Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 3904.10

3904 10 00

3904 10 00: PVC non miscelato: Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze

PVC non miscelato

Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 4 suddivisioni Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 3904 Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie:
  2. 3904 10 00 Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 6,5% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 10

  • Dazio antidumpingDazio antidumping definitivo 100,1%
    Solo per
    3904 10 00 15 Suspension polyvinylchloride (‘S-PVC’), not mixed with any other substance
    Si applica alle merci originarie di
    Egitto
    Atto giuridico
    Regulation 0036/25
    Aliquote individuali per società (2)
    SocietàAliquota
    Egyptian Petrochemical Company 89BA100,1%
    TCI Sanmar Chemicals S.A.E. 89BB74,2%
  • Dazio antidumpingDazio antidumping definitivo 77%
    Solo per
    3904 10 00 15 Suspension polyvinylchloride (‘S-PVC’), not mixed with any other substance
    Si applica alle merci originarie di
    Stati Uniti
    Atto giuridico
    Regulation 0036/25
    Aliquote individuali per società (4)
    SocietàAliquota
    Formosa Plastics Corporation 89BC71,2%
    Westlake Chemicals 89BD58%
    Oxy Vinyls, LP 89BE62,3%
    Shintech Incorporated 89BF62,3%
  • Dazio antidumpingDazio antidumping definitivo 100,1%
    Solo per
    3904 10 00 80 Suspension polyvinylchloride (‘S-PVC’), not mixed with any other substance
    Si applica alle merci originarie di
    Egitto
    Atto giuridico
    Regulation 0036/25
    Aliquote individuali per società (2)
    SocietàAliquota
    Egyptian Petrochemical Company 89BA100,1%
    TCI Sanmar Chemicals S.A.E. 89BB74,2%
  • Dazio antidumpingDazio antidumping definitivo 77%
    Solo per
    3904 10 00 80 Suspension polyvinylchloride (‘S-PVC’), not mixed with any other substance
    Si applica alle merci originarie di
    Stati Uniti
    Atto giuridico
    Regulation 0036/25
    Aliquote individuali per società (4)
    SocietàAliquota
    Formosa Plastics Corporation 89BC71,2%
    Westlake Chemicals 89BD58%
    Oxy Vinyls, LP 89BE62,3%
    Shintech Incorporated 89BF62,3%
  • Inchiesta di difesa commercialeAvviso di apertura di una procedura antidumping o di compensazione
    Solo per
    3904 10 00 21 Polyvinyl chloride polymerised through suspension polymerisation (‘S-PVC’) and bulk (mass) polymerisation (‘M-PVC’) in pure form and not mixed with any other substance (‘S-/M-PVC’). The product concerned includes S-PVC classified as commodity S-PVC, extender S-PVC and specialty S-PVC. The product concerned does not include PVC polymerised through emulsion polymerisation (‘E-PVC’)
    Si applica alle merci originarie di
    Cina, Corea del Sud, Messico, Taiwan
    Atto giuridico
    Information 4912/26
  • Inchiesta di difesa commercialeAvviso di apertura di una procedura antidumping o di compensazione
    Solo per
    3904 10 00 81 Polyvinyl chloride polymerised through suspension polymerisation (‘S-PVC’) and bulk (mass) polymerisation (‘M-PVC’) in pure form and not mixed with any other substance (‘S-/M-PVC’). The product concerned includes S-PVC classified as commodity S-PVC, extender S-PVC and specialty S-PVC. The product concerned does not include PVC polymerised through emulsion polymerisation (‘E-PVC’)
    Si applica alle merci originarie di
    Cina, Corea del Sud, Messico, Taiwan
    Atto giuridico
    Information 4912/26
  • Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilità Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1517/18
    Documenti
    • C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
    • Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Suddivisioni TARIC

Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.

3904 10 00 15Suspension polyvinylchloride (‘S-PVC’), not mixed with any other substance
3904 10 00 21Polyvinyl chloride polymerised through suspension polymerisation (‘S-PVC’) and bulk (mass) polymerisation (‘M-PVC’) in pure form and not mixed with any other substance (‘S-/M-PVC’). The product concerned includes S-PVC classified as commodity S-PVC, extender S-PVC and specialty S-PVC. The product concerned does not include PVC polymerised through emulsion polymerisation (‘E-PVC’)
3904 10 00 25Other
3904 10 00 80Suspension polyvinylchloride (‘S-PVC’), not mixed with any other substance
3904 10 00 81Polyvinyl chloride polymerised through suspension polymerisation (‘S-PVC’) and bulk (mass) polymerisation (‘M-PVC’) in pure form and not mixed with any other substance (‘S-/M-PVC’). The product concerned includes S-PVC classified as commodity S-PVC, extender S-PVC and specialty S-PVC. The product concerned does not include PVC polymerised through emulsion polymerisation (‘E-PVC’)
3904 10 00 85Other

Misure all’esportazione 4

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 26 giugno 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazione – Rifiuti All third countries Regulation 1157/24 21 maggio 2026
Controllo all'esportazione di gas fluorurati ad effetto serra All third countries Regulation 0573/24 12 marzo 2025

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 0% aliquota ridotta
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 9% aliquota ridotta
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—6,5%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Siria Siria Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Micronesia e altri 4

Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Tagikistan, Vanuatu

3%
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 5,2%

UE: importazioni mensili · HS 3904.10

ultimi 12 mesi517,2 Mln €+62,3% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,78 € al kg
Aliquota preferenziale70%
gen 2024: 36,8 Mln €feb 2024: 47,4 Mln €mar 2024: 36,2 Mln €apr 2024: 48,7 Mln €mag 2024: 40 Mln €giu 2024: 31,8 Mln €lug 2024: 19 Mln €ago 2024: 14,3 Mln €set 2024: 14,6 Mln €ott 2024: 20,8 Mln €nov 2024: 19 Mln €dic 2024: 17,1 Mln €gen 2025: 26,2 Mln €feb 2025: 19,3 Mln €mar 2025: 24,7 Mln €apr 2025: 24,1 Mln €mag 2025: 40,8 Mln €giu 2025: 41,6 Mln €lug 2025: 37 Mln €ago 2025: 33,3 Mln €set 2025: 43,1 Mln €ott 2025: 40,5 Mln €nov 2025: 35,8 Mln €dic 2025: 30,3 Mln €gen 2026: 40,9 Mln €feb 2026: 40,7 Mln €mar 2026: 31 Mln €apr 2026: 36,5 Mln €mag 2026: 52,3 Mln €giu 2026: 49,9 Mln €lug 2026: 55,9 Mln €ago 2026: 60,4 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Corea del Sud 190,4 Mln € 36,8% +185,4%
Messico 98,9 Mln € 19,1% -4,5%
Cina 70,4 Mln € 13,6% +209,2%
Taiwan 53,2 Mln € 10,3% +150,8%
Norvegia 47,9 Mln € 9,3% -9,5%
Stati Uniti 21,5 Mln € 4,2% +29,5%
Regno Unito 10,6 Mln € 2% -18,7%
Turchia 7,6 Mln € 1,5% -35,6%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

3904.10 Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze

Note legali

Note di sottovoci

Note di capitolo: Capitolo 39 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

3904 · Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

Un polimero di vinile è un polimero il cui monomero presenta la formula:

quando il legame C–X non è né un legame carboniocarbonio, né un legame carbonioidrogeno.

3904 10 00 · Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze

È applicabile, mutatis mutandis, la nota esplicativa di cui alle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90, primo comma.

Considerazioni generali del capitolo

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE

Considerazioni generali

La nota esplicativa del SA, capitolo 39, considerazioni generali, parte “Materie plastiche combinate con materie diverse dalle materie tessili”, lettera d), si applica mutatis mutandis alle fibre di carbonio combinate con materie plastiche.

Nota 4

Calcolo dei rapporti di massa nelle unità monomeriche nei copolimeri:

i rapporti di massa delle rispettive unità monomeriche nelle catene di copolimeri sono calcolati sulla base del copolimero (non dei materiali di partenza), tenendo conto della reazione di formazione del polimero. Se del caso, l'atomo che collega due monomeri adiacenti è attribuito all'unità monomerica da cui è originario.

I seguenti esempi illustrano il calcolo del contenuto dell'unità monomerica nei copolimeri:

  • Nel poli(etilene tereftalato), che è un poliestere composto da frazioni di acido tereftalico ed etilenglicole, entrambi gli ossigeni alcolici sono attribuiti all'unità monomerica del polimero di glicole. Pertanto l'etilenglicole è calcolato come C2H4O2 e il tereftalato è calcolato come C8H4O2.
  • Nel poliammide-6,6, che è un poliammide composto da esametilendiammina e acido adipico, entrambi gli atomi di azoto sono attribuiti all'unità monomerica di diammina. Pertanto l'esametilendiammina è calcolata come C6H14N2 e l'acido adipico è calcolato come C6H8O2.

Nota 6

Ai sensi di questa nota e della nota 4 del capitolo 32, il termine «soluzioni» non comprende le soluzioni colloidali.

Per l'interpretazione dell'espressione «forme primarie» si veda la nota 6 del presente capitolo nonché le note esplicative del SA, capitolo 39, Considerazioni generali, parte «forme primarie».

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze 6,5% —
2025 invariato 6,5% —
2024 invariato 6,5% —
2023 invariato 6,5% —
2022 invariato 6,5% —
2021 invariato 6,5% —
2020 invariato 6,5% —
2019 Poly(vinyl chloride), not mixed with any other substances 6,5% —

Il codice NC 3904 10 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 3904.10 (poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze).

Il dazio per i paesi terzi è pari al 6,5%; le quantità si dichiarano in —.

Le merci originarie di 152 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 6,5%; per 140 di essi l’esenzione è totale.

Nell’UE, alle merci originarie dell’Egitto si applica, oltre al dazio doganale, un dazio antidumping del 100,1%.

Nell’UE, alle merci originarie degli Stati Uniti si applica, oltre al dazio doganale, un dazio antidumping del 77%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 3904.10 per 517,2 Mln € (+62% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 0,78 € al kg; la Corea del Sud ne ha fornito il 37%, davanti al Messico.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 6,5%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari al 6,5%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 6%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dal 3% al 7%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dal 6% al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 3,9%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 2,5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 3% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 3904.10 per 2,6 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 3904 10 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 6,5%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 3904 10 00?

152 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 140 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 3904 10 00?

Dazio antidumping del 100,1% sulle merci originarie dell’Egitto; Dazio antidumping del 77% sulle merci originarie degli Stati Uniti. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 3904.10, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti (108,5 Mln USD), davanti al Messico.

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