,810,050,86
Brasile1,110,021,13
Cambogia1,440,041,48
Camerun0,850,040,9
Canada0,720,020,74
Cile0,840,040,88
Cina1,490,051,54
Colombia0,840,020,86
Corea del Nord0,740,040,77
Corea del Sud0,770,040,82
Costa d’Avorio0,830,030,86
Costa Rica0,840,030,87
Cuba0,810,050,85
Ecuador0,840,020,86
Egitto0,720,020,75
El Salvador0,80,040,84
Etiopia10,041,03
Filippine0,80,050,85
Georgia0,810,010,82
Ghana1,970,032
Giappone0,770,040,81
Giordania0,760,030,78
Guatemala0,840,060,9
Honduras2,490,042,53
India1,130,061,18
Indonesia0,770,060,83
Iran0,740,030,78
Iraq0,740,040,78
Israele0,710,030,73
Kazakistan0,810,040,84
Kenya0,760,040,8
Kirghizistan0,810,030,84
Kuwait0,740,040,78
Libano0,80,050,85
Libia0,760,040,8
Macedonia del Nord0,720,040,77
Madagascar0,740,030,77
Malaysia0,770,040,82
Mali0,820,040,86
Marocco0,750,050,79
Mauritius0,790,040,83
Messico0,840,030,87
Moldavia0,810,030,84
Mongolia0,670,050,73
Myanmar (Birmania)0,790,030,82
Nepal0,860,050,91
Nicaragua0,840,060,9
Nigeria0,760,030,79
Nuova Zelanda0,670,010,68
Pakistan0,860,030,89
Panama0,710,020,73
Paraguay0,720,020,73
Perù0,840,020,86
Qatar0,70,030,74
Regno Unito0,650,020,68
Repubblica Dominicana0,840,040,88
Russia0,770,020,79
Senegal0,780,040,82
Serbia0,760,020,79
Siria0,740,050,78
Sri Lanka0,860,050,92
Stati Uniti1,220,021,24
Sudafrica1,190,061,26
Sudan0,770,030,79
Suriname0,710,030,73
Tagikistan0,770,030,8
Taiwan0,70,040,74
Tanzania0,730,040,77
Thailandia0,770,050,82
Trinidad e Tobago0,820,040,86
Tunisia0,760,030,78
Turchia0,790,020,82
Turkmenistan0,770,050,83
Ucraina0,760,020,78
Uruguay0,830,020,86
Uzbekistan0,810,040,84
Venezuela0,840,020,86
Vietnam1,270,041,31
Yemen0,740,030,77
Zambia0,750,050,8
Zimbabwe0,760,040,8
Altri paesi (predefinito)1,430,041,47

con la maggiorazione per il 2026: 1,485 · con la maggiorazione per il 2027: 1,485 · con la maggiorazione per il 2028: 1,485

Parametro di riferimento (assegnazione gratuita): 0,503

t CO2e per t di merci · periodo definitivo dal 1º gennaio 2026; prima dichiarazione annuale entro il 30 settembre 2027 · Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621, rettificato dal 2026/1740 (dati della Commissione europea, non giuridicamente vincolanti)

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 In soluzione acquosa, con un tenore di urea compreso fra 33,2 % e 55 % in peso 6,5% kg N
2025 In aqueous solution, containing more than 33,2 % but not exceeding 55 % by weight of urea 6,5% kg N
2024 non presente nella nomenclatura di quell’anno — —
2023 non presente nella nomenclatura di quell’anno — —
2022 non presente nella nomenclatura di quell’anno — —
2021 non presente nella nomenclatura di quell’anno — —
2020 non presente nella nomenclatura di quell’anno — —
2019 non presente nella nomenclatura di quell’anno — —

Storia del codice

In uso dal 2025; prima queste merci erano classificate in 3102 10 10.

Nella nomenclatura combinata dell’UE, 3102 10 15 è una delle 4 linee della sottovoce 3102.10, urea, anche in soluzione acquosa.

Il dazio per i paesi terzi è pari al 6,5%; le quantità si dichiarano in kg N.

Le merci originarie di 144 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 6,5%; per 140 di essi l’esenzione è totale.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 3102.10 per 2,3 Mld € (−5% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 0,44 € al kg; l’Egitto ne ha fornito il 56%, davanti all’Algeria.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 6,5%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 6%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 5,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 5,4%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari a zero.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 3102.10 per 3,5 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è l’Egitto.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 3102 10 15?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 6,5%; l’unità supplementare è kg N. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 3102 10 15?

144 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 140 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 3102.10, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è l’Egitto (899,8 Mln USD), davanti alla Russia.

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